31999D0143

1999/143/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1998 riguardante aiuti di Stato concessi dalla Spagna a «Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA)» e ai suoi successori [notificata con il numero C(1998) 2362] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/1999 pag. 0056 - 0061


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1998 riguardante aiuti di Stato concessi dalla Spagna a «Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA)» e ai suoi successori [notificata con il numero C(1998) 2362] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/143/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato i terzi interessati a formulare le loro osservazioni a norma dell'articolo 93,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 19 novembre 1996 [SG (96) D/9851], la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in merito ad un aiuto concesso a favore di Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA), una holding basca che fabbrica utensileria manuale.

Gli uffici amministrativi e gli impianti produttivi di Favahe sono situati nel Paese Basco (a Vitoria e Irún), zona ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Il gruppo Favahe è stato costituito nel 1982 al fine di razionalizzare l'offerta di vari fabbricanti di utensili a mano con sede nel Paese Basco e di adattarla alla domanda. Tuttavia, i risultati positivi attesi da tale razionalizzazione non si sono realizzati. Il gruppo ha adottato sino al 1991 varie misure di ristrutturazione ma non è riuscito a risanare la propria situazione finanziaria. Le perdite del gruppo nel 1990 ammontavano a 457 milioni di ESP e a 686 milioni di ESP nel 1991.

Nel 1992 Favahe ha elaborato un nuovo piano strategico che doveva consentire al gruppo di registrare risultati positivi nel 1994. Tra le misure incluse in tale piano era in particolare prevista l'ottimizzazione dell'offerta delle singole imprese del gruppo ed il coordinamento delle loro strutture amministrative, la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività produttive (che avrebbero permesso ad ogni impresa di specializzarsi in un solo settore del mercato) ed una riduzione dell'organico da 1 153 dipendenti nel 1992 a 714 nel 1994.

Per finanziare tali misure, Favahe ha chiesto al governo autonomo basco di beneficiare di una garanzia, ai sensi del decreto 628/91, a fronte di prestiti bancari ammontanti a 825 milioni di ESP, destinati all'attuazione del piano di ristrutturazione.

Il decreto citato istituiva un regime di aiuto alla ristrutturazione a favore di imprese con sede nella regione in esame. L'aiuto era concesso sotto forma di garanzie relative ad importi calcolati in funzione delle difficoltà di ogni singola impresa. Con lettera del 28 aprile 1992, la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole la sua decisione di non muovere obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti, informandole tuttavia dell'obbligo di notificare alla Commissione le garanzie accordate ad imprese con un organico superiore a 250 unità.

La garanzia a favore di Favahe è stata concessa nel dicembre 1992 per un periodo di sette anni ed un periodo di grazia di due anni. Tuttavia, il governo spagnolo non ha rispettato l'obbligo di notifica di tale aiuto, nonostante l'organico delle imprese di Favahe fosse superiore a 250 dipendenti.

Dato che il piano di ristrutturazione non ha prodotto gli effetti auspicati e avendo il gruppo registrato perdite pari a 580 milioni di ESP circa nel 1994, Favahe ha presentato instanza di fallimento il 7 aprile 1995.

La Commissione ha ricevuto varie denunce secondo le quali, nel corso della procedura fallimentare, sarebbe stato accordato un aiuto a Favahe. I denuncianti affermavano che le attività di Favahe erano state cedute ad una società di nuova costituzione, la Herramientas Eurotools SA nel cui consiglio di amministrazione figuravano vari dirigenti di Favahe. Successivamente, la Herramientas Eurotools SA è stata acquistata dalla multinazionale americana Snap-on, dietro pagamento di 1 200 milioni di ESP al governo regionale basco ed ai consigli provinciali di Guipúzcoa e Álava. L'impresa in questione era attiva nel settore degli utensili a mano contrassegnati da marchi utilizzati in origine da Favahe, vale a dire «Acesa», «Irimo» e «Palmera».

