Decisione n. 2652/98/CECA della Commissione del 9 dicembre 1998 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 10/12/1998 pag. 0049 - 0050
DECISIONE N. 2652/98/CECA DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1998 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50, considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2618/97/CECA della Commissione (2); considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 196 milioni di euro, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1999; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 9 dicembre 1998, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1999, cioè 0 milioni di euro; considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,946 milioni di euro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi. Articolo 2 L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1999: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1) GU della CECA 1 del 30. 12. 1952, pag. 4. (2) GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 20. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>