31998R2865

Regolamento (CE) n. 2865/98 della Commissione del 30 dicembre 1998 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0098 - 0099


REGOLAMENTO (CE) N. 2865/98 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1998 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex repubblica iugoslava di Macedonia e della repubblica di Slovenia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 70/97, la gestione dei massimali di 2 500 tonnellate di ciliege acide fresche e di 12 800 tonnellate di ciliege acide trasformate, fissati nell'allegato D del regolamento citato, viene effettuata mediante il rilascio di titoli d'importazione; che è opportuno vincolare la concessione della preferenza alla presentazione di titoli rilasciati in conformità del presente regolamento;

considerando che occorre rendere applicabili a tutti i prodotti di cui al presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2427/95 (4), fatte salve disposizioni specifiche del presente regolamento;

considerando che, per garantire una gestione rapida ed efficace dei massimali tariffari, occorre prevedere il rilascio dei titoli al termine di un periodo che consenta il controllo dei quantitativi nonché comunicazioni regolari da parte degli Stati membri;

considerando che occorre adottare in modo automatico e assai rapido opportuni provvedimenti non appena la domanda di titoli raggiunge uno dei massimali fissati; che è opportuno autorizzare la Commissione a prendere le misure necessarie;

considerando che per motivi di ordine pratico è opportuno limitare l'applicabilità di talune disposizioni del presente regolamento, relative alle ciliege acide fresche, al periodo di raccolta e di commercializzazione di questi prodotti;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 122/98 della Commissione (5) modificato dal regolamento (CE) n. 1057/98 (6), applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998; che, per maggior chiarezza, occorre pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che, ai fini di una corretta gestione dei massimali tariffari, è opportuno rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (7), a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che per motivi di chiarezza appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli freschi e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento adotta le modalità di gestione dei massimali tariffari, fissati dal regolamento (CE) n. 70/97, di ciliege acide fresche di cui al codice NC 0809 20 05, da un lato, e di ciliege acide trasformate di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, dall'altro, originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina o di Croazia.

Articolo 2

1. Ogni importazione effettuata nell'ambito dei massimali di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2. Fatte salve disposizioni specifiche del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

3. Il titolo d'importazione reca nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- Derecho preferencial ad valorem - Reglamento (CE) n° 70/97

- Præferenceværditold - Forordning (EF) nr. 70/97

- Präferenzieller Wertzoll - Verordnung (EG) Nr. 70/97

- Ðñïôéìçóéáêüò äáóìüò ad valorem - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 70/97

- Preferential ad valorem duty - Regulation (EC) No 70/97

- Droit ad valorem préférentiel - Règlement (CE) n° 70/97

- Dazio ad valorem preferenziale - Regolamento (CE) n. 70/97

- Preferentieel ad-valoremrecht - Verordening (EG) nr. 70/97

- Direito preferencial ad valorem - Regulamento (CE) nº 70/97

- Arvotullietuus - asetus (EY) N:o 70/97

- Särskild värdetull - Förordning (EG) nr 70/97.

4. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso viene indicato il paese di origine e viene apposta una croce sul termine «sì».

5. La durata di validità dei titoli è di un mese per le ciliege acide fresche e di tre mesi per le ciliege acide trasformate, a decorrere dalla data effettiva del rilascio, e non può comunque superare il 31 dicembre.

6. Le disposizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1921/95 si applicano esclusivamente tra i paesi terzi di cui al presente regolamento.

7. Per le ciliege acide fresche, la cauzione cui è subordinato il rilascio dei titoli d'importazione è di 1,5 euro/100 kg netti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1921/95, i dati relativi alle domande di titoli e, se del caso, ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione rilasciati non sono stati utilizzati.

2. Per le ciliege acide fresche, tali comunicazioni sono limitate al periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Articolo 4

1. I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari nel frattempo.

2. Quando la quantità di titoli richiesta raggiunge uno dei massimali fissati dal regolamento (CE) n. 70/97, la Commissione fissa, se del caso, una percentuale unica di riduzione per le domande in questione e sospende il rilascio dei titoli per qualsiasi domanda successiva nell'ambito del massimale in causa.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 122/98 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

(2) Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.

(4) GU L 249 del 17. 10. 1995, pag. 12.

(5) GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 15.

(6) GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 25.

(7) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.