Comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento
Gazzetta ufficiale n. C 107 del 07/04/1998 pag. 0007 - 0012
Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (98/C 107/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Necessità e ambito di applicazione 1.1. Negli ultimi anni è stata ampiamente riconosciuta la necessità di controllare più sistematicamente gli aiuti regionali concessi ai progetti d'investimento mobili di grandi dimensioni. Il completamento del mercato unico rende più importante che mai il mantenimento di uno stretto controllo sugli aiuti di Stato accordati a tali progetti, dato che gli effetti distorsivi degli aiuti risultano amplificati per il fatto che le altre alterazioni della concorrenza d'origine pubblica sono state eliminate e i mercati sono sempre più aperti e integrati. Allo stesso tempo è importante stabilire un adeguato equilibrio fra tre obiettivi fondamentali della politica della Comunità: concorrenza non falsata nel mercato interno, coesione economica e sociale e competitività industriale. 1.2. Gli investori in grandi progetti prendono spesso in considerazione siti alternativi ubicati in Stati membri diversi, il che può originare una spirale di generose promesse di aiuti. Ciò implica un notevole rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno e favorisce inoltre chiaramente gli Stati membri più ricchi e le regioni che dispongono di maggiori fondi da destinare agli aiuti regionali. La Commissione introduce pertanto la presente disciplina, inizialmente solo per un periodo di prova, allo scopo di contenere gli aiuti ai progetti di grandi dimensioni entro un livello che eviti quanto più possibile effetti negativi sulla concorrenza, senza eliminare l'effetto di attrazione della zona assistita. La Commissione ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di adottare una disciplina orizzontale per gli aiuti di Stato ai grandi progetti d'investimento di tutti i settori industriali nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Una politica di concorrenza industriale per l'Unione Europea» (1). 1.3. Numerosi settori industriali sensibili sono già soggetti a norme speciali per quanto riguarda gli aiuti; si tratta in particolare di agricoltura, pesca, acciaio, costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica e industria carbonifera. Durante il periodi di prova, tali settori continueranno ad essere soggetti esclusivamente ai propri regolamenti e discipline settoriali esistenti ad eccezione del settore tessile e dell'abbigliamento che sarà assoggettato esclusivamente alla presente disciplina (2). La situazione sarà esaminata dopo una valutazione della presente disciplina. Attualmente l'unica restrizione imposta agli aiuti regionali agli investimenti concessi negli altri settori è che l'ammontare dell'aiuto non deve superare il massimale autorizzato dalla Commissione per il regime di aiuti regionali in questione. Tuttavia, i massimali regionali sono in generale intesi a fornire un incentivo al tipo di investimenti che incontra i maggiori problemi e sono normalmente superiori ai costi medi determinati dagli svantaggi regionali. Lo scopo della presente disciplina è di limitare questo incentivo netto concesso ai grandi progetti ad un livello che eviti al massimo ripercussioni settoriali negative. 1.4. Nel quadro della disciplina, la Commissione deciderà caso per caso l'intensità di aiuto massima consentita per i progetti soggetti ad obbligo di notificazione. Le intensità di aiuto potrebbero quindi essere inferiori al massimale regionale previsto. La presente disciplina non si applica ai casi di aiuto alla ristrutturazione, che continueranno ad essere soggetti agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3). Analogamente la disciplina non inciderà sulle altre discipline orizzontali esistenti, quali la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (4) e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (5). 1.5. La Commissione sottolinea che non è sua intenzione interferire inutilmente con il potere discrezionale degli Stati membri nel settore della politica regionale; né essa cerca di restringere l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, diretto ad incoraggiare le società ad investire nelle zone svantaggiate nonostante le difficoltà strutturali che esse vi incontrano. Al contrario, l'intenzione è di limitare rigorosamente l'applicazione della nuova ai progetti di grandi dimensioni, spesso ad alta intensità di capitale, che possono avere un forte impatto sui concorrenti operanti nello Spazio economico europeo (SEE) e che non beneficiano di aiuti; si vogliono e inoltre esaminare in modo più critico i livelli di aiuto previsti per i progetti che non hanno un'incidenza significativa sull'occupazione, diretta o indiretta, nella regione interessata, la quale rappresenta un importante obiettivo di politica regionale. Gli Stati membri continueranno a poter decidere liberamente dell'intensità degli aiuti nella grande maggioranza dei casi, fatte salve le condizioni previste dai regimi di aiuti regionali autorizzati. 