Regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio del 5 ottobre 1998 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio
Gazzetta ufficiale n. L 273 del 09/10/1998 pag. 0001 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2164/98 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1998 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in seguito «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 15, vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Il regolamento (CE) n. 1204/98 (2) (in seguito «regolamento sul dazio provvisorio») ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, presentate sfuse, di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00. (2) Dopo l'imposizione del dazio compensativo provvisorio, i produttori-esportatori indiani che hanno collaborato Kopran Ltd, Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, Ranbaxy Laboratories Ltd e Vitara Chemicals Ltd (in seguito, «i produttori-esportatori indiani»), il governo indiano e i produttori comunitari denunzianti (in seguito «l'industria comunitaria») hanno presentato osservazioni scritte. (3) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base tutte le parti suddette hanno chiesto e ottenuto di essere sentite. I produttori-esportatori indiani e l'industria comunitaria hanno inoltre presentato le loro tesi opposte in un incontro organizzato dalla Commissione a richiesta dell'industria comunitaria, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base. (4) Alcuni importatori e operatori commerciali, che non si erano precedentemente manifestati, hanno reagito in seguito all'imposizione delle misure provvisorie. (5) La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. (6) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare osservazioni dopo tali informazioni. (7) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dopo l'istituzione di misure provvisorie e dopo la comunicazione delle informazioni suddette sono state esaminate e debitamente prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive. B. IL PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (8) Le parti interessate non hanno comunicato osservazioni o nuovi elementi in relazione alle risultanze provvisorie relative alla definizione di prodotto in esame e di prodotto simile esposte nei considerando da 8 a 10 del regolamento sul dazio provvisorio. (9) La Commissione è stata tuttavia informata dell'esistenza di alcuni problemi di interpretazione relativi alla definizione di prodotti «presentati sfusi». Gli antibiotici soggetti al dazio provvisorio erano apparentemente classificati nella voce NC 2941, poiché non erano confezionati in dosi, né in forme o imballaggi per la vendita al minuto. In caso contrario, i prodotti sarebbero stati classificati nella voce NC 3004. È stato pertanto deciso di modificare la definizione. Il procedimento riguarda quindi alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui rispettivamente ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00. C. SOVVENZIONI 1. Libretto crediti a) Natura del sistema (10) Il governo indiano ha affermato che il libretto crediti, descritto nei considerando da 15 a 23 del regolamento sul dazio provvisorio, era un sistema di restituzione di dazi ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. È stato inoltre affermato che l'allegato I, lettera i), non prevedeva che i fattori produttivi importati fossero utilizzati per la realizzazione di prodotti per l'esportazione. L'allegato I, lettera (i), stabilisce tuttavia chiaramente che i fattori produttivi importati devono essere utilizzati per la produzione del prodotto esportato (nell'ambito di un sistema di restituzione ai sensi dell'allegato II) oppure che i fattori produttivi importati devono essere in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale (in applicazione di un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato III). Il libretto crediti in realtà permette alle imprese di importare in esenzione doganale merci che non sono fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, né fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale effettivamente incorporati nei prodotti esportati. Si ritiene quindi che il libretto crediti non sia sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi del regolamento di base. (11) Il governo indiano ha successivamente fatto riferimento all'esistenza di una procedura di verifica in base alle «Standard Input/Output norms», descritte nel considerando 18 del regolamento sul dazio provvisorio. Queste norme si applicano ai prodotti esportati e fissano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unita del prodotto finito. Il governo indiano ha sostenuto che l'applicazione di questa procedura impediva la restituzione eccessiva di dazi, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base e che la Commissione aveva inoltre la possibilità di verificare tutte le transazioni per determinare l'eventuale esistenza di un'eccessiva restituzione. L'argomentazione non può essere accolta, in quanto la questione della restituzione in eccesso sorge unicamente nel contesto di una valutazione di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva