31998R2836

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1998 pag. 0005 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2836/98 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2),

(1) considerando che l'importanza del ruolo svolto dalle donne sul piano economico e sociale nei paesi in via di sviluppo ha determinato il riconoscimento sempre più diffuso a livello internazionale del fatto che la loro piena partecipazione senza discriminazioni è una condizione indispensabile per uno sviluppo reale e sostenibile;

(2) considerando che attualmente le donne contribuiscono allo sviluppo nonostante i pesanti condizionamenti cui sono soggette proprio in quanto donne, che limitano i risultati del loro lavoro e riducono i benefici che ne potrebbero derivare alla società nel suo insieme;

(3) considerando che tali condizionamenti comprendono persistenti e forti disparità tra uomini e donne per quanto riguarda il diritto ad una pari partecipazione allo sviluppo per le donne, l'accesso ai servizi di base, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della salute, e alle competenze decisionali, nonché il controllo sulle risorse economiche;

(4) considerando che le azioni a favore dello sviluppo spesso non hanno affrontato adeguatamente le differenze di situazione, ruolo, opportunità e priorità esistenti tra uomini e donne, limitando in tal modo il risultato complessivo dello sforzo compiuto;

(5) considerando che la rimozione delle disparità tra uomini e donne e il rafforzamento del ruolo delle donne sono vitali per la giustizia sociale e l'efficacia delle iniziative di sviluppo;

(6) considerando che la cooperazione allo sviluppo deve incoraggiare la necessaria concomitante trasformazione degli atteggiamenti, delle strutture e dei meccanismi a livello politico, economico, giuridico, di comunità e di famiglia;

(7) considerando che è ormai diffusamente riconosciuto che, pur essendo tuttora necessarie iniziative specificamente intese a valorizzare il ruolo delle donne nello sviluppo, occorre considerare altresì i ruoli, le responsabilità, le esigenze, l'accesso alle risorse e alle competenze decisionali sia delle donne che degli uomini nonché la correlazione tra loro, ossia le questioni «di genere» nel loro complesso;

(8) considerando che ai fini di uno sviluppo efficace occorre operare un'integrazione sistematica delle questioni «di genere.» nella concezione, nell'attuazione e nella valutazione di tutti gli interventi e di tutte le strategie di sviluppo;

(9) considerando che quanto precede è esposto in modo più dettagliato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione degli aspetti relativi alla tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo, del 18 settembre 1995, ed è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione del 20 dicembre 1995;

(10) considerando che in una serie di conclusioni dal 1982 al 1993 il Consiglio ha sottolineato l'importanza che attribuisce al ruolo delle donne nello sviluppo;

(11) considerando che la Comunità e gli Stati membri sono firmatari delle strategie per il futuro elaborate nel 1985 a Nairobi, nonché della dichiarazione e della piattaforma d'azione adottate al termine della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, in cui si sottolinea la necessità di agire contro i fattori che in tutto il mondo ostacolano la parità uomo-donna e di far sì che tutte le politiche e tutti i programmi includano tale obiettivo;

(12) considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) considera tale discriminazione un ostacolo allo sviluppo che le parti si sono impegnate ad eliminare con tutti gli strumenti appropriati; che la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986) sottolinea il diritto di tutte le persone a partecipare e a contribuire al processo di sviluppo nonché la necessità di adottare misure atte a far sì che le donne abbiano in tale processo un ruolo attivo;

(13) considerando che in numerose risoluzioni, in particolare la risoluzione del 14 maggio 1992 sulla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo e la risoluzione del 15 giugno 1995 sulla quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino, il Parlamento europeo ha messo l'accento sulla necessità di tenere debitamente conto del ruolo e delle priorità delle donne nella politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e di adottare misure atte a garantire una concreta attuazione delle conclusioni della Conferenza di Pechino;

(14) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 dicembre 1995 conferma la comunicazione della Commissione sullo stesso tema, richiede la completa integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in materia e contiene orientamenti che applicano anche nel settore della cooperazione allo sviluppo gli impegni politici assunti a Pechino;

(15) considerando che tale impostazione è ulteriormente confermata dalla risoluzione del Consiglio e degli Stati membri sullo sviluppo umano e sociale del 22 novembre 1996;

