31999D0215

1999/215/CE: Decisione della Commissione del 16 marzo 1999 che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di spago di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che chiude il procedimento nei riguardi di tali importazioni originarie dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(1999) 479]

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 20/03/1999 pag. 0034 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1999 che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di spago di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che chiude il procedimento nei riguardi di tali importazioni originarie dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(1999) 479] (1999/215/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2107/98 (3), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita e ha accettato gli impegni sui prezzi offerti dai produttori ungheresi. Con il regolamento (CE) n. 2649/98 (4), la Commissione ha inoltre accettato un impegno sui prezzi offerto da un produttore ceco.

(2) A seguito dell'imposizione delle misure antidumping provvisorie e conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo «regolamento di base»), la Commissione ha continuato l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. È stato stabilito che, tranne che per l'Arabia Saudita, era necessario istituire misure antidumping per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 603/1999, del 15 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago, per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito (5).

(3) Conformemente a quanto stabilito negli impegni, i prezzi minimi ivi previsti sono stati opportunamente modificati in linea con le risultanze definitive dell'inchiesta. I prezzi sono attualmente idonei ad ovviare agli effetti pregiudizievoli del dumping.

Dopo che la Commissione aveva accettato questi impegni, anche un altro produttore ceco ed un produttore polacco hanno offerto impegni guidicati accettabili.

È pertanto opportuno accettare, con la presente decisione, gli impegni offerti.

(4) Sulla base delle risultanze definitive dell'inchiesta, è stato concluso che il margine di pregiudizio per l'unico produttore/esportatore dell'Arabia Saudita (Synthec), era trascurabile e che pertanto era opportuno chiudere il procedimento nei confronti dell'Arabia Saudita.

(5) In caso di violazione o di revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono accettati gli impegni offerti dai produttori qui di seguito menzionati, nell'ambito dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni nella Comunità di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le inchieste relative ai procedimenti antidumping di cui al paragrafo 1 sono chiuse nei confronti delle società ivi citate.

Articolo 2

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di spago per legare di polipropilene originario dell'Arabia Saudita.

Articolo 3

La presente decisione e applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU L 267 del 2. 10. 1998, pag. 7.

(4) GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 41.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.