31999D0304

1999/304/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1999, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla rete digitale di servizi integrati (ISDN - Integrated Services Digital Network); teleservizio di telefonia a 3,1 kHz, requisiti di collegamento per i terminali portatili (seconda edizione) [notificata con il numero C(1999) 875] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0060 - 0062


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1999

su una regolamentazione tecnica comune relativa alla rete digitale di servizi integrati (ISDN - Integrated Services Digital Network); teleservizio di telefonia a 3,1 kHz, requisiti di collegamento per i terminali portatili (seconda edizione)

[notificata con il numero C(1999) 875]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/304/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazione terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

(1) considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino;

(2) considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

(3) considerando che per garantire la continuità d'accesso ai mercati da parte dei fabbricanti è necessario consentire accordi temporanei relativi alle apparecchiature terminali omologate ai sensi delle regolamentazioni di omologazione nazionali;

(4) considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

(5) considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione stabilisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento delle apparecchiature terminali destinate ad essere connesse alla rete digitale di servizi integrati (ISDN - Integrated Services Digital Network) che forniscono il teleservizio di telefonia a 3,1 kHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a tale norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE(2) e 89/336/CEE(3) del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione utilizzano o garantiscono l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 95/526/CE è abrogata dopo tre mesi dalla data di adozione della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali autorizzate ai sensi della decisione 95/526/CEE possono continuare ad essere immesse sul mercato nazionale e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.

(2) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

(3) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 3,1 kHz teleservice; Attachment requirements for handset terminals

[Rete digitale di servizi integrati (ISDN); - Integrate Services Digital Network; teleservizio di telefonia a 3,1 kHz; requisiti di collegamento per i terminali portatili]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 8 - febbraio 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 98/34/CE del Consiglio(1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 98/34/CE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione 650, route des Lucioles F - 06291 Sophia Antipolis Cedex

oppure a:

Commissione europea

DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)

200, rue de la Loi/Wetstraat B - 1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI; un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be.

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.