correttamente costituiti. Ora è stato stabilito che il libretto crediti non è un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. (12) Un produttore-esportatore ha inoltre affermato che una procedura di verifica aveva luogo tanto per l'applicazione stessa delle Standard Input/Output Norms quanto per la norma che subordinava la concessione del credito alla presentazione di una documentazione del tenore di input per ogni operazione di esportazione. Per la concessione di un determinato livello di credito era inoltre richiesta una documentazione sul processo di produzione e doveva essere presentata una dichiarazione di esportazione per i prezzi internazionali dei fattori produttivi. Il sistema prevedeva l'applicazione di sanzioni per inadempienza. Il rigetto di alcune domande di credito conferma che il sistema è stato gestito in modo restrittivo. Tuttavia, come già è stato osservato, la questione di stabilire se le norme che disciplinano la gestione del libretto crediti possano essere considerate una procedura di verifica ai sensi degli allegati II e III del regolamento di base è irrilevante, poiché il sistema nel suo complesso, per le operazioni da esso autorizzate, è chiaramente escluso dalla definizione di sistema di restituzione ammissibile. Si ritiene comunque che le Standard Input/Output Norms permettano di calcolare unicamente un importo del dazio figurativo. La procedura di verifica deve invece essere basata su transazioni reali. La procedura prevista dal libretto crediti non implica alcuna verifica dei quantitativi di input effettivamente incorporati nel prodotto esportato, ma tiene conto unicamente del prezzo reale sui mercati internazionali per un quantitativo di input teorico, in base al quale si calcola un importo figurativo del dazio per il quale e concesso il credito. (13) Il governo indiano ha inoltre affermato che le disposizioni delle Standard Input/Output Norms corrispondono esattamente ai requisiti degli allegati I e III del regolamento di base. In primo luogo, è autorizzata unicamente la restituzione di dazi di base, con l'esclusione di dazi speciali e addizionali e in secondo luogo l'utilizzazione del prezzo internazionale più basso per i fattori produttivi standard ai fini del calcolo è una soluzione prudente che permette di evitare la restituzione eccessiva di dazi all'importazione. Analogamente, un produttore-esportatore indiano ha sostenuto che i criteri per la deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base ed esposti nell'allegato III sono soddisfatti ed ha affermato che la Commissione non ha esaminato correttamente la questione della riduzione eccessiva, in particolare alla luce della pertinenza delle Standard Input/Output Norms. (14) Riguardo a questa prima argomentazione è stato considerato che il sistema, in quanto autorizza l'importazione in esenzione doganale di merci che non sono fattori produttivi, implica di per sé stesso l'esistenza di restituzioni in eccesso e/o di riduzione eccessiva. L'importo in eccesso è dovuto al fatto che il libretto crediti autorizza importazioni in esenzione doganale che non sarebbero consentite nell'ambito di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibili, poiché l'esenzione dal dazio rappresenta la rinuncia ad entrate dovute alla pubblica amministrazione per tutte le importazioni che beneficiano del sistema. Questa circostanza è di per sé stessa sufficiente per rendere il sistema compensabile. (15) Il governo indiano afferma inoltre che il requisito per i fattori immessi nel processo produttivo del prodotto esportato (nota 1 dell'allegato II del regolamento di base) è soddisfatto anche quando il calcolo dell'importo degli oneri all'importazione per la remissione del dazio si basa su dati statistici relativi a fattori produttivi normalmente necessari per la produzione dei prodotti in questione, in conformità delle Standard Input/Output Norms e non si limita alle situazioni in cui soltanto i fattori produttivi necessari per la realizzazione dei prodotti esportati sono importati in esenzione doganale nell'ambito del sistema. (16) Riguardo a questa seconda argomentazione, si considera che i requisiti di cui agli allegati II e III relativi all'incorporazione materiale dei fattori produttivi importati nell'ambito dei sistemi di restituzione, oppure all'utilizzazione di fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi importati nell'ambito di sistemi di restituzione sostitutiva, non possono essere soddisfatti da una procedura basata unicamente su dati statistici e senza alcuna attinenza con le effettive operazioni delle società interessate. L'argomentazione è inoltre in contrasto con la chiara enunciazione delle disposizioni del regolamento di base, che richiede l'incorporazione materiale dei prodotti importati nell'ambito dei sistemi di restituzione e l'importazione di fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale effettivamente incorporati nei prodotti esportati. (17) Il governo indiano ha infine sostenuto che l'elemento del valore aggiunto minimo (VAM) non era sufficiente per giustificare la conclusione che il libretto crediti era una sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni, poiché