31998R2788

Regolamento (CE) n. 2788/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni fattori di crescita

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 23/12/1998 pag. 0031 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 2788/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni fattori di crescita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, in particolare l'articolo 151, in combinato disposto con l'allegato XV, titolo VII, punto E, paragrafo 4, dell'atto,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il Regno di Svezia è stato autorizzato, secondo le disposizioni previste nell'allegato XV dell'atto di adesione, a mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione sino al 31 dicembre 1998, per quanto riguarda il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alla categoria dei fattori di crescita; che il 10 aprile 1997 e il 2 febbraio 1998 esso ha presentato alcune richieste di adeguamento, accompagnate da circostanziate motivazioni scientifiche, per i fattori di crescita denominati carbadox e olaquindox; che la Commissione è tenuta a prendere, anteriormente al 31 dicembre 1998, una decisione sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia;

considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può provvisoriamente sospendere l'autorizzazione dell'impiego di uno degli additivi elencati nell'allegato della direttiva qualora, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti effettuata dopo l'adozione delle disposizioni in questione, esso constati che detto additivo comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali o per l'ambiente;

considerando che il 6 settembre 1997 il Regno dei Paesi Bassi ha vietato l'impiego del carbadox nell'alimentazione degli animali sul suo territorio; che il 18 luglio 1997 ha comunicato agli Stati membri e alla Commissione la motivazione circostanziata che illustra i motivi di tale decisione;

considerando che, in virtù dell'articolo 3A, lettera b), della direttiva 70/524/CEE, l'autorizzazione di una sostanza non è concessa se, tenuto conto delle condizioni d'impiego, essa abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale;

considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) allo scopo di stabilire se, in base alle informazioni comunicate alla Commissione l'impiego dei chinossalin-N-diossidi carbadox e olaquindox presenti un rischio per i consumatori, gli animali e gli operatori;

considerando che dall'esame degli elementi forniti alla Commissione, nel parere del 10 luglio 1998 tale comitato constata di poter mantenere i propri precedenti pareri in merito all'accettabilità dei chinossalin-N-diossidi carbadox e olaquindox, nel rispetto delle condizioni di impiego precedentemente stabilite;

considerando che lo SCAN riconosce tuttavia che nessuna di queste due sostanze presenta un profilo ideale di sicurezza nei test compiuti sugli animali di laboratorio e che è improbabile che siano sviluppati altri additivi con analoghe proprietà genotossiche;

considerando che lo SCAN riconosce in effetti che il carbadox è genotossico e cancerogeno per i roditori e l'olaquindox è genotossico e tumorigeno per i roditori;

considerando che lo SCAN constata - e la Commissione condivide pienamente tale constatazione - che è quasi certo che la possibile esposizione dei lavoratori costituisce un rischio reale, in quanto essi sono esposti alle molecole parentali; che le persone addette a cambiare i tappeti dei filtri a aria nelle fabbriche che producono alimenti sono particolarmente esposte ad un rischio genotossico e cancerogeno, in quanto è possibile l'esposizione per via dermica o per inalazione; che esiste la possibilità di assorbimento delle sostanze parentali da parte dei lavoratori esposti agli additivi, sia in fabbrica, sia nell'azienda agricola;

considerando che lo SCAN è consapevole del fatto che, per garantire la sicurezza di impiego di tali sostanze, devono essere rispettate numerose condizioni; che si interroga sull'effettivo rispetto di tali condizioni; che in particolare raccomanda che venga riesaminato l'esposizione al carbadox e all'olaquindox sul luogo di lavoro e che siano condotte indagini epidemiologiche sullo stato di salute dei lavoratori esposti a tali additivi;

considerando che la Commissione ritiene che, per un additivo genotossico, non sia possibile fissare un valore limite al di sotto del quale esso non presenta alcun rischio per il consumatore, in quanto anche una piccolissima quantità di residui può causare una mutazione che a sua volta può provocare un tumore; che non si può pertanto stabilire un termine entro il quale revocare l'additivo, tale da garantire la sicurezza dei consumatori;

considerando che la Commissione è del parere che la descrizione precisa della composizione dei preparati e le raccomandazioni di indossare maschere o indumenti protettivi non siano sufficienti a proteggere gli operatori, né in fabbrica, né nell'azienda agricola; che alla Commissione sono infatti stati riferiti casi di allevatori che, in assenza di protezione, sono stati esposti per inalazione o contatto dermico alle sostanze parentali, le quali sono genotossiche o potenzialmente cancerogene;

considerando che, tenendo conto delle possibili influenze sfavorevoli sulla salute umana, appare opportuno revocare le autorizzazioni relative ai fattori di crescita carbadox e olaquindox;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato B della direttiva 70/524/CEE sono soppressi i seguenti fattori di crescita:

«- carbadox

- olaquindox».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Tuttavia, nel caso in cui uno Stato membro alla data di entrata in vigore del presente regolamento non avesse vietato, conformemente al diritto comunitario, uno o più fattori di crescita di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il fattore o i fattori di crescita di cui trattasi continueranno ad essere autorizzati in detto Stato membro fino al 31 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.