31999D0351

1999/351/CE: Decisione della Commissione, del 27 maggio 1999, che chiude il procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di spago per legare di polipropilene originario dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(1999) 1356]

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 28/05/1999 pag. 0062 - 0063


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1999

che chiude il procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di spago per legare di polipropilene originario dell'Arabia Saudita

[notificata con il numero C(1999) 1356]

(1999/351/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) In seguito alla denuncia presentata il 12 giugno 1998 da Eurocord a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di spago per legare di polipropilene, la Commissione ha avviato un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di questo prodotto originarie dell'Arabia Saudita(2).

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni sul prodotto in questione e al grave pregiudizio da esse derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Inchiesta

(2) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori/esportatori e gli importatori noti, il governo del Regno dell'Arabia Saudita e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(3) La Commissione ha inviato questionari al governo del paese esportatore, a tutti i produttori/esportatori e a tutti gli importatori noti e ai produttori comunitari denunzianti.

(4) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti

- Teufelberger, Linz, Austria

- Ostend Stores, Ostenda, Belgio

- Cordex, Esmoriz, Portogallo

- Cotesi, Carvalhos, Portogallo

- Exporplas, Cortegaca, Portogallo

- Sicor, Cortegaca, Portogallo

- Pippo Tuote Oy, Outokumpu, Finlandia

- Irish Ropes, Kildare, Irlanda

b) Governo del Regno dell'Arabia Saudita

Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha rinviato il questionario debitamente compilato previa verifica a Riyadh. I ministeri/organismi interessati sono:

- Ministry of Finance and National Economy

- Saudi Arabian Monetary Agency

- Department of Zakat and Income Tax

- Ministry of Industry and Electricity

- Ministry of Petroleum and Natural Resources

- Saudi Industrial Development Fund

- Ministry of Commerce

- Ministry of Planning

- Saudi Airlines

- General Ports Corporation

c) Produttore/esportatore

Saudi Yarn and Knitting Technology Factory (Synthec), divisione della NAFA Enterprises Ltd, Riyadh.

(5) L'inchiesta per la determinazione della sovvenzione riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997, mentre la valutazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il gennaio 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta. Si tratta degli stessi periodi utilizzati per l'inchiesta riguardante il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita (cfr. sezione C).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(6) Il prodotto in questione è lo spago per legare di polipropilene. Questo tipo di spago è utilizzato nel settore agricolo, in particolare per legare fasci che vengono raccolti da imballatrici automatiche o macchine simili. Il prodotto presenta diversi spessori (titoli metrici) e diverse caratteristiche tecniche relative, tra l'altro, a resistenza del nodo e resistenza alla rottura, numero di torsioni/giri al metro, colore, stabilizzazione U.V. e fibrillazione. L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante le differenze relative allo spessore e alle caratteristiche tecniche, tutti i tipi di spago per legare di polipropilene costituiscono un unico prodotto ai fini dell'inchiesta. Il prodotto in questione è attualmente classificabile nel codice NC ex56074100.

2. Prodotto simile

(7) Lo spago per legare di polipropilene prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità è stato considerato simile ai prodotti importati originari dei paesi esportatori interessati per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche di base e le applicazioni. La stessa conclusione si applica ai prodotti fabbricati e venduti sul mercato interno dei paesi esportatori interessati. Tutti i prodotti in questione sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato "regolamento di base").

C. PROCEDIMENTO ANTIDUMPING COLLEGATO

(8) Il 28 febbraio 1998(3), in seguito alla denuncia presentata nel gennaio 1998 da Eurocord a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di spago per legare di polipropilene, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita.

(9) Considerate le risultanze dell'inchiesta di cui al regolamento (CE) n. 603/99 del Consiglio(4) (cfr. punto 68 e segg.), che si basano sullo stesso periodo e, pertanto, sulle stesse informazioni circa i prezzi e i costi fornite dal produttore/esportatore e dall'industria comunitaria, il procedimento nei confronti delle importazioni originarie dell'Arabia Saudita è stato chiuso con la decisione 1999/215/CE della Commissione(5) senza istituire misure.

D. STATUS DI PAESE IN VIA DI SVILUPPO

(10) Anche se l'Arabia Saudita non è membro dell'OMC, il regolamento di base, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), non fa distinzioni tra membri e non membri. Di norma, l'Arabia Saudita sarebbe trattata come paese in via di sviluppo ai fini dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

E. SOVVENZIONI

(11) Visto che le risultanze dell'inchiesta (cfr. sezione F) hanno dimostrato che il pregiudizio causato dall'unico produttore/esportatore dell'Arabia Saudita era trascurabile, non è stato necessario stabilire risultanze in merito alle sovvenzioni.

F. PREGIUDIZIO

(12) In conformità della metodologia di cui al punto 71 del regolamento (CE) n. 603/99 del Consiglio, che utilizza dati identici sui prezzi e sui costi (cfr. punto 9), il pregiudizio causato dall'unico produttore/esportatore dell'Arabia Saudita è stato giudicato trascurabile anche nel periodo della presente inchiesta. Comunque sia, il margine di pregiudizio è inferiore al 2 %, soglia minima per i paesi in via di sviluppo fissata all'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base.

G. CONCLUSIONE

(13) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento viene chiuso immediatamente se il pregiudizio é considerato trascurabile. Si propone pertanto di chiudere il procedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento riguardante le importazioni nella Comunità di spago per legare di polipropilene, attualmente classificabile al codice NC ex56074100, originario dell'Arabia Saudita.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU C 233 del 25.7.1998, pag. 25.

(3) GU C 65 del 28.2.1998, pag. 8.

(4) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1.

(5) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34.