31998R2762

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1998, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 22/12/1998 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2762/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1998, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2594/98 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1998;

considerando che, ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1999 comporterà entro il 31 dicembre 1999 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 1999;

considerando che i nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1999 i cui pagamenti saranno effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1999;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1998:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) - all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 566 BEF è sostituito dall'importo di 6 691 BEF;

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 456 BEF è sostituito dall'importo di 8 617 BEF;

- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 15 107 BEF è sostituito dall'importo di 15 394 BEF;

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 557 BEF è sostituito dall'importo di 7 701 BEF.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1998 la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1998, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 4 016 BEF al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

- a 6 157 BEF al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1998 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1998, la data «1° luglio 1997» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 1998».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1998, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Regno Unito: 153,6.

2. Con effetto al 1° luglio 1998, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (3) restano applicabili.

4. Conformemente all'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 1999, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1999. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1999, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1999.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1998, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella che segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1998 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (4), sono fissate a 11 640, 17 569, 19 210, 26 189 BFR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1998, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (5) si applica il coefficiente 4,165412.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU L 325 del 3. 12. 1998, pag. 1.

(3) GU L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

(4) GU L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 5).

(5) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98 (GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 3).