31999D0254

1999/254/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1999, che autorizza la Repubblica francese ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 14/04/1999 pag. 0024 - 0025


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1999

che autorizza la Repubblica francese ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(1999/254/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che le autorità francesi hanno notificato alla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva, l'intento di applicare, a decorrere dal 1o gennaio 1999, un'aliquota d'accisa differenziata su un nuovo carburante composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da agenti tensioattivi;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della notifica;

considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che questa differenziazione sia giustificata da motivi di politica ambientale e non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno;

considerando che la Commissione riesamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni, per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità per la tutela dell'ambiente;

considerando che la Francia non applicherà la differenziazione anteriormente al 1o gennaio 1999 e che, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesaminerà la situazione entro il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, la Repubblica francese è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, ad applicare un'aliquota differenziata di accisa su un nuovo carburante composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da agenti tensioattivi, a condizione che tale aliquota differenziata rispetti gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote d'accisa sugli oli minerali(2), e in particolare le aliquote minime di accisa stabilite all'articolo 5 della direttiva medesima.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.