La Commissione ha considerato che la garanzia concessa dal governo basco configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE; tale aiuto era illegale, essendo stato accordato dal governo spagnolo violando l'obbligo, imposto dalla Commissione nella sua autorizzazione del 28 aprile 1992, di notificare la concessione di garanzie a favore di imprese con un organico superiore a 250 dipendenti, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

All'epoca, la Commissione non riuscì ad ottenere dal governo spagnolo nessuna informazione che le permettesse di valutare se, in seguito al mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni previste dal regime autorizzato, fosse stata adottata una qualsiasi iniziativa in relazione all'aiuto e se la garanzia fosse stata attivata all'epoca del fallimento dell'impresa. La Commissione non è neppure riuscita, sulla base dei dati a sua disposizione, ad accertare la sussistenza di un nuovo aiuto che sarebbe stato accordato nel quadro del fallimento di Favahe, della costituzione di Herramientas Eurotools SA e dell'acquisizione di quest'ultima da parte di Snap-on.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario procedere ad un'analisi approfondita, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, della garanzia concessa a Favahe e di eventuali nuovi elementi di aiuto che potrebbero essere contenuti negli interventi successivi, al fine di determinare se l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

II

Nella lettera inviata al governo spagnolo, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1), la Commissione invitava gli altri Stati membri e i terzi interessati a formulare le loro osservazioni in merito alle misure di aiuto in esame. La Commissione ha ricevuto osservazioni da due concorrenti (uno tedesco e l'altro britannico) di Favahe, nonché da associazioni italiane e francesi di fabbricanti di utensili a mano. Secondo tali osservazioni, gli aiuti ottenuti dalle imprese del gruppo attribuivano loro un vantaggio concorrenziale ingiustificato, consentendo la vendita dei loro prodotti a prezzi inferiori a quelli del mercato.

Il concorrente britannico sostiene che l'aiuto accordato a Favahe dalle autorità regionali ha consentito all'impresa di vendere i suoi prodotti a prezzi di dumping e di rafforzare la sua posizione sul mercato; la multinazionale Snap-on avrebbe in tale modo beneficiato di un vantaggio concorrenziale ingiustificato rispetto agli altri fabbricanti europei e britannici di utensili a mano.

Il concorrente tedesco afferma di non aver mai ricevuto una risposta in merito alla sua offerta di acquisizione di Herramientas Eurotools.

Secondo l'associazione italiana Assoutensili (Associazione nazionale industrie degli utensili a mano e strumenti di misura), che riunisce i principali fabbricanti italiani dello stesso tipo di prodotti di Favahe, i suoi membri hanno dovuto subire una concorrenza aggressiva da parte di Favahe, causata probabilmente dall'aiuto di cui beneficiava. Inoltre, l'associazione segnala che non era stata indetta una gara di appalto per l'acquisizione di Favahe e che un acquirente «prescelto» avrebbe potuto beneficiare di un «favore» che falsava la concorrenza.

La federazione francese delle industrie meccaniche afferma che la costituzione di Herramientas Eurotools SA era un'operazione «artificiale», effettuata allo scopo di trasferire le attività di Favahe a Eurotools escludendo invece dal trasferimento i debiti fiscali e sociali dell'impresa. Di conseguenza, Eurotools era in grado di esercitare una concorrenza aggressiva nei vari Stati membri, falsando la concorrenza e vendendo a prezzi inferiori rispetto a quelli offerti dal resto del mercato.

La federazione citata ha anche fornito informazioni relative ai prezzi dei vari concorrenti con sede nei vari Stati membri (per esempio Spagna, Italia, Germania, Francia e Regno Unito) rispetto a quelli dei prodotti Palmera e Acesa, nonché ai volumi in tonnellate nel 1995 delle esportazioni ed importazioni di vari tipi di utensili a mano provenienti da Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna.

III

Le autorità spagnole hanno risposto con lettere del 24 luglio 1997, 9 ottobre 1997, 20 ottobre 1997 e 30 ottobre 1997.

In tali lettere esse mettevano nuovamente l'accento sulla difficile situazione finanziaria che Favahe aveva dovuto affrontare all'inizio degli anni novanta.

Per superare tale situazione, nel 1992 era stato elaborato il «piano strategico», di cui una copia è stata inviata alla Commissione. Fra altre misure esso includeva una revisione di tutte le linee di produzione, un miglioramento della strategia di vendita, l'introduzione di un sistema di qualità totale e la continuazione della ricerca di un partner per aiutare l'impresa a consolidare la sua posizione a medio e lungo termine. Il piano tuttavia non conteneva alcuna informazione in merito alla situazione del mercato nello specifico settore di attività dell'impresa e neppure in merito all'evoluzione prevedibile dell'offerta e della domanda in tale mercato, includendo varie previsioni basate su ipotesi ottimiste, pessimiste o mediocri.

Non essendo Favahe in grado di finanziare con i suoi mezzi la predetta ristrutturazione, essa ha chiesto al governo basco una garanzia, in applicazione del decreto 628/91, a fronte di prestiti bancari pari a 825 milioni di ESP destinati a finanziare l'attuazione del piano strategico.

Il governo basco, dopo aver esaminato il piano, è giunto alla conclusione che esso garantiva il risanamento dell'impresa, ripristinandone l'efficienza a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole ed ha pertanto deciso di concedere le garanzie nel dicembre 1992.

