31999D0200

1999/200/CE: Decisione della Commissione del 26 febbraio 1999 relativa alla richiesta della Repubblica ellenica di applicare un'aliquota dell'IVA alle forniture di gas naturale e di elettricità conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 477] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 16/03/1999 pag. 0040 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1999 relativa alla richiesta della Repubblica ellenica di applicare un'aliquota dell'IVA alle forniture di gas naturale e di elettricità conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 477] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (1999/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1997, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando che la Grecia ha informato la Commissione di avere l'intenzione di applicare un'aliquota ridotta dell'IVA alla fornitura di elettricità ed alla fornitura di gas naturale, a decorrere dal 1° gennaio 1999; che tale informazione è stata comunicata, per entrambe le forniture, con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 30 novembre 1998;

considerando che la misura in esame consiste in una misura generale d'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA alle forniture di gas naturale e di elettricità, a prescindere dalle condizioni di produzione e di fornitura (fornitura nazionale, acquisto intracomunitario o importazione) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA;

considerando che, trattandosi di una misura d'applicazione generale, essa non prevede eccezioni e che, di conseguenza, non esiste il rischio che si verifichino distorsioni di concorrenza; che, essendo pertanto soddisfatta la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della predetta direttiva, la Grecia deve potere applicare la misura in esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura comunicata dalla Grecia il 30 novembre 1998, relativa all'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA alle forniture di gas naturale e di elettricità, a prescindere dalle condizioni di produzione e di fornitura (fornitura nazionale, acquisto intracomunitario o importazione), non provoca un rischio di distorsione della concorrenza.

La Grecia, di conseguenza, è autorizzata ad applicare tale misure a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU L 281 del 17. 10. 1998, pag. 31.