Regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 29/12/1998 pag. 0001 - 0033
REGOLAMENTO (CE) N. 2798/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/98 della Commissione (2), in particolare il combinato disposto degli articoli 19 e 17, considerando che nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono state introdotte alcune modifiche; considerando che è quindi necessario emendare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 per tener conto di tali modifiche applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi, definiti ai sensi dell'articolo 19 del suddetto regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 151 del 21.5.1998, pag. 10. ALLEGATO I «ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (1) 1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (2). 2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza. 3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli ('bébés')" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I A >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I B 1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti i filati delle categorie 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A e 127 B. 2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato puramente indicativo, dato che nel presente allegato i prodotti di ciascuna categoria sono determinati dai codici NC. Laddove il codice NC è preceduto dalla dicitura "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal codice NC e dalla designazione corrispondente. 3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza. 4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Copre soltanto le categorie da 1 a 114, ad eccezione dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, degli Emirati Arabi uniti dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, della Repubblica kirghisa, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, dell'Uzbekistan e del Vietnam per i quali sono coperte le categorie da 1 a 161, e di Taiwan, per il quale sono coperte le categorie da 1 a 123. Per Taiwan, le categorie da 115 a 123 sono comprese nel gruppo III B. (2) Per l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, l'Estonia, la Georgia, il Kazakistan, la Repubblica kirghisa, la Lettonia, la Lituania, la Moldavia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Ucraina, l'Uzbekistan e del Vietnam, i prodotti coperti da ciascuna categoria sono determinati dai codici della nomenclatura combinata (NC). Il simbolo "ex" a fronte di un codice NC indica che i prodotti coperti in ciascuna categoria sono determinati dal campo di applicazione del codice NC nonché da quello della descrizione corrispondente.»