31998R2772

Regolamento (CE) n. 2772/98 della Commissione del 21 dicembre 1998 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1999

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 22/12/1998 pag. 0035 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 2772/98 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1998 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione degli animali provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre elaborare il bilancio di approvvigionamento del dipartimento della Guiana in tali prodotti, tenendo conto del fabbisogno dell'alimentazione animale, in base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti, per il 1999;

considerando che il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2621/98 (4) ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 (6), si applicano ai prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione animale che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3763/91, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere stabilito in modo da garantire che l'approvvigionamento stesso avvenga in condizioni equivalenti, per gli utilizzatori, all'esonero dal dazio sulle importazioni provenienti dal mercato mondiale; che per raggiungere questo obiettivo occorre fissare un importo equivalente alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle condizioni connesse alla fornitura di piccoli quantitativi;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 1999;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (7), a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato del presente regolamento sono precisati, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati nell'alimentazione degli animali, i quantitativi previsionali di approvvigionamento che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali elencati all'articolo 1 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 20 EUR/t.

Articolo 3

Per ciò che riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 388/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

(4) GU L 329 del 5. 12. 1998, pag. 14.

(5) GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

(6) GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.

(7) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>