31999D0196

1999/196/CECA: Decisione della Commissione del 14 luglio 1998 relativa alle garanzie accordate a Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH [notificata con il numero C(1998) 2369] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 12/03/1999 pag. 0063 - 0065


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1998 relativa alle garanzie accordate a Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH [notificata con il numero C(1998) 2369] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/196/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (1), in particolare l'articolo 6,

dopo avere invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 12 agosto 1997, la Commissione ha informato il governo tedesco dell'avvio della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in prosieguo codice degli aiuti alla siderurgia) relativa ad una garanzia in solido pari all'80 % accordata dal Land Renania settentrionale-Vestfalia all'impresa Eisen- und Stahlwerke Rötzel GmbH (in prosieguo Rötzel).

Il 25 aprile 1995, il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha sottoscritto a favore di Rötzel GmbH una fideiussione in solido corrispondente all'80 % di un credito bancario dell'importo di 15 milioni di DEM. La garanzia è stata accordata nell'ambito di un programma autorizzato di garanzie emesse dal Land [N 155/88, lettera SG(88) D/6814 del 9 giugno 1988]. L'autorizzazione era stata concessa esclusivamente in virtù del trattato CE e non del trattato CECA. Inoltre, l'autorizzazione era subordinata all'obbligo di notificare individualmente gli aiuti concessi a favore di settori sensibili, quali la siderurgia. Nella fattispecie, l'aiuto non è stato notificato.

Il credito bancario e la garanzia in solido erano destinati al sostegno del progetto di ristrutturazione dell'impresa. L'impresa Rötzel produce laminati a caldo, a freddo nonché profilati e prodotti ad alto contenuto di lega presso lo stabilimento di Nettetal. La capacità produttiva relativa ai laminati a caldo è di 54 000 t all'anno. La produzione totale dell'impresa è di circa 50 000 t annue, di cui circa 30 000 t di laminati a caldo e circa 20 000 t di laminati a freddo. Circa la metà della produzione dei laminati a caldo viene utilizzata all'interno dell'impresa stessa. Rötzel dà lavoro a 170 dipendenti di cui 95 nel settore della produzione a freddo e 35 in quello a caldo.

Nel periodo 1950-1993, Rötzel possedeva anche uno stabilimento a Dinslaken con una capacità di produzione di laminati a caldo di 264 000 t all'anno. La situazione di mercato ha determinato, nel periodo dal 1976 al 1994, una drastica riduzione della produzione annuale nel settore dei nastri laminati a caldo. Rötzel ha conseguentemente ampliato la capacità produttiva di laminati a freddo presso lo stabilimento di Nettetal. Gli investimenti effettuati a tal fine si sono aggirati sui 20 milioni di DEM. Negli anni '90, la situazione si è aggravata e Rötzel ha deciso la chiusura dello stabilimento di Dinslaken. Tale chiusura ha comportato costi stimati in circa 10,5 milioni di DEM dalle autorità tedesche e lo smantellamento della capacità produttiva di 264 000 t all'anno di laminati a caldo. La chiusura di una parte tanto rilevante dell'impresa ha richiesto una completa riorganizzazione dell'attività, che ha portato alla riapertura della linea di produzione IV di lamiere a caldo nello stabilimento di Nettetal.

Per finanziare la ristrutturazione divenuta necessaria dopo la chiusura della sede di Dinslaken, l'impresa ha dovuto cedere beni immobili. Inoltre, nella fase conclusiva si è reso indispensabile il menzionato credito bancario di 15 milioni di DEM. Il credito è stato garantito da una fideiussione di entrambi i soci per un valore di 5 milioni di DEM e per l'80 % da fideiussione in solido del Land Renania settentrionale-Vestfalia. Secondo le informazioni comunicate dal governo tedesco, gli investimenti non avrebbero riguardato gli impianti di laminazione a caldo dello stabilimento di Nettetal.

I prodotti della ditta Rötzel rientrano nell'ambito di due diversi trattati, il trattato CE e il trattato CECA. La produzione di laminati a caldo rientra nell'ambito di applicazione del trattato CECA. In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione ha constatato, in considerazione dell'attività produttiva di Rötzel nel settore siderurgico, che all'impresa si applicano il disposto dell'articolo 80 del trattato CECA e le disposizioni che regolano gli aiuti contenute nel suddetto trattato. Anche considerando, come sostenuto dal governo tedesco, che la menzionata garanzia in solido sia stata concessa unicamente a copertura di un credito all'investimento destinato al laminatoio a freddo, la ristrutturazione di Rötzel, compiuta anche con l'apporto di detto investimento, ha portato alla riapertura del laminatoio a caldo. Inoltre esiste il rischio che gli effetti della garanzia possano essersi estesi anche alla produzione siderurgica coperta dal trattato CECA, a motivo della stretta connessione tra produzione a freddo e attività produttive rientranti nell'ambito CECA.

Dato che il Land Renania settentrionale-Vestfalia, accordando la garanzia per il credito bancario in questione, ha accettato di esporsi ad un certo rischio, senza peraltro richiedere un premio di rischio corrispondente, la Commissione ha ritenuto che il Land non si sia comportato alla stregua di un investitore privato. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la menzionata garanzia costituisse un aiuto di Stato.

Conformemente all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, le sovvenzioni o gli aiuti accordati dallo Stato sotto qualsiasi forma risultano incompatibili con il mercato comune. Le eccezioni a tale regola sono stabilite dal codice degli aiuti alla siderurgia, adottato sulla base dell'articolo 95 del trattato CECA.

La Commissione, all'atto dell'avvio del procedimento, ha espresso seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune, in quanto non sembrava applicabile alcuna delle eccezioni contemplate dal codice degli aiuti. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che la garanzia ricadeva nel divieto di cui all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA.