Per quanto riguarda il carattere illegale dell'aiuto concesso, le autorità spagnole riconoscevano di non avere rispettato l'obbligo di notifica di tale aiuto, ma si giustificavano sostenendo che le misure contenute nel piano strategico esigevano un'applicazione immediata, essendo già trascorso un anno dalla richiesta di aiuto e dalla presentazione del piano.

Le autorità spagnole riconoscevano anche che il piano non aveva consentito il ripristino a lungo termine della redditività dell'impresa, a causa di un deterioramento delle condizioni del mercato superiore alle previsioni contenute nel piano e a causa della congiuntura economica negativa che si protraeva dal 1991. Di conseguenza, le vendite del gruppo erano crollate e le perdite aumentate. Successivamente, il 27 aprile 1995 i tribunali avevano dichiarato il fallimento del gruppo.

Le autorità spagnole segnalarono in quel momento che Herramientas Eurotools era stata costituita anteriormente all'apertura della procedura concorsuale e conformemente alle prassi commerciali abituali. Le imprese del gruppo Favahe avevano conferito a tale impresa non solo parte delle loro attività, ma anche le passività allora esistenti; il capitale dell'impresa, di conseguenza, era stato aumentato per pareggiare i totali delle sue attività e passività. Tali osservazioni trovavano riscontro nella contabilità delle imprese del gruppo Favahe. Gli oneri che gravavano le attività erano stati mantenuti. Dopo la dichiarazione di fallimento, le azioni di Eurotools erano state incluse nell'attivo della massa fallimentare - come gli altri attivi - per compensare i debiti dell'impresa.

I tribunali avevano dichiarato il fallimento volontario che, a norma della legislazione spagnola, può essere pronunciato in tale paese solo quando il tribunale accerti che non vi è stata frode.

Informata del fallimento di Favahe, la multinazionale americana Snap-on ha manifestato il suo interesse per l'acquisto delle azioni di Eurotools che, come le altre attività, erano state incluse nella massa fallimentare. Snap-on ha pertanto trasmesso ai curatori fallimentari delle varie imprese un'offerta di acquisto per la totalità delle azioni, per un importo globale pari a 1 200 milioni di ESP.

Snap-on si è inoltre offerta di finanziare la ristrutturazione di Eurotools e di pagare le indennità sociali previste dal piano di riduzione dell'organico negoziato tra i sindacati e le imprese del gruppo. Secondo la legislazione spagnola, le indennità di licenziamento fissate da tale accordo sono dei crediti privilegiati e preferenziali, esigibili con azioni esecutive indipendenti. Dato che gli ulteriori contributi finanziari offerti da Snap-on ammontavano a 1 800 milioni di ESP, il suo contributo totale era pari a 3 000 milioni di ESP circa. In assenza di tale offerta, che ha consentito una riduzione del passivo accumulato dalle imprese fallite, i creditori, tra i quali figurava il governo basco stesso, non avrebbero potuto essere soddisfatti.

L'offerta di acquisto di Snap-on è stata approvata dai curatori fallimentari e trasmessa in seguito ai tribunali che, dopo avere accertato che i fallimenti non erano fraudolenti, hanno autorizzato la vendita delle azioni. Successivamente, conformemente alla legislazione in vigore, le imprese del gruppo sono state liquidate.

In merito all'eventuale esistenza di ulteriori offerte concrete documentate di ulteriori acquirenti oltre a Snap-on, il governo spagnolo sostiene che la vendita delle azioni è avvenuta nel rispetto delle norme di procedura fallimentare, senza l'intervento delle imprese fallite. All'epoca, due amministratori di Favahe avevano dichiarato ai tribunali che, oltre a Snap-on, vi erano altre società interessate all'acquisto delle azioni. Un'impresa per esempio, aveva inizialmente manifestato il suo interesse, senza tuttavia fare un'offerta definitiva. Vi erano inoltre stati dei contatti con altre imprese, senza peraltro che questi portassero ad una proposta definitiva. La maggior parte di tali imprese voleva pagare un prezzo meramente simbolico di una peseta per azione. I curatori fallimentari hanno dunque scelto l'offerta di Snap-on poiché era la più vantaggiosa.

