31998R2754

Regolamento (CE) n. 2754/98 della Commissione del 18 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 19/12/1998 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 2754/98 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CE) n. 1772/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1395/98 (4), ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della Comunità per il secondo semestre del 1998; che occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per l'anno civile 1999 che il bilancio deve essere fissato in base al fabbisogno dei dipartimenti e tenendo conto in particolare dei flussi tradizionali degli scambi;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario fissare l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per i tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che l'approvvigionamento venga effettuato in condizioni che diano all'utilizzatore finale lo stesso vantaggio procurato dall'esonero dai dazi doganali all'importazione per le patate da semina dai paesi terzi; che questi aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (5), a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1772/96 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento dei tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 750 t per l'anno civile 1999. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso, devono informare la Commissione della modifica.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente ai tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità è fissato, nel quadro del bilancio previsionale, in 4,830 euro/100 kg per i prodotti destinati dalla Guadalupa e in 5,430 euro/100 kg per i prodotti destinati alla Riunione.»

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU L 232 del 13. 9. 1996, pag. 13.

(4) GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 39.

(5) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

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