31998R2559

Regolamento (CE) n. 2559/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 28/11/1998 pag. 0027 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 2559/98 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (3), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione (5),

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che l'Italia ha comunicato una modificazione della formula del denaturante autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo relativo all'Italia, nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente:

«Italia:

L'alcole etilico da sottoporre a denaturazione deve possedere un tenore effettivo in alcole etilico anidro non inferiore al 90 % in volume. Per ogni ettolitro di alcole etilico anidro, aggiungere:

- 125 grammi di tiofene,

- 0,8 grammi di denatonium benzoato,

- 3 grammi di C.I. Reactive Red 24, soluzione acquosa al 25 % p/p,

- 2 litri di metiletilchetone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.

(2) GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

(3) GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 12.

(4) GU L 288 del 23. 11. 1993, pag. 12.

(5) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 45.