1.6. Nel redigere il presente testo, la Commissione ha inteso renderlo quanto più possibile chiaro ed univoco, prevedibile, certo ed efficace, e con minimi oneri amministrativi supplementari. 2. Obbligo di notificazione 2.1. Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, qualsiasi progetto di aiuto regionale agli investimenti (6) nel quadro di un regime autorizzato (7), in presenza di uno dei due requisiti seguenti: i) costo totale del progetto pari o superiore a 50 milioni di ECU (8), più un'intensità di aiuto cumulata (9), espressa in percentuale dei costi d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50 % del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata, più un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari o superiore a 40 000 ECU (10); oppure ii) aiuto totale pari o superiore a 50 milioni di ECU. Modulo di notificazione 2.2. Il modulo di notificazione figura nell'allegato. Esso va inviato direttamente alla direzione generale della concorrenza. 3. Regole di valutazione 3.1. Per ciascun progetto relativo alla concessione di un aiuto, la Commissione determinerà, in base alla formula di calcolo di cui al punto 3.10, l'intensità massima di aiuto autorizzabile. Il calcolo inizierà con l'individuazione dell'intensità massima di aiuto (massimale di aiuto regionale) di cui una grande impresa può beneficiare nella zona assistita, in base al regime di aiuto regionali autorizzato in vigore all'atto della notificazione (a meno che non si tratti di un aiuto «ad hoc», nel qual caso si applicherà il massimale di aiuto previsto per la regione interessata). A questo dato percentuale saranno applicati quindi una serie di fattori di correzione, conformemente a tre criteri di valutazione specifici (cfr. oltre) per ricavare l'intensità di aiuto massima autorizzabile per il progetto. Nel caso del terzo criterio, l'indicatore dell'impatto regionale, sarà possibile applicare un fattore positivo, ossia un premio, a seconda della misura in cui il progetto contribuisce a promuovere lo sviluppo della regione interessata. La validità economica di un progetto individuale dovrà essere stabilita dallo Stato membro interessato. La Commissione potrà tuttavia, se lo riterrà necessario, chiedere informazioni sulla validità economica di un progetto. Infine la Commissione utilizzerà, ove opportuno, dati provenienti da fonti indipendenti esterne per valutare il possibile impatto del progetto sulla concorrenza nel mercato rilevante. Laddove ciò non sia però facilmente realizzabile, la Commissione darà alle argomentazioni degli Stati membri tutto il peso che meritano. I tre criteri di valutazione i) Il fattore concorrenza 3.2. L'autorizzazione di aiuti ad imprese operanti in settori caratterizzati da sovraccapacità strutturale comporta rischi particolari di distorsione della concorrenza. In questi settori, ogni espansione di capacità che non sia controbilanciata da una riduzione di capacità altrove aggraverà il problema della sovraccapacità strutturale. In questa situazione, sovvenzionare un'espansione significa far acquisire all'impresa beneficiaria una capacità eccedentaria che non potrà utilizzare in futuro, oppure consentirle di avviare una guerra dei prezzi diretta ad escludere i concorrenti dal mercato in questione. Ne può conseguire anche una minaccia per i posti di lavoro d'imprese di altre zone. Pertanto il fattore concorrenza comporterà un'analisi diretta a stabilire se il progetto proposto sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale. 3.3. Per determinare l'eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale nel (sotto)settore interessato la Commissione esaminerà la differenza, a livello comunitario, tra il tasso medio di sfruttamento della capacità in tutta l'industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità nel (sotto)settore interessato. Per tener conto delle fluttuazioni cicliche dei tassi relativi, sarà adottato un periodo di riferimento pari agli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dati. 