31998R2489

Regolamento (CE) n. 2489/98 della Commissione del 18 novembre 1998 che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1998/1999

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 19/11/1998 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 2489/98 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1998 che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, il periodo medio di invecchiamento nel 1997 era di quattro anni per il whisky spagnolo; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999;

considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (3) esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia; che di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 1998/1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

(2) GU L 328 del 20. 12. 1994, pag. 12.

(3) GU L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>