31998R2847

Regolamento (CE) n. 2847/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998 che proroga per il 1999 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 2847/98 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 che proroga per il 1999 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione

considerando che il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (1), ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Svizzera e della Norvegia alle condizioni fissate negli allegati I e II;

considerando che il regolamento (CE) n. 1416/95 è stato prorogato al 1996, al 1997 ed al 1998 rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 102/98 (2), (CE) n. 306/97 (3) e (CE) n. 560/98 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (5), ha consolidato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che non è stato possibile concludere un protocollo addizionale anteriormente al 1° gennaio 1999; che in tali condizioni, e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che è pertanto necessario prorogare per il 1999 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogate al 1999.

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

2. Qualora la Svizzera e la Norvegia cessino di applicare le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 (6) del Consiglio, può sospendere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

(1) GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 1.

(2) GU L 19 del 25. 1. 1996, pag. 1.

(3) GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 8.

(4) GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 1.

(5) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18).

(6) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>