31998R2640

Regolamento (CE) n. 2640/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 10/12/1998 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2640/98 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1998 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 906/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, occorre prevedere le modalità relative all'apertura e alla gestione delle importazioni di olio di oliva originario della Tunisia; che la situazione attuale e prevedibile dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smaltimento del quantitativo previsto; che il rischio di turbative del mercato diminuisce, a condizione che le importazioni non si concentrino su un breve periodo della campagna 1998/99; che è opportuno prevedere che, nel corso di tale campagna, i titoli d'importazione possono essere rilasciati secondo un calendario mensile;

considerando che, per poter gestire efficacemente il quantitativo considerato, è necessario creare un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente all'organismo di emissione i titoli non utilizzati; che è altresì necessario istituire un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo di emissione dopo la data di scadenza, affinché i quantitativi non utilizzati possano essere ridistribuiti e che i servizi della Commissione ne vengano informati;

considerando che il quantitativo di olio importato dalla Tunisia non può superare un determinato limite; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (3);

considerando che l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), non prevede più alcun regime speciale per l'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, al di fuori del contingente di 46 000 tonnellate a dazio ridotto;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (5) a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità e che beneficia del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, può essere importato a decorrere dal 1° marzo della campagna 1998/99. I titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di 46 000 tonnellate per la campagna 1998/99.

2. Per la campagna 1998/99 e fatto salvo l'attuale limite di 46 000 t, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 906/98, entro il limite di 10 000 tonnellate al mese. Tale limite è però ridotto a 5 000 tonnellate per il mese di marzo e a 8 000 tonnellate per il mese di aprile. Se il quantitativo autorizzato per un determinato mese non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, il quantitativo rimanente va ad aggiungersi a quello del mese successivo, senza ulteriori possibilità di riporto.

3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i dati contenuti nelle domande di titolo pervenute.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli fino all'esaurimento del contingente mensile; in caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

4. La Commissione informa gli Stati membri non appena viene raggiunto il quantitativo massimo previsto dal regolamento (CE) n. 906/98.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, che può avvenire fino al 31 ottobre 1999.

I titoli sono rilasciati entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa autorizzazione della Commissione.

L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 ECU per 100 kg netti.

2. In caso di mancata utilizzazione del titolo d'importazione entro i termini previsti la cauzione viene incamerata. Tuttavia, tenendo conto che la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero:

- se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40 %,

- se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei quindici giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25 %.

3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i quantitativi per i quali sono stati restituiti certificati nel corso dei sette giorni precedenti.

Articolo 4

I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 906/98

- Told fastsat ved forordning (EF) nr. 906/98

- Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 906/98

- Äáóìüò ðïõ êáèïñßóôçêå áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 906/98

- Customs duty fixed by Regulation (EC) No 906/98

- Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 906/98

- Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 906/98

- Bij Verordening (EG) nr. 906/98 vastgesteld douanerecht

- Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) nº 906/98

- Asetuksessa (EY) N:o 906/98 vahvistettu tulli

- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 906/98.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra «0» è iscritta a tal fine nella casella 19 del suddetto titolo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 20.

(2) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

(4) GU L 97 del 30. 3. 1998, pag. 2.

(5) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.