non era stato fissato un livello minimo di fattori produttivi nazionali e il valore aggiunto minimo poteva essere ottenuto anche con fattori produttivi importati. L'argomentazione è chiaramente in contrasto con le precedenti dichiarazioni del governo indiano, secondo le quali le Standard Input/Output Norms sono calcolate in base a tutti i fattori produttivi normalmente importati. Tuttavia, essendo il sistema già considerato compensabile in quanto condizionato all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, non è necessario elaborare altre conclusioni sulla questione relativa alla sostituzione delle importazioni. (18) Il governo indiano ha affermato che i vantaggi conferiti nell'ambito del libretto crediti non potevano essere compensabili, poiché il sistema era stato soppresso a decorrere dal 31 marzo 1997 e soltanto un numero limitato di società poteva continuare ad utilizzare i crediti precedentemente concessi. Il governo indiano ha fatto riferimento all'articolo 17 del regolamento di base, che prescrive che le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio, nonché alla prassi precedentemente seguita dalla Commissione. Un produttore-esportatore indiano ha affermato, facendo ricorso ad argomentazioni analoghe, che i vantaggi conferiti in virtù di questo sistema non sarebbero compensabili al di là del periodo di 17 mesi successivo all'entrata in vigore dei dazi definitivi, poiché, dopo tale periodo, non potrebbe più essere utilizzato alcun credito. Riguardo a queste argomentazioni, va osservato che, anche se il libretto crediti è stato soppresso, le imprese possono ancora presentare domande di credito per operazioni di esportazione effettuate prima del 31 marzo 1997 e i crediti possono essere utilizzati sino al 31 marzo 2001. Sino a tale data, pertanto, possono essere conferiti vantaggi sostanziali, che costituiscono sovvenzioni compensabili. Riguardo alla compensabilità dei vantaggi dopo tale data, è applicabile il principio enunciato all'articolo 5 del regolamento di base, secondo il quale l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta il libretto crediti è stato soppresso, come ha affermato il governo indiano ed è stato sostituito dal sistema di credito di dazi d'importazione, anch'esso considerato compensabile. Dato che in futuro continueranno ad essere conferiti benefici nell'ambito di quest'ultimo sistema, si ritiene necessario istituire misure in base ai vantaggi ricevuti nel periodo dell'inchiesta in virtù dei due sistemi, poiché, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, permane la necessità di agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio. (19) Il governo indiano ha comunicato che, in seguito ad una direttiva del ministero del commercio del luglio 1998, le autorità indiane competenti possono concedere i crediti del libretto soltanto sino al 30 settembre 1998 e non sino al 31 marzo 2001 come era stato inizialmente previsto (cfr. considerando 18). Il governo indiano ha quindi chiesto alla Commissione di tener conto di questo elemento ai fini delle conclusioni definitive. Si ritiene che, in seguito alla sostituzione del libretto crediti con un altro sistema di credito di dazi d'importazione, anch'esso compensabile e in considerazione dei vantaggi che continueranno ad essere conferiti in virtù del nuovo sistema, non sia opportuno disattendere i vantaggi di cui hanno beneficiato gli esportatori nell'ambito del libretto crediti nel corso del periodo dell'inchiesta. Devono quindi essere istituite misure sui vantaggi ricevuti nel periodo dell'inchiesta in virtù dei due sistemi. b) Calcolo dell'importo della sovvenzione (20) Un produttore-esportatore indiano ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare unicamente gli importi dei dazi a debito ai fini del calcolo della sovvenzione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Altrimenti, la Commissione avrebbe dovuto calcolare l'importo della sovvenzione sommando i crediti utilizzati per le importazioni di materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti in questione e detraendo il dazio corrisposto per le stesse importazioni. Riguardo a questa affermazione, si considera che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento di base, la sovvenzione deve essere calcolata in base all'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Il vantaggio corrisponde all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. L'importo del vantaggio deve essere ripartito sul totale delle esportazioni nello stesso periodo, essendo condizionato all'andamento di tutte le esportazioni. Si ritiene inoltre che, ai fini del calcolo, non sia opportuno identificare e detrarre i fattori produttivi importati nell'ambito del sistema per la produzione del prodotto in questione, dato che, una volta accertata la compensabilità del sistema, il calcolo del vantaggio da esso conferito viene effettuato in base all'importo delle entrate alle quali la pubblica amministrazione ha rinunciato per tutte le importazioni. 