31999D0103

1999/103/CE: Decisione della Commissione del 26 gennaio 1999 relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità [notificata con il numero C(1999) 109] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 06/02/1999 pag. 0025 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità [notificata con il numero C(1999) 109] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE (2), e in particolare dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le attuali relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri, della Norvegia, della Svizzera, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Islanda e della Slovenia, quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE («uffici»), i quali costituiscono nel loro complesso lo strumento che permette nella pratica l'eliminazione del controllo sull'assicurazione nel caso di autoveicoli che stazionano abitualmente nei territori di tali paesi, sono disciplinate dalle seguenti convenzioni complementari alla convenzione tipo sul sistema della carta verde tra uffici nazionali di assicurazione del 2 settembre 1951 («convenzioni complementari»):

- convenzione complementare del 12 dicembre 1973 tra gli uffici nazionali dei nove Stati membri e quelli dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, estesa il 15 marzo 1986 agli uffici di Portogallo e Spagna e il 9 ottobre 1987 all'ufficio della Grecia;

- convenzione complementare del 22 aprile 1974 tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio dell'Ungheria;

- convenzione complementare del 22 aprile 1974 tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio della Cecoslovacchia;

- convenzione complementare del 14 marzo 1986 tra l'ufficio della Grecia e quelli della Cecoslovacchia e dell'Ungheria;

considerando che la Commissione ha in seguito adottato le decisioni 74/166/CEE (3) e 74/167/CEE (4), del 6 febbraio 1974, 75/23/CEE (5), del 13 dicembre 1974, 86/218/CEE (6), 86/219/CEE (7) e 86/220/CEE (8), del 16 maggio 1986, 88/367/CEE (9), 88/368/CEE (10) e 88/369/CEE (11), del 18 maggio 1988, relative all'applicazione della direttiva 72/166/CEE e nelle quali si fa obbligo agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera e che sono oggetto delle convenzioni complementari;

considerando che gli uffici nazionali di assicurazione hanno riesaminato e unificato i testi delle convenzioni complementari e li hanno sostituiti con una convenzione unica («la convenzione multilaterale di garanzia») che è stata conclusa il 15 marzo 1991 in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE;

considerando che la Commissione ha successivamente adottato la decisione 91/323/CEE (12), del 30 maggio 1991, che abroga le convezioni complementari che richiedono agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera, sostituendo dette convenzioni complementari con la convenzione multilaterale di garanzia a decorrere dal 1° giugno 1991;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 93/43/CEE (13) che esige, a decorrere dal 1° gennaio 1993, che gli Stati membri si astengano dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli abitualmente stazionanti sul territorio dell'Islanda e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali e assicuratori del 15 marzo 1991;

considerando che, in base all'addendum del 17 settembre 1993, gli uffici nazionali hanno modificato la convenzione multilaterale per includervi la Repubblica ceca e la Slovacchia;

considerando che in seguito la Commissione ha adottato la decisione 97/828/CEE (14), del 27 ottobre 1997, che ha esteso l'applicazione della convenzione multilaterale di garanzia alla Slovenia a decorrere dal 1° novembre 1997;

considerando che la Croazia ha firmato la convenzione multilaterale di garanzia il 17 settembre 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° febbraio 1999, ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul territorio della Croazia e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione del 15 marzo 1991.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU L 129 del 19. 5. 1990, pag. 35.

(3) GU L 87 del 30. 3. 1974, pag. 13.

(4) GU L 87 del 30. 3. 1974, pag. 14.

(5) GU L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.

(6) GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 52.

(7) GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 53.

(8) GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54.

(9) GU L 181 del 12. 7. 1988, pag. 45.

(10) GU L 181 del 12. 7. 1988, pag. 46.

(11) GU L 181 del 12. 7. 1988, pag. 47.

(12) GU L 177 del 5. 7. 1991, pag. 25.

(13) GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 51.

(14) GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 25.