1999/321/PESC: Decisione del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per i quali l'Unione europea si avvale dell'UEO
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 13/05/1999 pag. 0014 - 0017
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1999 relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per i quali l'Unione europea si avvale dell'UEO (1999/321/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, vista la dichiarazione relativa all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) inclusa nell'Atto finale firmato all'adozione del trattato di Amsterdam, (1) considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea sancisce il diritto di tutti gli Stati membri dell'Unione di partecipare a pieno titolo ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione delle sue decisioni su tali compiti; (2) considerando che, a norma di tale articolo 17, paragrafo 3, il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono ai compiti di cui sopra di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO; (3) considerando che nel paragrafo 6 della citata Dichiarazione l'UEO ha ribadito che tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di partecipare a pieno titolo ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea quando l'Unione europea ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione delle sue decisioni su tali compiti; (4) considerando che il Consiglio dell'UEO ha adottato, il 18 novembre 1997, una decisione relativa alla partecipazione degli Stati osservatori dell'UEO ad operazioni svolte conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea; che tale decisione ed i verbali concordati che l'accompagnano prevedono modalità pratiche che consentono a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che contribuiscono ai compiti di cui sopra, di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO; che nell'adottare tale decisione le istituzioni dell'UEO hanno espresso il loro accordo su tali disposizioni in quanto modalità pratiche di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, DECIDE: Articolo 1 Le modalità pratiche che consentono a tutti gli Stati membri che contribuiscono ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO sono approvate. Il testo delle modalità pratiche è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente H. EICHEL MODALITÀ PRATICHE 1. Quando l'Unione europea si avvale dell'UEO conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, la discussione dei punti pertinenti dell'ordine del giorno del Consiglio dell'UEO e dei suoi gruppi e comitati competenti è aperta alla partecipazione a pieno titolo degli Stati osservatori. La disposizione di cui al paragrafo 4 della dichiarazione di Roma sugli osservatori UEO che consente, su decisione della maggioranza degli Stati membri o della metà degli Stati membri inclusa la presidenza, di escludere gli Stati osservatori dalle riunioni del Consiglio dell'UEO, non si applica(1). 2. Quando l'Unione europea si avvale dell'UEO conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, la disposizione di cui al paragrafo 4 del documento UEO C(96)140, che prevede che, su decisione della maggioranza degli Stati membri o della metà degli Stati membri inclusa la presidenza, gli Stati osservatori possono essere esclusi dalla partecipazione ad un'operazione, non si applica. 3. Uno Stato osservatore che ha notificato al Consiglio permanente dell'UEO(2) la sua intenzione di contribuire ad un'operazione intrapresa dall'UEO su richiesta dell'UE impegnando forze militari e/o di altro genere pertinente in funzione della natura dell'operazione(3) ha il diritto di partecipare con gli stessi diritti ed obblighi dei membri a pieno titolo alla programmazione e alle decisioni dell'UEO relative al compito in questione. Ciò comprende il medesimo diritto di partecipazione di altri paesi partecipanti alle strutture di comando dell'operazione. 4. Gli Stati osservatori che partecipano ad operazioni per le quali l'Unione europea si avvale dell'UEO contribuiscono ai costi comuni e a tutti i costi supplementari a carico del bilancio dell'UEO derivanti direttamente dall'operazione, conformemente ai criteri di ripartizione dei costi enunciati nel documento UEO CM(95)5, allegato 1, appendice 1, paragrafo 3, o ad eventuali altri regolamenti successivi dell'UEO(4). 