3.4. In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione esaminerà se l'investimento avviene in un settore in declino. A tal fine confronterà l'evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti (cioè la produzione più le importazioni meno le esportazioni) con il tasso di crescita di tutta l'industria manifatturiera del SEE. 3.5. Per stabilire se l'investimento determinerà un'espansione di capacità, si assumerà come capacità pertinente la capacità complessiva economicamente utilizzabile del potenziale beneficiario (e/o eventualmente del gruppo cui esso appartiene) per il prodotto. Ad ogni modo, nel computo sarà inclusa anche la capacità temporaneamente inutilizzata (vale a dire quella che verrebbe riattivata qualora migliorassero le vendite), ma non la capacità obsoleta a disattivata (vale a dire la capacità inutilizzata che non può essere riattivata senza importanti investimenti supplementari). 3.6. Nel caso di un'impresa che, già prima di presentare domanda di aiuti, detiene una quota di mercato elevata per i prodotti di cui trattasi (ossia, ai fini della presente disciplina, almeno il 40 %), la concessione del livello massimo di aiuto normalmente consentito nella relativa regione rischierebbe di falsare indebitamente la concorrenza. Il tal caso l'impresa dovrebbe, in linea di principio, ricevere un aiuto inferiore, anche se il suo investimento contribuisce allo sviluppo regionale. Saranno però possibili eccezioni a tale regola generale, ad esempio nel caso d'imprese che, grazie ad un'autentica innovazione, creano un nuovo mercato del prodotto. ii) Il fattore capitale-lavoro 3.7. Dato che gli aiuti regionali sono di solito erogati sotto forma di sovvenzione in conto capitale, vi è una naturale tendenza a situare i progetti ad alta intensità di capitale in zone assistite. Pur trattandosi di un'evoluzione positiva, ciò non contribuisce necessariamente alla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro o alla riduzione della disoccupazione. Questo criterio si applicherà solo ai progetti ad alta intensità di capitale. La nozione di posti di lavoro salvaguardati inciderà solo se sarà dimostrato che tali posti sono direttamente connessi al progetto d'investimento, di modo che questo possa essere classificato come aiuto agli investimenti e non come aiuto all'occupazione. 3.8. Questo criterio tiene conto anche dell'eventuale effetto distorsivo dell'aiuto sul prezzo del prodotto finale. Le imprese in cui i costi di capitale rappresentano una quota piuttosto elevata dei costi totali, realizzano, grazie all'aiuto ottenuto, una sensibile riduzione del costo unitario e potrebbero ottenere così un notevole vantaggio, in termini di concorrenza, rispetto ai concorrenti non sovvenzionati. Si può quindi prevedere che gli effetti distorsivi della concorrenza causati dagli aiuti di Stato siano tanto maggiori quanto più elevata è l'intensità di capitale del progetto d'investimento sovvenzionato. iii) Il fattore dell'impatto regionale 3.9. Mentre il criterio della concorrenza e il criterio del rapporto capitale-lavoro si riferiscono agli effetti potenzialmente distorsivi del progetto, il criterio dell'impatto regionale tiene conto degli effetti benefici del progetto sulle economie delle regioni assistite. La Commissione ritiene che la creazione di posti di lavoro possa essere utilizzata come indicatore del contributo di un progetto allo sviluppo di una regione. Anche se crea direttamente solo un limitato numero di posti di lavoro, un investimento ad alta intensità di capitale può tuttavia stimolare indirettamente la creazione di un numero significativo di posti di lavoro nella regione assistita in cui viene effettuato ed eventualmente in regioni assistite vicine. Per creazione di posti di lavoro s'intendono in tale contesto i posti creati direttamente dal progetto più quelli creati dal primo livello di fornitori e dai clienti a seguito dell'investimento sovvenzionato. Nell'applicare questo fattore alla formula di calcolo per ottenere l'intensità di aiuto consentita, la Commissione attribuirà alla creazione di posti di lavoro una ponderazione positiva maggiore nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), che nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), poiché la prima categoria deve affrontare problemi economici più gravi. Formula di calcolo 3.10. La formula di calcolo completa si ottiene moltiplicando per i massimali di aiuto regionali i coefficienti risultanti dall'esame dei tre criteri sopra menzionati, che possono essere indicati