IV

La procedura avviata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE ha chiarito la situazione di Favahe e le circostanze in cui essa ha beneficiato di aiuti finanziari pubblici. In merito alle misure che hanno provocato l'avvio della predetta procedura, la Commissione è in grado di concludere quanto segue:

a) le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole dimostrano che la procedura concorsuale si è svolta a norma della legislazione spagnola vigente e che la vendita delle attività dell'impresa era necessaria per consentire il rimborso massimo possibile dei creditori di Favahe. Il governo basco, che aveva incluso il suo credito nella massa fallimentare, ha adottato le dovute misure per recuperare l'importo massimo possibile nel quadro della procedura fallimentare. Non vi è stata remissione di debiti («quita») e un tribunale nazionale ha dichiarato che la procedura di liquidazione era pienamente legale e che il governo basco non aveva beneficiato di nessun trattamento speciale;

b) le autorità spagnole hanno garantito per iscritto che Eurotools non aveva ricevuto alcun tipo di aiuto;

c) tuttavia, la garanzia di 825 milioni di ESP, concessa nel 1992, costituisce senza dubbio un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La Commissione ritiene che, in generale, l'elemento di aiuto derivante da una garanzia sui prestiti contratti sia pari alla differenza tra il tasso del prestito in una normale situazione di mercato e il tasso effettivamente ottenuto in virtù della garanzia. La Commissione ha ripetutamente statuito che, qualora a causa della difficile situazione finanziaria di un'impresa, nessun istituto di credito sarebbe disposto a concederle un prestito senza una garanzia statale, l'importo totale di tale prestito deve essere considerato un aiuto [crf. la decisione della Commissione 94/696/CE, «Olympic Airways» (2)].

Nel caso in esame, dato che l'intervento delle banche che hanno concesso prestiti per finanziare la ristrutturazione di Favahe era subordinato alla garanzia, quest'ultima contiene un chiaro elemento di aiuto che, considerato il grado estremamente elevato del rischio coperto, equivale integralmente all'intervento finanziario delle banche.

Tale aiuto è atto a falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Gli utensili a mano formano oggetto di scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri. In base alle informazioni trasmesse da Eurostat (3), la Spagna ha esportato, nel 1996, 11 262 tonnellate di prodotti di tale categoria verso altri Stati membri, pari ad un valore di 10,2 milioni di ECU e ha importato 263 tonnellate, pari ad un valore di 0,9 milioni di ECU. Nel 1997, le esportazioni spagnole erano salite a 17 345 tonnellate, pari ad un valore di 14,5 milioni di ECU e le importazioni a 277 tonnellate, pari ad un valore di 0,8 milioni di ECU. Favahe, come dimostrano le osservazioni formulate dai terzi interessati ed ammettono le stesse autorità spagnole, partecipava agli scambi commerciali di tale mercato. Di conseguenza, qualsiasi aiuto concesso a favore di Favahe poteva avvantaggiarla nel mercato comune rispetto ad altri concorrenti privi di aiuti di Stato.

La garanzia concessa è illegittima poiché il governo spagnolo non ne ha notificata la concessione, nonostante la Commissione avesse autorizzato il programma di aiuti regionali a norma del quale sono state concesse le garanzie a favore di Favahe nel 1992, con la condizione che venissero notificate le garanzie concesse ad imprese con un organico superiore a 250 dipendenti.

La garanzia non è compatibile con le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ritiene che esse non siano applicabili nel caso in esame, a causa della natura degli aiuti, che non soddisfano i criteri di applicazione di tali disposizioni.

Inoltre, Favahe non è situata in una regione assistita, per la quale siano ammissibili aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Per di più, anche se gli uffici amministrativi e gli impianti produttivi di Favahe erano situati in una zona in declino ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, gli aiuti in esame sono stati erogati per aiutare un'impresa in difficoltà e non per favorire lo sviluppo economico di una regione in declino.

Infine, la garanzia in questione non è compatibile con la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ai sensi dei criteri stabiliti dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (4).

Nel 1992, quando Favahe ottenne il prestito, essa era senza dubbio un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti summenzionati (punto 2.1), incapace di riprendersi con le risorse di cui disponeva.

L'obiettivo della garanzia concessa dalle autorità basche era di contribuire al finanziamento del piano di ristrutturazione elaborato dal gruppo. Tuttavia, ai sensi del punto 3.2.2i dei citati orientamenti, la condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve pertanto tenere conto degli elementi seguenti:

a) i fattori che hanno determinato le difficoltà dell'impresa;

b) la situazione del mercato nello specifico settore industriale in cui l'impresa è operativa;

c) la probabile evoluzione dell'offerta e della domanda di tale mercato, incluse le varie prospettive basate su ipotesi ottimiste, pessimiste e mediocri;

d) i punti di forza e di debolezza dell'impresa.

