Regolamento (CE) n. 2206/98 della Commissione del 14 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, eliminando i massimali tariffari applicabili ai prodotti tessili originari della Lettonia e della Lituania
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 15/10/1998 pag. 0016 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 2206/98 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, eliminando i massimali tariffari applicabili ai prodotti tessili originari della Lettonia e della Lituania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 2178/95 ha aperto massimali tariffari per i prodotti tessili originari della Lituania e della Lettonia, il cui elenco figura nell'allegato IV, e ha istituito un sistema di sorveglianza comunitaria per le importazioni preferenziali nel quadro di questi massimali; considerando che la decisione 98/137/CE del Consiglio (3), prevede l'applicazione a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lituania e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lituania (4) e del protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lettonia e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia (5), in appresso denominati «protocolli aggiuntivi»; che nella sua decisione del 13 luglio 1998 (6), il Consiglio ha approvato i suddetti protocolli a nome della Comunità; considerando che i protocolli aggiuntivi dispongono ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 che i dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania e della Lettonia, di cui ai capitoli da 50 a 63 della Nomenclatura combinata, siano aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998 e che siano aboliti anche l'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo con la Lituania e l'allegato V dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo con la Lettonia; considerando che è, pertanto, opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2178/95; che ormai il regolamento si applica soltanto ai contingenti tariffari e tutti i riferimenti ai massimali tariffari dovranno pertanto essere eliminati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2178/95 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente testo: «Regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti»;2) All'articolo 1, sono eliminate le parole «o a massimali»; 3) L'articolo 3 è eliminato; 4) All'articolo 6, paragrafo 2: - al secondo comma, sono eliminate le parole «o da un massimale»; - al terzo comma, sono eliminate le parole «e massimali»; 5) L'allegato VI è eliminato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU L 223 del 20. 9. 1995, pag. 1. (2) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1. (3) GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 81. (4) GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 82. (5) GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 87. (6) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.