con i seguenti simboli: R = intensità massima di aiuto autorizzata per le grandi imprese nella zona assistita interessata (massimale regionale) T = fattore concorrenza I = fattore capitale-lavoro M = fattore di impatto regionale La formula dell'intensità massima di aiuto ammissibile è quindi: R × I × T × M. A ciascuno dei tre criteri di valutazione si applicheranno i seguenti fattori di correzione: 1. >SPAZIO PER TABELLA> 2. >SPAZIO PER TABELLA> 3. >SPAZIO PER TABELLA> 4. Decorrenza di applicazione iniziale e finale 4.1. La presente disciplina si applica dal 1° settembre 1998 per un periodo di prova iniziale di tre anni. Prima della fine del periodo di prova, la Commissione procederà ad un riesame completo dell'utilità e del campo di applicazione della disciplina, nell'ambito del quale sarà esaminata anche la sua eventuale proroga, revisione o soppressione. 5. Valutazione degli aiuti da parte della Commissione 5.1. In linea di principio la Commissione mira ad adottare una decisione di autorizzazione dell'aiuto o di avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, entro due mesi dal ricevimento della notificazione completa, per la quale dovrebbe essere utilizzato il modulo figurante nell'allegato (nel caso di notificazioni incomplete la Commissione invierà agli Stati membri, entro dieci giorni lavorativi, una richiesta di ulteriori informazioni). Il termine di due mesi può essere prorogato solo con il consenso dello Stato membro interessato. 5.2. Nel caso avvii un procedimento ex articolo 93, paragrafo 2, la Commissione adotterà una decisione definitiva entro quattro mesi dalla relativa decisione. La Commissione terrà conto di tutti gli elementi che potrà raccogliere durante tale periodo, comprese le informazioni provenienti da terzi interessati nonché eventuali elementi supplementari non considerati nell'indagine preliminare. Pertanto la durata massima dell'inchiesta relativa ad un caso specifico non dovrebbe di norma superare i sei mesi. 6. Verifica a posteriori 6.1. Data la natura delicata dei grandi investimenti mobili in oggetto, è essenziale che sia istituito un meccanismo capace di garantire che il livello di aiuto effettivamente erogato al beneficiario sia conforme alla decisione della Commissione. 6.2. Per ciascun progetto sovvenzionato autorizzato secondo la presente disciplina la Commissione esigerà che ogni contratto relativo ad un aiuto, concluso tra l'autorità competente dello Stato membro e il beneficiario, contenga una clausola di restituzione nell'ipotesi d'inadempimento del medesimo, oppure che il versamento dell'ultima importante rata di aiuto (ad esempio il 25 %) avvenga solo quando il beneficiario dell'aiuto abbia dimostrato allo Stato membro che l'esecuzione del progetto è conforme alla decisione della Commissione, purché questa, in base alle informazioni dello Stato membro sull'attuazione del progetto, abbia manifestato il proprio accordo o non abbia sollevato obiezioni a detto versamento, entro sessanta giorni lavorativi. 6.3. Una copia di ogni contratto relativo ad aiuto concluso tra lo Stato membro e il beneficiario dell'aiuto deve essere trasmessa alla Commissione immediatamente dopo la firma del contratto. 6.4. Per consentire alla Commissione di controllare se la sua decisione è rispettata, gli Stati membri interessati, in cooperazione con il beneficiario dell'aiuto, presenteranno alla Commissione una relazione annuale sul progetto contenente l'indicazione delle somme già versate, ogni eventuale relazione intermedia sull'esecuzione del contratto e una relazione conclusiva indicante gli obiettivi in termini di calendario, investimenti e adempimento di eventuali condizioni specifiche decise dall'autorità che ha concesso l'aiuto. 7. Definizione dei termini utilizzati 7.1. I termini utilizzati nella presente disciplina sono definiti come segue. Progetto d'investimento 7.2. Per progetto d'investimento s'intende un investimento in attività fisse destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (mediante razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento). L'investimento può anche consistere nell'acquisto di uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato rilevato, ma non può includere l'acquisizione di attività di un'impresa che versa in difficoltà finanziarie (nel qual caso si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). Il progetto d'investimento non dovrebbe essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere gli obblighi di notificazione. Costo totale del progetto 7.3. Per costo totale del