5. Allo scopo di agevolare la partecipazione a pieno titolo degli Stati osservatori a tali operazioni: - Gli Stati osservatori sono invitati a designare forze da mettere a disposizione dell'UEO (FAWEU); - Gli Stati osservatori potranno usufruire di un collegamento con la rete di comunicazioni dell'UEO per tutte le comunicazioni relative alle riunioni ed alle attività a cui gli osservatori partecipano non appena i fattori tecnici lo consentono, a condizione che siano rispettati i pertinenti requisiti di sicurezza e che tali Stati contribuiscano ai costi della rete. L'importo del contributo è deciso dal Consiglio UEO su proposta del segretario generale, previa consultazione con gli Stati osservatori e discussione in seno ai gruppi pertinenti; - I contatti tra gli Stati osservatori e il personale militare dell'UEO sono garantiti per il tramite dei delegati militari degli osservatori. Personale militare supplementare distaccato presso i delegati militari degli Stati osservatori può fungere da punto di contatto in caso di crisi specifiche a partire dal momento in cui il Consiglio decide di affrontare una crisi nell'ambito dell'UEO; - Gli Stati osservatori che abbiano notificato al Consiglio permanente dell'UEO la loro intenzione di contribuire all'operazione impegnando forze militari e/o di altro genere in funzione della natura dell'operazione(5) sono invitati, tenendo conto delle esigenze militari specifiche e fatti salvi i regolamenti pertinenti in materia di sicurezza, a partecipare alla programmazione di riunioni e conferenze e a tutti i lavori di programmazione della Cellula di analisi e previsione relativi a tale operazione. Ai fini della programmazione dell'operazione in questione, gli Stati membri sono invitati, se del caso, a rafforzare la Cellula di analisi e previsione, laddove tutta la programmazione per l'operazione avrà luogo, con personale adeguato sulla base del mandato da elaborare e fatti salvi regolamenti pertinenti in materia di sicurezza. Il mandato prevede la partecipazione a tutti i lavori di programmazione e preparazione in vista dell'operazione, incluse le riunioni e conferenze di programmazione ad hoc e ufficiali, alle forze d'intervento e ai gruppi di lavoro quotidiani. - Gli Stati osservatori hanno il diritto di partecipare alle esercitazioni dell'UEO relative ad eventuali operazioni risultanti dall'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea sulla base dei paragrafi 2, 3 e 4 summenzionati. (1) Tale paragrafo si applica in tutte le fasi della gestione delle crisi, ivi compresa l'interazione tra UE e UEO nella valutazione e nel controllo di una crisi emergente. (2) La notifica da parte di uno Stato osservatore della sua intenzione di impegnare forze militari in un'operazione di cui al paragrafo 3, che può essere presentata in tutte le fasi della crisi, deve essere inviata al Consiglio permanente dell'UEO tramite il segretariato generale dell'UEO. La notifica non deve specificare necessariamente l'esatta composizione delle unità del futuro contributo e non modifica le procedure di creazione delle forze attualmente vigenti in sede UEO, nel senso che l'impegno ufficiale di forze segue l'adozione del piano operativo riguardante l'operazione. (3) Tale impegno può contemplare la fornitura di attrezzature logistiche o di altro tipo aventi rilevanza significativa. (4) Ogni modifica dei criteri di ripartizione dei costi richiede l'accordo degli Stati osservatori nella misura in cui essa si riferisca al contributo di questi ultimi ai costi delle operazioni intraprese dall'UEO su richiesta dell'UE. (5) Tale impegno può contemplare la fornitura di attrezzature logistiche o di altro tipo aventi rilevanza significativa. Dichiarazione Gli Stati membri dell'UE che sono membri dell'UEO dichiarano che il Consiglio dell'UEO ha adottato, in data 18 novembre 1997, una decisione sull'attuazione del paragrafo 14, quarto, quinto e sesto comma della Dichiarazione UEO del 22 luglio 1997. Essi affermano che tale decisione contiene le modalità che consentono agli Stati membri aventi lo status di osservatori nell'UEO di partecipare a pieno titolo a tutte le operazioni intraprese dall'UEO, modalità che si applicano alle misure che rientrano nell'ambito delle missioni di Petersberg intraprese dall'UEO in risposta a qualsiasi specifica situazione di crisi. Il Consiglio ha preso atto di tale dichiarazione.