(16) considerando che l'importanza riconosciuta delle questioni «di genere» ai fini di uno sviluppo efficace consente di prevedere azioni specifiche intese a garantire che siano prese adeguatamente in considerazione nel complesso degli strumenti finanziari della Comunità, che devono sempre più farsi carico di questo aspetto fondamentale;

(17) considerando che l'impostazione ritenuta più efficace prevede iniziative strategiche di sensibilizzazione precisamente mirate, che possano avere un reale effetto moltiplicatore, anziché il finanziamento di progetti operativi su piccola scala; che anche l'aiuto comunitario alla cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere maggiormente utilizzato per azioni specifiche a favore delle donne;

(18) considerando che l'importanza delle azioni comunitarie in materia di cooperazione allo sviluppo richiede che la Comunità prenda iniziative atte a garantire il rispetto degli impegni da essa assunti a Pechino, complementari a quelle degli Stati membri;

(19) considerando che occorre adottare le misure necessarie per finanziare le attività contemplate dal presente regolamento;

(20) considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi (3), nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario per il periodo 1999-2003, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

(21) considerando che occorre definire norme di attuazione dettagliate, in particolare per quanto riguarda la forma delle azioni, i beneficiari dell'aiuto e le procedure decisionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza tecnica per sostenere l'integrazione orizzontale di una sensibilità alle questioni «di genere» nell'insieme delle sue politiche e dei suoi interventi di cooperazione allo sviluppo.

2. L'assistenza fornita in base al presente regolamento completa, rafforza e coordina quella fornita nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli esistenti a livello intergovernativo e/o a livello locale, per far sì che si tenga pienamente conto delle questioni «di genere» nelle politiche e negli interventi comunitari.

3. Ai fini del presente regolamento, per «questioni di genere» (o «tematica uomo-donna») si intende il ruolo, le responsabilità e le opportunità diversi e interdipendenti delle donne e degli uomini nel campo dello sviluppo, che sono propri di ciascuna cultura e di ciascuna società e possono evolversi nel tempo, in particolare in seguito ad interventi strategici e politici.

Articolo 2

1. Gli obiettivi delle attività svolte in base al presente regolamento sono i seguenti:

a) sostenere l'integrazione delle questioni «di genere» in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, tenendo particolarmente conto dello status giuridico e della situazione reale di donne e uomini, delle loro esigenze e del loro contributo alla società e alla famiglia; sostenere l'adozione di un'impostazione attenta alle disparità tra uomini e donne nella concezione, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di sviluppo su grande, media e piccola scala, nonché nella loro verifica e nella loro valutazione;

b) sostenere e facilitare l'inserimento nell'insieme degli interventi della Comunità a favore dello sviluppo di azioni intese ad affrontare su scala sufficientemente vasta le disparità tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse, ai servizi e la partecipazione ai processi decisionali nella vita politica, economica e sociale;

c) tendere gradualmente, entro il 2003, ad una situazione di sostanziale aumento della percentuale di interventi comunitari che soddisfino i criteri OCSE/CAS per l'integrazione delle questioni «di genere» o di azioni positive;

d) sviluppare e incoraggiare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico dell'integrazione delle questioni «di genere» nelle azioni di sviluppo.

2. In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:

- assistenza e consulenza tecnica in materia di integrazione delle questioni «di genere» nelle azioni a favore dello sviluppo;

- attività intese ad includere le implicazioni delle questioni «di genere» nelle analisi, nelle politiche, nelle strategie nazionali e nelle strategie settoriali;

- programmi per sviluppare le capacità istituzionali e operative dei paesi in via di sviluppo nelle questioni «di genere» a livello nazionale, regionale e locale ed anche, per quanto riguarda l'azione legislativa ed amministrativa, nella parità di diritti per uomini e donne;

- sostegno alla raccolta e alla diffusione dei dati disaggregati per sesso;

- messa a punto di metodologie, orientamenti, manuali, procedure, indicatori e altri strumenti operativi intesi a migliorare l'integrazione delle questioni «di genere» nelle attività di sviluppo;

- verifiche e valutazioni tematiche;

- formazione e sensibilizzazione di coloro che hanno responsabilità decisionali nell'ambito della Commissione e nei paesi in via di sviluppo;

- sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'elaborazione, la verifica e il controllo dei piani nazionali intesi ad attuare le raccomandazioni contenute nella piattaforma d'azione della Conferenza di Pechino;

- azioni nell'ambito del coordinamento con gli Stati membri in materia di integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo.

