31999D0144

1999/144/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 21 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 26/02/1999 pag. 0001 - 0002


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (1999/144/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità, in particolare l'articolo 238 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

sentito il comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che occorrerebbe approvare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di associazione e al comitato di associazione, se agisce su delega del consiglio di associazione, è determinata dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee.

2. A norma dell'articolo 111 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione, ai sensi del suo regolamento interno, ed espone la posizione della Comunità.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 131 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i suddetti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARTENSTEIN

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 145.