31999D0236

1999/236/CE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1999 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, e 93/197/CEE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza da talune zone del Kirghizistan [notificata con il numero C(1999) 609] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 31/03/1999 pag. 0013 - 0014


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1999 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, e 93/197/CEE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza da talune zone del Kirghizistan [notificata con il numero C(1999) 609] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

(1) considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 1999/227/CE (3), ha stabilito un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

(2) considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 1999/228/CE ha fissato misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi;

(3) considerando che la decisione 93/197/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 1999/227/CE, ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati;

(4) considerando che, a seguito di un'ispezione veterinaria della Commissione in Kirghizistan, la situazione in materia di polizia sanitaria è risultata essere sotto l'adeguato controllo dei servizi veterinari;

(5) considerando che le autorità veterinarie del Kirghizistan si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE e la cui notifica è obbligatoria, così come eventuali modifiche della politica di vaccinazione e, in tempi adeguati, della politica di importazione degli equidi;

(6) considerando che nel Kirghizistan vengono effettuate annualmente analisi sui cavalli per accertare l'eventuale presenza di morva e che negli ultimi sei mesi non sono stati riscontrati focolai della malattia; che nel Kirghizistan non sono mai stati riscontrati focolai di peste equina, encefalomielite equina venezuelana e di stomatite vescicolosa;

(7) considerando che il monitoraggio dell'arterite virale equina è appena iniziato e che non è possibile stabilire definitivamente lo statuto del paese considerato in relazione a tale malattia; che pertanto i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni destinati all'importazione nella Comunità devono essere sottoposti ad analisi di laboratorio in relazione a tale malattia;

(8) considerando che sono stati registrati focolai di durina in talune zone del Kirghizistan; che tuttavia la regione di Issyk-Kul ne è indenne da almeno sei mesi e che sono state fornite garanzie sanitarie che i trasporti di equidi in provenienza dal resto del paese sono posti sotto controllo veterinario;

(9) considerando che, a motivo della situazione sanitaria degli equidi in talune zone del Kirghizistan, sembra opportuno suddividere in regioni tale paese di modo che possano essere autorizzate le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti esclusivamente dalle zone indenni del territorio del Kirghizistan;

(10) considerando che le condizioni di polizia sanitaria debbono essere stabilite tenendo conto della situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si fa esclusivo riferimento ai cavalli registrati;

(11) considerando che la decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

(12) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, nella colonna speciale per i cavalli registrati, è aggiunta la riga seguente secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

L'allegato della decisione 92/160/CEE è modificato come segue:

1) aggiungere quanto segue:

«Kirghizistan (4)

Regione di Issyk-Kul.»;2) inserire la seguente nota in calce:

«(4) Sono autorizzate soltanto le importazioni permanenti nella Comunità di cavalli registrati.»

Articolo 3

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

1) «Kirghizistan (1) (2) (KG)» è aggiunto secondo l'ordine alfabetico del codice ISO nell'elenco dei paesi terzi del gruppo B dell'allegato I.

2) La denominazione del certificato sanitario del gruppo B dell'allegato II è sostituito da quanto segue:

«B - CERTIFICATO SANITARIOper le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti dal Kirghizistan (1) e di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Belarus, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Repubblica federale di Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU L 83 del 27. 3. 1999, pag. 77.

(4) GU L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(5) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.