Risoluzione del Consiglio del 19 gennaio 1998 concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
Gazzetta ufficiale n. C 035 del 02/02/1998 pag. 0005 - 0008
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1998 concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (98/C 35/02) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando che il 20 novembre 1997 il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e dell'Istituto monetario europeo a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, e dell'articolo 109 F, paragrafo 8, del trattato CE, ha definito la posizione comune in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione; considerando che la Commissione, dopo aver riesaminato la sua proposta a partire dalle modifiche proposte dal Parlamento europeo, ha fatto sua la suddetta posizione comune in vista dell'adozione del predetto regolamento; considerando che il suddetto regolamento sarà formalmente adottato dal Consiglio, in base alla suddetta posizione comune quale figura in allegato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 109 K, paragrafi 3, 4 e 5, del trattato CE non appena sarà adottata la decisione relativa agli Stati membri che adottano l'euro, il più sollecitamente possibile nel 1998; considerando che, a fini di trasparenza, occorre pubblicare fin d'ora la presente risoluzione nella Gazzetta ufficiale, DECIDE di pubblicare, a fini informativi, la presente risoluzione e il relativo allegato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ALLEGATO Progetto di REGOLAMENTO (CE) . . ./98 DEL CONSIGLIO del . . . concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105 A, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere dell'Istituto monetario europeo (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), (1) considerando che alla riunione del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 è stato fissato lo scenario della transizione verso la moneta unica, il quale dispone l'introduzione delle monete metalliche in euro entro il 1° gennaio 2002 al più tardi; che la data precisa del conio delle monete metalliche in euro sarà decisa allorché il Consiglio adotterà il regolamento relativo all'introduzione dell'euro immediatamente dopo che sarà stata presa, quanto prima nel 1998, la decisione degli Stati membri di adottare l'euro quale moneta unica; (2) considerando che, conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il volume del conio e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità; (3) considerando che l'Istituto monetario europeo ha indicato che le banconote in euro andranno da 5 a 500 euro; che le denominazioni delle banconote e delle monete metalliche dovranno consentire il pagamento agevole per contanti degli importi espressi in euro e in cent; (4) considerando che i responsabili delle zecche della Comunità sono stati incaricati di studiare e preparare una relazione concernente un sistema unico europeo di conio delle monete metalliche; che essi hanno presentato una relazione nel novembre 1996 e successivamente una relazione modificata nel febbraio 1997, indicando le denominazioni e le specificazioni tecniche (diametro, spessore, peso, colore, composizione e bordo) delle nuove monete metalliche in euro; (5) considerando che il nuovo sistema unico europeo di conio delle monete metalliche dovrà ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente; (6) considerando che l'accettazione del nuovo sistema da parte del pubblico costituisce uno dei principali obiettivi del sistema comunitario di conio; che la fiducia del pubblico nel nuovo sistema dipenderà dalle caratteristiche fisiche delle monete metalliche in euro, le quali dovranno essere quanto più facili possibile da utilizzare; (7) considerando che sono state svolte consultazioni con le associazioni dei consumatori, con l'Unione europea dei ciechi e con rappresentanti del settore delle macchine distributrici al fine di tener conto delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche; che, per assicurare una transizione senza scosse verso l'euro ed agevolare l'accettazione delle nuove monete metalliche da parte degli utenti, occorrerà garantire la possibilità di distinguere agevolmente le monete grazie alle diverse caratteristiche visive e tattili; (8) considerando che si potrà migliorare la riconoscibilità e la dimestichezza con le nuove monete metalliche in euro correlando le dimensioni del diametro con il valore facciale delle monete; (9) considerando che per ridurre le possibilità di frode occorre prevedere speciali caratteristiche di sicurezza in relazione alle monete da 1 e da 2 euro, dato l'elevato valore facciale delle stesse; che l'impiego di una tecnica mediante la quale le monete sono prodotte in tre strati e la combinazione di due diversi colori nella stessa moneta sono considerate le migliori garanzie di sicurezza oggi disponibili; (10) considerando che il fatto di dotare le monete di una faccia europea e di una faccia nazionale rappresenta un'espressione adeguata del concetto di unione monetaria europea tra gli Stati membri e può aumentare considerevolmente il livello di accettazione delle monete da parte dei cittadini; (11) considerando che il 30 giugno 1994 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 94/27/CE (4), la quale limita l'impiego del nickel in taluni prodotti, riconoscendo che in talune circostanze il nickel può provocare allergie; che le monete metalliche non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva; che tuttavia per motivi di sanità pubblica taluni Stati membri utilizzano già per la propria monetazione una lega priva di nickel denominata «Nordic Gold»; che pare auspicabile, nel passare ad una nuova monetazione, ridurre il contenuto di nickel; (12) considerando che è pertanto opportuno seguire in linea di massima la proposta dei responsabili delle zecche e adattarla solo nella misura necessaria per tener conto in particolare delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche e della necessità di ridurre l'impiego del nickel nelle monete metalliche; (13) considerando che di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La prima serie di monete metalliche in euro comprende otto denominazioni da 1 cent a 2 euro, caratterizzate dalle seguenti specificazioni tecniche: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente . . . (1) GU C 208 del 9.7.1997, pag. 5, e GU C 386 del 20.12.1997, pag. 12. (2) Parere reso il 25 giugno 1997 (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 18. (3) Parere del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 1997 (GU C 23 del 23.1.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1.