Regolamento (CE) n. 2648/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 10/12/1998 pag. 0039 - 0040
REGOLAMENTO (CE) N. 2648/98 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2365/98 (4), per gli animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 160 chilogrammi la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza; considerando che, per i vari contingenti d'importazione di vitelli, i regolamenti recanti modalità di applicazione precisano le diciture da apporre nella domanda di titolo e nel titolo d'importazione; che occorre limitare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 alle importazioni non preferenziali; considerando che conformemente all'allegato III «certificato sanitario» della decisione n. 98/372/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei (5) e conformemente all'allegato «certificato sanitario» delle analoghe decisioni applicabili agli animali vivi della specie bovina provenienti da taluni paesi terzi, basate sulla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (7), l'originale del certificato sanitario deve scortare gli animali della specie bovina fino al posto d'ispezione frontaliero; considerando che, per una migliore gestione delle importazioni non preferenziali dei vitelli, è necessario prevedere, per tutti i vitelli fino a 300 chilogrammi inclusi, nella casella 7 del titolo d'importazione, l'indicazione del paese di provenienza e nella casella 8 l'indicazione del paese di origine, che deve corrispondere al paese di esportazione ai sensi dell'allegato «certificato sanitario» delle decisioni summenzionate, nonché far verificare dalle autorità doganali nazionali, al momento dell'immissione in libera pratica, la conformità dell'indicazione del paese d'origine riportata nel titolo d'importazione con il paese d'esportazione indicato nell'originale o nella copia del certificato sanitario e rifiutare l'immissione in libera pratica in caso di divergenza tra questi due paesi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente: «2. Per l'importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49, ad eccezione dei contingenti d'importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d'importazione e il titolo recano: a) nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza; b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, che corrisponde al paese d'esportazione ai sensi dell'allegato III "certificato sanitario" della decisione 98/372/CE e ai sensi dell'allegato "certificato sanitario" delle analoghe decisioni applicabili agli animali vivi della specie bovina provenienti da taluni paesi terzi, basate sulla direttiva 72/462/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese; c) nella casella 20, le diciture seguenti: "Il paese d'origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d'esportazione menzionato nell'originale o nella copia del certificato sanitario". L'immissione in libera pratica degli animali di cui sopra è subordinata alla presentazione dell'originale o della copia del certificato sanitario - copia certificata conforme dall'ufficio d'ispezione frontaliero comunitario - ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d'importazione.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai titoli chiesti a partire dal 14 dicembre 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17. (3) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (4) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 49. (5) GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 34. (6) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (7) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.