31999D0217

1999/217/CE: Decisione della Commissione del 23 febbraio 1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata col numero C(1999) 399] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 27/03/1999 pag. 0001 - 0137


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata col numero C(1999) 399] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96, entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e quindi riconosciute anche dagli altri Stati membri sono iscritte in un repertorio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento;

considerando che notoriamente in alcuni Stati membri vigono al momento misure restrittive o divieti per alcune sostanze aromatizzanti;

considerando che tali misure restrittive o divieti in vigore alla data di adozione della presente decisione possono essere mantenuti in attesa di concludere la valutazione di tali sostanze;

considerando che comunque, qualora uno Stato membro rilevi che una sostanza aromatizzante contenuta nel repertorio possa rappresentare un pericolo per la salute pubblica, esso può ricorrere alla procedura di salvaguardia di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2232/96;

considerando che il repertorio è alla base del programma di valutazione di cui all'articolo 4 del regolamento citato che dovrà essere adottato entro dieci mesi dall'adozione del repertorio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

Repertorio delle sostanze aromatizzanti notificate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1) la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri e da taluni Stati dell'EFTA che sono parti dell'accordo SEE (2) gli elenchi delle sostanze aromatizzanti che sono attualmente legalmente accettate sul loro territorio e che pertanto dovrebbero circolare liberamente, conformemente al disposto del trattato.

Per i motivi sopra esposti la Commissione, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento, ha compilato il presente repertorio che deve essere adottato entro il termine di un anno dalla fine della procedura di notifica e contenere in forma di allegato l'elenco delle sostanze aromatizzanti notificate.

L'elenco principale è suddiviso in tre parti distinte. Tale suddivisione si è rivelata necessaria dal momento che nessun sistema di classificazione delle sostanze chimiche attualmente in vigore è in grado di includere tutti i prodotti notificati dagli Stati membri. Nella quarta parte del repertorio figurano tutte quelle sostanze che, su richiesta di uno Stato membro, dovrebbero essere trattate con riservatezza per tutelare i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante.

PARTE 1

Trattasi della parte principale nella quale le sostanze chimiche sono classificate in base al numero CAS (3), sempreché esso sia stato attribuito o reso disponibile.

PARTE 2

In assenza di un numero CAS, in questa seconda parte per ciascuna sostanza è indicato il codice del sistema CoE (4).

PARTE 3

Le poche sostanze cui non è stato attribuito nessuno dei due suddetti tipi di codice sono state inserite in questa parte. In origine sono state elencate in ordine alfabetico secondo la loro denominazione comune in lingua inglese. Al solo scopo di evitare incoerenze a seguito della traduzione, a tali sostanze è stato attribuito un apposito numero specifico.

PARTE 4

In questa parte sono elencate alcune sostanze notificate da uno o più Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo trattino, che stabilisce che tali sostanze sono descritte in modo tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei rispettivi fabbricanti. In altre parole, per tali sostanze aromatizzanti è stato chiesto un trattamento riservato e pertanto esse sono indicate in forma codificata. In una comunicazione (5) e una raccomandazione (6) la Commissione ha specificato una serie di orientamenti pratici per l'applicazione di tali disposizioni. Occorre rilevare che solo alcune persone debitamente autorizzate possono avere accesso ad informazioni rilevanti su tali sostanze e che l'obbligo di trattare tali dati con riservatezza decade cinque anni dopo la data di ricevimento della relativa notifica. Questo trattamento riservato non pregiudica in alcun modo l'applicazione di vincoli giuridici alle sostanze aromatizzanti in oggetto. Si sottolinea infine che è fatto comunque obbligo di immettere in commercio esclusivamente sostanze che non comportino un pericolo per la salute pubblica e che siano conformi alle prescrizioni in materia di valutazione obbligatoria della loro innocuità.

Se disponibili, nella parte 1 e 3 sono indicati anche i numeri Einecs (7) e Fema (8).

Nella colonna «osservazioni» figurano note specifiche codificate in forma numerica, per le quali valgono le seguenti spiegazioni:

(1) Sostanza utilizzata, oltre che per le sue proprietà aromatizzanti, anche ad altri fini nei o sui prodotti alimentari e che pertanto potrebbe rientrare nel campo di applicazione di ulteriori disposizioni giuridiche.

(2) Sostanza il suo uso è soggetto a misure restrittive o a divieti in alcuni Stati membri.

(3) Sostanza che dovrebbe essere valutata in via prioritaria.

(4) Sostanza per la quale saranno trasmesse ulteriori informazioni.

La Commissione è consapevole del fatto che la necessità di suddividere le sostanze notificate in diverse parti del repertorio comporta alcune ripetizioni e sovrapposizioni, come nel caso dell'attuale elenco. Ciò è dovuto in primo luogo alla notevole varietà di denominazioni attualmente in uso per la medesima sostanza. Tuttavia, è noto che anche nell'ambito di un sistema di classificazione convalidato (ad es. il sistema CAS) possono verificarsi incoerenze. L'eliminazione di tali doppioni e incoerenze è un'operazione lunga e complessa, in questa fase peraltro alquanto prematura. Sembra infatti più opportuno procedere ad un'adeguata identificazione con conseguente eliminazione dei doppioni durante la fase di valutazione [in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96], poiché solo allora saranno resi disponibili tutti i necessari dati sulle sostanze. In questa fase potrà dunque essere vagliata la possibilità di sviluppare un sistema unificato di numerazione delle sostanze aromatizzanti che risulti più consono.

Di conseguenza è apparso più opportuno conservare nel repertorio tutti gli eventuali doppioni, onde evitare il rischio di eliminare indebitamente alcune sostanze.

È stato sollevato il problema specifico di come trattare i sali ed altri composti derivati da una sostanza «generica». Talune sostanze sono state notificate con estrema precisione. Un esempio tipico è la chinina, che è elencata come tale, ma anche come solfato, bisolfato, cloridrato e monocloridrato diidrato di chinina, ciascuno dotato di un numero CAS specifico. Per altre sostanze, invece, le informazioni non sono così dettagliate. Per esempio, per alcuni acidi o alcune basi non vengono forniti dati sui loro sali derivati. Per il momento si presume, ai soli fini del presente repertorio, che i sali di ammonio, sodio, potassio e calcio, cosi come i cloruri, i carbonati e i solfati, siano compresi nella rispettiva sostanza «generica», posto che abbiano proprietà aromatizzanti. È chiaro tuttavia che l'accettazione definitiva di tali sostanze dipenderà dai risultati della valutazione, che in questi casi dovrebbe mirare all'attenta verifica dell'adeguatezza dell'assimilazione di una data sostanza nella corrispettiva sostanza generica.

PARTE 1 SOSTANZE AROMATIZZANTI (classificate in base al numero CAS)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2 SOSTANZE AROMATIZZANTI (classificate in base al numero CoE)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 3 SOSTANZE AROMATIZZANTI (in ordine alfabetico)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 4 SOSTANZE AROMATIZZANTI NOTIFICATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, ULTIMO TRATTINO, PER LE QUALI È RICHIESTA LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ APPARTENENTI AL FABBRICANTE

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

(2) Norvegia e Islanda.

(3) Chemical Abstracts Number.

(4) Consiglio d'Europa.

(5) GU C 131 del 29.4.1998, pag. 3.

(6) GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.

(7) European Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti).

(8) Flavour and Extract Manufacturers' Association (Associazione dei fabbricanti di aromi ed estratti).