1999/335/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato [notificata con il numero C(1999) 1177] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 20/05/1999 pag. 0021 - 0021
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1999 che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato [notificata con il numero C(1999) 1177] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/335/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6a, paragrafo 4, (1) considerando che in due zone del Baden-Württemberg e della Renania Palatinato, in Germania, si sono constatati casi di peste suina classica nella popolazione di suini selvatici; (2) considerando che le autorità tedesche hanno presentato piani per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nelle zone interessate del Baden-Württemberg e della Renania Palatinato; (3) considerando che i piani presentati sono stati esaminati e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 80/217/CEE; (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvati i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato. Articolo 2 La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'applicazione dei piani di cui all'articolo 1. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.