progetto s'intende la spesa totale per nuovi beni materiali e immateriali acquistati da un'impresa per realizzare un progetto d'investimento e che sono oggetto di ammortamento (o di locazione finanziaria) nell'arco della loro durata di vita utile. Spese ammissibili 7.4. Le spese ammissibili sono le spese relative alle attività materiali e immateriali consentite dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (11). Posti di lavoro 7.5. Per posto di lavoro s'intende un posto di durata indeterminata e a tempo pieno o il suo equivalente a tempo parziale. Può trattarsi di un posto nuovo o della conservazione di un posto esistente direttamente connesso con l'investimento, che richiederebbe un notevole sforzo di riqualificazione e che, in assenza di tale investimento, cesserebbe di esistere all'avvio della nuova produzione. Mercato rilevante 7.6. Il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) o del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione) (12). Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE. Eventualmente il mercato rilevante può essere mondiale. Sovraccapacità strutturale 7.7. Si considera che un (sotto)settore (13) soffra di sovraccapacità strutturale quando negli ultimi cinque anni il suo tasso di sfruttamento della capacità è in media di oltre due punti percentuali inferiore a quello dell'insieme dell'industria manifatturiera. La sovraccapacità strutturale è considerata grave quando la differenza con la media dell'industria manifatturiera supera i cinque punti percentuali. Mercato in declino 7.8. Il mercato di uno o più prodotti è considerato in declino quando, negli ultimi cinque anni, il tasso di crescita annuo del consumo apparente del prodotto o dei prodotti considerati è, in media, sensibilmente inferiore (più del 10 %) al tasso medio annuo del complesso dell'industria manifatturiera del SEE, a meno che non vi sia una forte tendenza al rialzo di crescita relativo della domanda di tali prodotti. Si considera in assoluto declino un mercato nel quale il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia negativo negli ultimi cinque anni. (1) COM(94) 319 def. (2) Di conseguenza, la presente disciplina sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti all'industria tessile [SEC(71) 363 def., luglio 1971]. (3) GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2. (4) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. (5) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3. (6) Gli aiuti regionali agli investimenti concessi esclusivamente per la creazione di posti di lavoro, di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina. (7) Detto obbligo si applica naturalmente anche ai progetti di aiuto «ad hoc.» (8) 15 milioni di ECU nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento. (9) Comprendente eventuali finanziamenti congiunti del fondo strutturale. (10) 30 000 ECU nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento. (11) Adottati il 16 dicembre 1997, GU C 74 del 10.3.1998. (12) Se l'investimento riguarda la fabbricazione di prodotti intermedi, il mercato rilevante può essere quello del prodotto finale se il grosso della produzione non è venduto direttamente sul mercato. (13) Il (sotto)settore sarà definito in base alla più piccola segmentazione disponibile della classificazione NACE. ALLEGATO Modulo di notificazione secondo la disciplina multisettoriale per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento Introduzione Il presente modulo specifica le informazioni che uno Stato membro deve fornire alla Commissione europea nel notificare un progetto d'investimento da realizzare in una zona assistita che sia soggetto alle norme di notifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento. Gli Stati membri sono pregati di notare quanto segue: a) tutte le informazioni richieste nel modulo devono essere fornite; tuttavia, se in buona fede non è possibile rispondere ad un quesito o se è possibile rispondere solo limitatamente in base alla informazioni disponibili, si prega di indicarlo menzionandone i motivi; b) qualora non tutte le sezioni siano interamente compilate o non siano indicati adeguati motivi a giustificazione dell'impossibilità di rispondere a tutti i quesiti, la notifica risulterà incompleta e sarà considerata effettiva solo alla data di ricevimento di tutte le informazioni; c) la Commissione può chiedere allo Stato membro e al beneficiario dell'aiuto interessati di fornire informazioni supplementari o chiarimenti sulle informazioni comunicate nel presente formulario per