31998R2389

Regolamento (CE) n. 2389/98 della Commissione del 4 novembre 1998 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 06/11/1998 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2389/98 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1998 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 ottobre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1998.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

(4) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.