1999/124/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1999 recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione di Madera [notificata con il numero C(1999) 219] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0046 - 0048
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1999 recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione di Madera [notificata con il numero C(1999) 219] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (1999/124/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche (3); considerando che in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1600/92 è stato realizzato un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici delle Azzorre e di Madera; che la Commissione ha pubblicato tale simbolo grafico, nonché le relative regole di riproduzione, nel regolamento (CE) n. 2054/96 (4); considerando che, secondo l'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1600/92, le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni delle Azzorre e di Madera sono proposte dalle organizzazioni professionali, trasmesse dalle autorità nazionali e approvate dalla Commissione; che le autorità portoghesi hanno trasmesso, con il proprio parere favorevole, tali condizioni di impiego nonché le modalità amministrative di applicazione sulla base delle quali le autorità competenti di Madera intendono concedere il diritto di impiegare il simbolo grafico; considerando che tali condizioni di impiego si prestano a realizzare gli obiettivi perseguiti dall'istituzione del simbolo grafico; che pertanto è opportuno approvare queste stesse condizioni di impiego, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici della regione di Madera, presentate dalle autorità portoghesi e riprodotte in allegato. Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (3) GU L 182 del 23. 7. 1996, pag. 9. (4) GU L 280 del 31. 10. 1996, pag. 1. ALLEGATO Estratto del progetto di decreto della regione autonoma di Madera contenente le condizioni di impiego e le modalità amministrative d'applicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli tipici della regione di Madera. Regione Autonoma di Madera Governo regionale Segretariato regionale dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca PROGETTO DI DECRETO (Estratto) TITOLO I (Condizioni di utilizzazione) Articolo 1 1. Il simbolo grafico creato in applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti agricoli o della pesca, anche trasformati, tipici della Regione autonoma di Madera in quanto regione ultraperiferica. 2. I prodotti agricoli o della pesca non trasformati devono essere stati ottenuti nella Regione autonoma di Madera. Per i prodotti trasformati tipici della Regione autonoma di Madera la cui principale caratteristica è la materia prima utilizzata, quest'ultima deve essere ottenuta localmente in misura pari almeno al 90 % del suo volume. Per i prodotti trasformati la cui principale caratteristica è il metodo di produzione o di fabbricazione, viene presa in considerazione la specificità di tale metodo. 3. I prodotti in causa devono presentare caratteristiche proprie in quanto prodotti della Regione autonoma di Madera; tali caratteristiche possono includere le condizioni, i metodi e le tecniche di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto delle norme di presentazione e condizionamento. 4. Il simbolo grafico può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti di qualità superiore. La qualità è definita con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza di queste, con riferimento alle norme internazionali. In mancanza di norme comunitarie o internazionali, le norme pertinenti sono definite dal Segretario regionale dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca sulla base di proposte delle organizzazioni professionali.