procedere ad una prima valutazione; tali informazioni o chiarimenti vanno forniti entro 10 giorni lavorativi e possono formare oggetto di una riunione tecnica che sarà organizzata dalla direzione generale della concorrenza con la competente autorità pubblica dello Stato membro interessato. Documentazione allegata a) Una copia del progetto di autorizzazione dell'aiuto o, se questo non è disponibile, una copia della lettera di offerta dell'aiuto progettato; se il progetto di autorizzazione dell'aiuto non è disponibile al momento della notifica, dovrebbe essere presentato appena possibile, e non oltre la data in cui è inviato al beneficiario dell'aiuto. b) Copie delle relazioni e dei conti annuali più recenti del beneficiario dell'aiuto; se il beneficiario fa parte di un gruppo d'imprese, le relazioni e i conti annuali più recenti del gruppo. c) Un elenco e una breve descrizione del contenuto di tutte le altre analisi, relazioni, studi e indagini eseguite dal beneficiario o per suo conto allo scopo di valutare o analizzare gli investimenti da sovvenzionare per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e le condizioni di mercato; ogni voce dell'elenco deve includere il nome e la posizione dell'autore. Presentazione della notifica La notifica deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità europea corrispondente allo Stato membro interessato. La lingua della notifica sarà in seguito la lingua del procedimento per tutte le parti notificanti. La documentazione allegata deve essere comunicata nella lingua della loro versione originale; se non si tratta di una lingua ufficiale della Comunità, deve essere tradotta nella lingua del procedimento. I dati finanziari richiesti devono essere forniti nella valuta locale o in ecu/euro, indicando il tasso di cambio utilizzato. >SPAZIO PER TABELLA> Riservatezza Lo Stato membro o il beneficiario dell'aiuto interessati sono pregati di prendere nota del fatto che tutte le informazioni che sono invitati a fornire con la presente notifica possono essere utilizzate per preparare la decisione relativa al caso di aiuto in questione. Essi sono pregati d'indicare gli elementi di tali informazioni che non desiderano siano pubblicati o divulgati in altro modo a terzi, contrassegnando ogni pagina con l'indicazione «Segreto commerciale». Si prega d'indicare inoltre i motivi per cui tali informazioni non devono essere divulgate o pubblicate. Se tuttavia nel redigere la decisione la Commissione dovesse utilizzare le informazioni sensibili fornitele, essa consulterà lo Stato membro o il beneficiario dell'aiuto interessati prima della pubblicazione delle parti della decisione contenenti tali informazioni. Controllo a posteriori La Commissione riconosce che parte delle informazioni richieste nel presente modulo di notifica non possono essere del tutto accurate se fornite anticipatamente. Lo Stato membro o il beneficiario dell'aiuto interessati sono inviati a fornire le stime più precise nonchè una giustificazione delle informazioni da comunicare. Il progetto d'investimento sovvenzionato sarà oggetto di un controllo a posteriori mediante il quale la Commissione potrà verificare la validità delle informazioni fornite nel quadro della notifica. SEZIONE 1 STATO MEMBRO 1.1. Informazione relative all'autorità pubblica che presenta la notifica 1.1.2. Denominazione e indirizzo dell'autorità. 1.1.3. Nome, numero di telefono, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica e posizione detenuta dalla persona o dalle persone cui rivolgersi per ulteriori informazioni. 1.2. Informazioni relative alla persona di contatto presso la Rappresentanza permanente 1.2.1. Nome, numero di telefono, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica e posizione detenuta dalla persona cui rivolgersi per ulteriori informazioni. SEZIONE 2 BENEFICIARIO DELL'AIUTO 2.1. Struttura della o delle società che investono nel progetto 2.1.1. Identità del beneficiario dell'aiuto. 2.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o ricevono l'aiuto, specificare le differenze. 2.1.3. Indicare la o le società che controllano l'impresa beneficiaria dell'aiuto, descrivere la struttura del gruppo e la struttura proprietaria di ciascuna società controllante. 2.2. Per ciascuna impresa che investe nel progetto, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari 2.2.1. Fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato membro interessato. 2.2.2. Utile netto e cash flow (su base consolidata). 2.2.3. Dipendenti a livello mondiale, nel SEE e nello Stato membro interessato. 