Il piano di ristrutturazione che Favahe ha presentato alla Commissione non includeva nessun riferimento specifico alla situazione del mercato nel settore dell'utensileria a mano, né alla sua probabile evoluzione in funzione di vari scenari. Altrimenti esso avrebbe dovuto tenere conto della continua degradazione del mercato in tale settore. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione (5), il peggioramento della situazione si è tradotto in un crollo della produzione del 10 % all'anno nel settore comunitario dell'utensileria manuale nel periodo 1990-1994, a fronte di un incremento annuale della produzione del 9,1 % nel periodo 1985-1990.

L'evoluzione economica del mercato degli utensili a mano era peraltro prevedibile quando il piano è stato elaborato, nel 1992, vale a dire in un momento di piena recessione. Tra l'altro, esso basava le sue ipotesi su un periodo molto breve e ravvicinato (1992-1994), per il quale le prospettive di un mercato industriale dovevano potersi formulare in modo sufficientemente preciso.

Tuttavia, né il piano di ristrutturazione né le autorità basche hanno tenuto conto di tali circostanze nel valutare le possibilità di ripristinare la redditività di Favahe.

La Commissione, da parte sua, lo avrebbe fatto qualora avesse potuto esaminare la garanzia prima che venisse accordata e non l'avrebbe autorizzata senza una previa analisi dettagliata delle condizioni di sopravvivenza dell'impresa in un mercato in declino e destinato a peggiorare.

Comunque, dato che nel 1992 la Commissione non avrebbe autorizzato né il piano di ristrutturazione né la garanzia proposta, essa non può autorizzarla ora, nel 1998, nel quadro degli Orientamenti comunitari summenzionati.

Alla luce delle osservazioni che precedono, la Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia di 825 milioni di ECU concessa a favore di Favahe non può beneficiare di alcuna delle disposizioni di deroga previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e che essa è incompatibile con gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

V

Quando un aiuto è considerato incompatibile con il mercato comune, la Commissione esige dallo Stato membro interessato che recuperi dal beneficiario l'aiuto erogato [comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983 (6); si vedano anche le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 1973 e del 24 febbraio 1987 nelle cause 70/72, «Commissione/Germania» (7) e 310/85 «Deufil/Commissione» (8)]. Dato che le misure oggetto della presente decisione, adottate a favore di Favahe SA, rientrano in tale ipotesi, l'aiuto deve essere recuperato. Il fatto che Favahe SA sia scomparsa dal mercato a seguito della sua messa in liquidazione non infirma tale conclusione.

L'obbligo di recupero dell'aiuto implica, secondo le procedure e le disposizioni del diritto spagnolo, il suo rimborso maggiorato degli interessi, sulla base del tasso di riferimento utilizzato nel calcolo degli aiuti regionali, a decorrere dalla data di concessione degli aiuti illegali in questione [lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4577, del 4 marzo 1991; vedasi anche la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, nella causa C-142/87, «Belgio/Commissione» (9)]. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tale recupero deve avvenire nel rispetto delle specifiche disposizioni, applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà, procedurali o di altra natura, nell'esecuzione di tali misure, non possono incidere sulla legittimità di queste ultime (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La garanzia di 825 milioni di ESP concessa dal governo basco a «Fabricantes Vascos de Herrameintas SA» e ai suoi successori è illegittima, poiché è stata concessa in violazione dell'obbligo imposto alle autorità spagnole di notificare alla Commissione in tempo utile i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, affinché essa presenti le sue osservazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

Tale aiuto è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non soddisfa i criteri di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Articolo 2

Le autorità spagnole dispongono la soppressione dell'aiuto di cui all'articolo 1 e ne esigono la restituzione integrale entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione.

La restituzione è effettuata nel rispetto delle norme e procedure dell'ordinamento spagnolo, maggiorata degli interessi maturati a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto, al tasso di riferimento applicato a tale data per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuto regionali in Spagna.

L'esecuzione delle disposizioni della presente decisione è effettuata in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà procedurali o di altra natura nell'esecuzione di tali misure non hanno alcuna influenza sull'effettività delle stesse.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU C 71 del 7. 3. 1997, pag. 2.

(2) GU L 273 del 25. 10. 1994, pag. 22.

(3) Prodotto n. 4417. Dichiarante: Spagna.

(4) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

(5) Panorama dell'industria dell'UE, 1997, cap. 12.26.

(6) GU C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

(7) Racc. 1973, pag. 813.

(8) Racc. 1987, pag. 901.

(9) Racc. 1990, pag. I-959.

(10) Cfr. i punti da 58 a 63 della sentenza citata nella nota n. 9.