Per questo motivo, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti a favore della siderurgia.

ÉÉ

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). In tale occasione gli altri Stati membri ed i terzi interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.

L'associazione britannica dei produttori siderurgici, UK Steel Association, ha spiegato, nelle sue osservazioni del 18 novembre 1997, che, sebbene fosse contraria all'interpretazione secondo la quale alla concessione di aiuti ad un'impresa attiva al tempo stesso in ambito CECA e extra CECA debbano applicarsi le disposizioni del trattato CECA, automaticamente ed indipendentemente dalla destinazione degli aiuti, essa considerava tuttavia giustificata la posizione adottata dalla Commissione nella fattispecie, in quanto nel caso Rötzel si trattava di un'impresa le cui unità produttive erano completamente integrate in un unico stabilimento. La Commissione ha trasmesso queste osservazioni alle autorità tedesche con lettera del 10 dicembre 1997 al fine di permettere loro di prendere posizione in merito.

Con lettera del 24 febbraio 1998, il governo tedesco ha risposto all'avvio del procedimento e alle osservazioni della UK Steel Association, confermando l'avvenuta concessione, il 18 maggio 1995, a favore di Rötzel di una fideiussione in solido corrispondente all'80 % di un credito bancario dell'importo di 15 milioni di DEM, che era composto come segue:

a) un prestito di ammortamento di 2,5 milioni di DEM destinato agli investimenti,

b) un prestito di ammortamento di 4,5 milioni di DEM destinato al funzionamento,

c) una linea di credito di 8 milioni di DEM destinato al funzionamento.

Poiché Rötzel nel frattempo ha dichiarato fallimento, la garanzia è stata utilizzata. Il Land ha già potuto ridurre in parte le sue perdite, ma l'evoluzione futura della situazione non è attualmente prevedibile, poiché la procedura fallimentare non sarà chiusa prima della fine del 1998.

III

Conformemente all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma sono incompatibili con il mercato comune e, di conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità. Le sole eccezioni a questo divieto sono previste dal codice degli aiuti alla siderurgia e riguardano:

a) gli aiuti alla ricerca e sviluppo,

b) gli aiuti per la tutela dell'ambiente,

c) gli aiuti per le chiusure.

La Germania non fa valere nella fattispecie alcuna delle citate deroghe.

Le autorità tedesche non hanno neppure contestato l'argomentazione avanzata nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale la garanzia costituisce un aiuto di Stato perché il Land ha assunto un certo rischio senza pretendere una contropartita. La Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto di Stato in esame corrisponda all'importo totale della garanzia. La chiusura dello stabilimento di Dinslaken e la necessità di ristrutturare la fabbrica di Nettetal fanno supporre che l'impresa Rötzel incontrasse già difficoltà all'epoca in cui la garanzia è stata accordata. Il credito di 15 milioni di DEM era necessario alla ristrutturazione di Rötzel e, quindi, alla sua sopravvivenza. Tenuto conto delle difficoltà alle quali era confrontata l'impresa, il credito non sarebbe certamente mai stato concesso senza una garanzia dello Stato. Rötzel ha dunque beneficiato di un aiuto di Stato pari a 12 milioni di DEM (cioè l'80 % di 15 milioni di DEM).

Inoltre, a causa dell'integrazione delle attività CECA e delle attività non CECA dell'impresa, la Commissione considera che la garanzia debba essere valutata alla luce delle disposizioni del trattato CECA e del codice degli aiuti alla siderurgia. Il governo tedesco non ha trasmesso informazioni che consentano di ripartire i costi tra i due settori di attività. Inoltre, la Commissione dispone di informazioni secondo le quali la ristrutturazione avrebbe permesso la riapertura di un laminatoio a caldo, che rientra nell'ambito di applicazione del trattato CECA. D'altro canto, la Commissione rileva che in realtà il credito bancario constava di 12,5 milioni di DEM destinati al funzionamento e di soli 2,5 milioni di DEM destinati agli investimenti. Nell'impossibilità di operare una distinzione chiara dei costi di gestione sulla base della loro imputazione ai settori rientranti rispettivamente nel trattato CECA o nel trattato CE, la Commissione si vede costretta ad esaminare la garanzia alla luce delle disposizioni del trattato CECA. La UK Steel Association condivide questa posizione ed il governo tedesco non ha contestato tale argomentazione nel corso del procedimento.

In conclusione, la Commissione constata pertanto che la garanzia in esame costituisce un aiuto di Stato che rientra nel campo di applicazione del trattato CECA e configura una violazione dell'articolo 4, lettera c), dello stesso. Inoltre, non risulta applicabile nella fattispecie alcuna delle deroghe contemplate dal codice degli aiuti a favore della siderurgia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto accordato dal Land Renania settentrionale-Vestfalia all'impresa Eisen- und Stahlwerke Rötzel GmbH (Nettetal) sotto forma di garanzia a copertura dell'80 % di un credito bancario dell'importo di 15 milioni di DEM è illegittimo, giacché non è stato preventivamente notificato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, l'aiuto risulta incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

La Germania esige da Eisen- und Stahlwerke Rötzel GmbH (Nettetal) la restituzione della somma garantita, pari a 12 milioni di DEM, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca relative al recupero dei crediti pubblici. La somma dovuta è maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione fino alla data del rimborso, in modo da annullare gli effetti dell'aiuto. Il tasso d'interesse applicabile è il tasso di riferimento applicato dalla Commissione nel periodo in questione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuti regionali.

Articolo 3

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.

(2) GU C 328 del 30. 10. 1997, pag. 11.