2.2.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato membro interessato, restanti paesi del SEE e al di fuori del SEE. 2.3. Se l'investimento riguarda uno stabilimento industriale esistente, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari di tale unità 2.3.1. Fatturato totale. 2.3.2. Utile netto e cash flow. 2.3.3. Dipendenti. 2.3.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato membro interessato, altri paesi del SEE e al di fuori del SEE. SEZIONE 3 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PUBBLICO Per ciascuna misura di sostegno pubblico prevista indicare quanto segue: 3.1. Dettagli 3.1.1. Denominazione del regime (o indicare se si tratta di un aiuto «ad hoc»). 3.1.2. Base giuridica (legge, decreto ecc.). 3.1.3. Ente pubblico erogante. 3.1.4. Se la base giuridica è costituita da un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, indicare la data dell'autorizzazione e il numero di riferimento della pratica. 3.2. Forma di sostegno prevista 3.2.1. Indicare se la misura di sostegno prevista è una sovvenzione, un abbuono di interesse, una riduzione dei contributi sociali, uno sgravio fiscale, una partecipazione al capitale, una conversione o un annullamento di debiti, un prestito agevolato, un'imposizione fiscale differita, un importo coperto da garanzia o altro. 3.2.2. Indicare le condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno. 3.3. Ammontare del sostegno 3.3.1. Importo nominale del sostegno e suo equivalente sovvenzione lordo e netto. 3.3.2. Indicare se la misura di sostegno è soggetta all'imposta societaria (o ad altra imposizione diretta). Se lo è solo in parte, indicare in che misura. 3.3.3. Fornire un calendario completo dell'erogazione del sostegno. Per l'insieme delle misure di sostegno pubblico previste, fornire le seguenti indicazioni: 3.4. Caratteristiche delle misure di sostegno 3.4.1. Indicare se nell'insieme del pacchetto vi sono misure di sostegno non ancora definite. In caso affermativo specificarle. 3.4.2. Indicare quali delle suddette misure non costituiscono aiuto di Stato e per quali motivi. 3.5. Finanziamenti (1) provenienti da fonte comunitaria (BEI, strumenti CECA, Fondo sociale, Fondo regionale, altra fonte) 3.5.1. Indicare se alcune delle suddette misure devono essere cofinanziate con fondi comunitari. In caso affermativo, indicare quali. 3.5.2. Indicare se per uno stesso progetto può essere richiesto il sostegno supplementare di altre istituzioni finanziarie europee o internazionali. In caso affermativo, per quale ammontare. 3.6. Cumulo di misure di sostegno pubblico 3.6.1. Stima dell'equivalente sovvenzione lordo (prima dell'imposta) delle misure cumulate. 3.6.2. Stima dell'equivalente sovvenzione netto (dopo l'imposta) delle misure di sostegno cumulate. SEZIONE 4 PROGETTI SOVVENZIONATI (Le informazioni fornite in questa sezione saranno utilizzate tra l'altro per determinare i risultati dell'applicazione del criterio di valutazione «rapporto capitale-lavoro») 4.1. Ubicazione del progetto 4.1.1. Specificare la regione, il comune e l'indirizzo. 4.2. Durata del progetto 4.2.1. Specificare la data d'inizio del progetto d'investimento nonché la data di completamento dell'investimento. 4.2.2. Specificare la data d'inizio prevista della nuova produzione e l'anno entro il quale si potrà giungere alla piena operatività. 4.3. Descrizione del progetto 4.3.1. Specificare il tipo di progetto, se si tratta di un nuovo stabilimento, di un ampliamento di capacità o altro. 4.3.2. Fornire una breve descrizione generale del progetto. 4.4. Ripartizione dei costi del progetto 4.4.1. Specificare i costi totali dell'investimento in attività fisse ed il loro ammortamento nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto. 4.4.2. Fornire una ripartizione dettagliata delle spese in conto capitale o meno (2) connesse al progetto d'investimento compilando la seguente tabella: >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> 4.5. Finanziamento dei costi totali del progetto 4.5.1. Indicare il finanziamento dei costi totali del progetto d'investimento compilando la seguente tabella: >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> 4.6. Creazione di posti di lavoro 4.6.1. Indicare se il progetto crea nuovi posti di lavoro permanenti (equivalenti a posti a tempo pieno). In caso affermativo, indicare il numero di posti che saranno creati e in quale arco di tempo e fornire una loro descrizione. 