3. Particolare attenzione sarà rivolta all'integrazione delle questioni «di genere» nei temi emergenti della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3

Possono essere beneficiari delle attività svolte nell'ambito del presente regolamento enti e organismi pubblici, amministrazioni decentrate, organismi regionali, università e centri di ricerca, comunità tradizionali e locali, sindacati, organizzazioni non governative, associazioni di pubblica utilità e associazioni di rappresentanza della popolazione locale, in particolare delle donne, nonché cooperative e istituti di credito agrario e artigiano.

Sarà data la precedenza alle strutture endogene che possono contribuire a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni «di genere».

Articolo 4

1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di cinque anni (1999-2003).

Per il periodo 1999-2003 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è pari a 25 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di una sana gestione finanziaria espressi nell'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica adeguata, compreso il ricorso a esperti, a breve e a lungo termine, istruzione, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, sia spese ricorrenti (comprese quelle di amministrazione, manutenzione e funzionamento), dato che, per quanto possibile, il progetto deve prefiggersi un obiettivo di realizzazione a medio termine.

Tuttavia, tranne che per i programmi di formazione, istruzione e ricerca, le spese di funzionamento possono di norma essere coperte solo nella fase di avvio delle azioni e in misura decrescente.

3. Sarà richiesto un contributo ai beneficiari di cui all'articolo 3.

Il loro contributo dipende dai mezzi di cui dispongono e dalla natura dell'operazione.

4. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e gli organismi internazionali interessati.

5. Sono adottate le misure necessarie per evidenziare il carattere comunitario degli aiuti forniti in base al presente regolamento.

6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità stabiliti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia delle azioni nel loro insieme, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio sistematico e l'analisi di informazioni sulle azioni finanziate e quelle che potrebbero esserlo da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle azioni, mediante riunioni periodiche e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nei paesi beneficiari.

7. La Commissione può organizzare riunioni tra i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e dei paesi partner per accrescere la sensibilità sulle questioni «di genere» nelle aree emergenti della cooperazione allo sviluppo.

8. Per ottenere il maggiore impatto possibile a livello internazionale e nazionale, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, può prendere tutte le iniziative per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 6

Il sostegno finanziario fornito in base al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti aiuti non rimborsabili superiori a 1 milione di ecu, destinati ad azioni particolari e finanziati ai sensi del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o costatati per le azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

4. Ogni convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

5. Quando le azioni sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri eventuali oneri non sia a carico della Comunità.

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi.

7. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono essere originarie di altri paesi.

8. Particolare attenzione va rivolta:

- alla ricerca della miglior redditività e di un impatto durevole nell'elaborazione dei progetti;

- alla chiara definizione e al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti;

- alla capacità dei progetti e dei programmi di realizzare l'obiettivo di introdurre l'integrazione delle questioni «di genere», su vasta scala, negli interventi comunitari.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora tali misure non siano conformi al parere reso dal comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di un mese a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al precedente capoverso.

Articolo 9

Una volta all'anno si procederà ad uno scambio di opinioni in base agli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che presenta le attività finanziate nell'ambito del presente regolamento relative all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione comunitaria allo sviluppo e i risultati ottenuti. Inoltre la relazione contiene:

- un elenco dei progetti con il nome dei partner e la percentuale del costo operativo finanziata dalla Comunità;

- una valutazione, corredata di cifre, dell'esecuzione del presente regolamento nello stesso periodo.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

3. Ogni mese la Commissione informa gli Stati membri circa le azioni ed i progetti approvati, indicandone l'importo, la natura, il paese beneficiario e i partner.

4. La guida del finanziamento contenente gli orientamenti e i criteri per la selezione dei progetti viene pubblicata e distribuita alle parti interessate dagli uffici della Commissione, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2003.

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte per l'applicazione futura del regolamento stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

(1) GU C 371 dell'8. 12. 1997, pag. 74.

(2) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 1998 (GU C 204 del 30. 6. 1998, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998).

(3) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.