4.7. Salvaguardia di posti di lavoro esistenti 4.7.1. Indicare se il progetto consente di salvaguardare posti di lavoro permanenti. In caso affermativo, indicare il numero dei posti di lavoro che saranno salvaguardati e in quale arco di tempo e fornire una loro descrizione. 4.7.2. Specificare le misure di riqualificazione della manodopera, indicando il relativo numero di ore e il costo medio (esclusi i salari degli apprendisti), necessarie a salvaguardare tali posti di lavoro. 4.7.3. Spiegare i motivi per cui tali posti di lavoro rischierebbero di essere soppressi a breve termine se il progetto non fosse realizzato. SEZIONE 5 DATI RELATIVI ALLA CAPACITÀ E MERCATI INTERESSATI (Le informazioni fornite in questa sezione saranno utilizzate per determinare i risultati dell'applicazione del criterio di valutazione «concorrenza». Una definizione di mercato rilevante, di sovraccapacità strutturale e di mercato in declino figura in allegato) 5.1. Caratterizzazione dei prodotti interessati dal progetto 5.1.1. Specificare i prodotti che, una volta completato l'investimento, saranno fabbricati negli stabilimenti sovvenzionati (indicare il codice CN) e i settori o sottosettori ai quali i prodotti appartengono (indicare il codice NACE). 5.1.2. Indicare quali prodotti sostituiranno. Se questi prodotti sostituiti non sono fabbricati negli stessi stabilimenti, indicare dove sono prodotti attualmente. 5.1.3. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti con un lieve incremento dei costi o senza alcun costo supplementare. 5.2. Caratterizzazione del mercato geografico rilevante 5.2.1. Specificare il mercato geografico rilevante, se diverso dal SEE. 5.2.2. Indicare i motivi per cui il mercato geografico è considerato diverso dal SEE. 5.3. Dati relativi alla capacità 5.3.1. Quantificare l'impatto del progetto sulla capacità complessiva del beneficiario dell'aiuto nel SEE (anche a livello di gruppo) per ciascun prodotto interessato (in unità per anno, nell'anno precedente quello d'inizio del progetto e a completamento dello stesso). 5.3.2. Fornire una stima del tasso di utilizzo della capacità in tutto il SEE (o nel mercato geografico rilevante) nel (sotto)settore o nei (sotto)settori interessati negli ultimi cinque anni. Indicare la quota di tale capacità facente capo al beneficiario dell'aiuto in tale periodo nonché il suo tasso di utilizzo nel (sotto)settore interessato. 5.4. Dati di mercato 5.4.1. Per ciascuno degli ultimi cinque esercizi finanziari, fornire dati sul consumo apparente (3) dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti. 5.4.2. Per i prossimi tre esercizi finanziari, fornire una previsione dell'evoluzione del consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti. 5.4.3. Indicare se il mercato rilevante è in declino e per quali ragioni. Se non lo è, indicare i motivi. 5.4.4. Fornire una stima della quota di mercato (in valore) detenuta dal beneficiario dell'aiuto o dal gruppo cui questi appartiene nell'anno precedente l'anno d'inizio e a completamento del progetto. SEZIONE 6 IMPATTO REGIONALE (Le informazioni da fornire in questa sezione saranno utilizzate per determinare i risultati del criterio di valutazione «impatto regionale») 6.1. Informazioni relative ai posti di lavoro creati presso il primo livello di fornitori e presso i clienti del beneficiario dell'aiuto 6.1.1. Lo Stato membro e/o il beneficiario dell'aiuto interessati devono indicare quale delle tre possibilità di seguito riportate descrive meglio, a loro parere, la quantità di posti di lavoro creati nel primo livello di fornitori e tra i clienti in seguito alla realizzazione del progetto: i) alto grado di creazione di posti di lavoro per ciascun posto di lavoro creato dal beneficiario dell'aiuto (più del 100 %) ii) grado medio di creazione di posti di lavoro per ciascun posto di lavoro creato dal beneficiario dell'aiuto (tra 50 % e il 100 %) iii) basso grado di creazione di posti di lavoro per ciascun posto di lavoro creato dal beneficiario dell'aiuto (meno del 50 %). 6.1.2. Motivare e spiegare le risposte fornite ai precedenti quesiti. 6.1.3. Fornire un elenco più completo possibile dei potenziali fornitori di primo livello per la nuova produzione all'interno della o delle regioni assistite. 6.1.4. Fornire un elenco il più completo possibile dei potenziali clienti per la nuova produzione all'interno della o delle regioni assistite. (1) La nozione di aiuto di Stato può includere finanziamenti comunitari. (2) Spese di investimento che non possono essere ammortizzate nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto d'investimento. (3) Produzione più importazioni meno esportazioni.