2. Credito di dazi d'importazione - pre-esportazione (21) Non è necessario esaminare le argomentazioni del governo indiano su questo sistema, descritto nei considerando 28 a 34 del regolamento sul dazio provvisorio, poiché nel periodo dell'inchiesta l'importo delle sovvenzioni da esso conferite era irrilevante. Non è quindi necessario elaborare conclusioni definitive, dato che non sarà istituita alcuna misura sui vantaggi conferiti dal sistema. 3. Credito di dazi d'importazione - post-esportazione (22) Il governo indiano ha affermato che l'istituzione di misure compensative per i vantaggi conferiti dal sistema di credito di dazi d'importazione, descritto nel considerando 28 e nei considerando da 38 a 40 del regolamento sul dazio provvisorio, era contraria al disposto dell'articolo 5 del regolamento di base, poiché il procedimento è stato iniziato nel settembre 1997, vale a dire nel periodo di sei mesi successivo all'introduzione del sistema, avvenuta nell'aprile dello stesso anno. Il governo indiano ha affermato che detto articolo prescrive che il periodo dell'inchiesta scelto termini sei mesi prima della data di apertura del procedimento. Si ritiene tuttavia che l'articolo 5 non imponga l'obbligo di scegliere un periodo dell'inchiesta che si concluda almeno sei mesi prima dell'apertura del procedimento, ma piuttosto che fissi la durata minima dell'intero periodo dell'inchiesta (sei mesi). In tale circostanza l'istituzione delle misure non è contraria al disposto dell'articolo 5. (23) Il governo indiano ha inoltre affermato che i produttori-esportatori avrebbero potuto utilizzare una forma di remissione in contanti per i fattori produttivi importati invece di ricorrere al sistema di credito di dazi d'importazione. Le remissioni in contanti avrebbero potuto essere successivamente utilizzate per pagamenti di dazi all'importazione su qualsiasi tipo di merce e senza alcuna restrizione. È stato quindi affermato che la forma o il metodo di remissione non dovrebbero essere presi in considerazione per stabilire se la remissione costituisca una sovvenzione compensabile. Questa argomentazione non può essere accolta. La questione dell'esistenza di un sistema ammissibile di remissione in contanti non è mai stata citata, né esaminata nel corso dell'inchiesta e pertanto non può essere presa in considerazione in questa fase avanzata del procedimento. In ogni caso, poiché i produttori-esportatori indiani hanno deciso di ricorrere ad un sistema compensabile, i benefici conferiti in virtù di tale sistema sono passibili di misure compensative. (24) Il governo indiano ha affermato che il sistema non era compensabile, poiché nel periodo dell'inchiesta nessuna società vi aveva fatto ricorso. A questo proposito, poiché per una società che non ha collaborato le risultanze relative all'esistenza di sovvenzioni erano state elaborate in base ai dati disponibili, si ritiene che nel periodo dell'inchiesta la società possa aver beneficiato dei vantaggi ai quali aveva accesso nell'ambito del sistema. Pertanto, essendo stato stabilito che il sistema stesso era compensabile, è stato considerato che la società avesse beneficiato dei vantaggi concessi nell'ambito del sistema e l'importo corrispondente è stato stabilito in base ai dati disponibili. (25) Il governo indiano ha affermato che il sistema non era compensabile, poiché l'allegato II del regolamento di base non prevede situazioni in cui le esportazioni siano effettuate prima delle importazioni, come avviene nel sistema di credito di dazi d'importazione. Si ritiene tuttavia che la situazione sia prevista dall'allegato III del regolamento di base. Il sistema è compensabile, dato che non è conforme ai requisiti degli allegati II e III. Per beneficiare dell'esenzione doganale, infatti, gli esportatori non sono tenuti a importare merci che devono essere utilizzate nel processo di produzione, né fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale. (26) Il governo indiano ha affermato che gli esportatori erano tenuti ad incorporare i prodotti importati nell'ambito del sistema di credito di dazi d'importazione nei prodotti esportati, come risulta al paragrafo (v) della comunicazione n. 34/97 delle dogane indiane del 7 aprile 1997. Questa disposizione riguarda tuttavia il sistema pre-esportazione e non quello post-esportazione, per il quale è stato accertato che non esiste alcun «requisito dell'utilizzatore effettivo». 4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali (27) Il governo indiano ha comunicato diverse osservazioni sul sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali, descritto nei considerando da 43 a 47 del regolamento sul dazio provvisorio. Le osservazioni del governo indiano riguardano l'esistenza della sovvenzione e il calcolo dell'importo della sovvenzione. a) Natura del sistema (28) È stato sostenuto che non è stabilito per legge che i beni capitali acquistati nell'ambito del sistema debbano essere utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti esportati e che di conseguenza l'esenzione da oneri all'importazione per i prodotti importati nell'ambito del sistema non può essere considerata una sovvenzione. Riguardo a tale affermazione, l'inchiesta ha dimostrato che per beneficiare del sistema le società devono impegnarsi a realizzare esportazioni per un valore determinato ed entro un termine fissato. La sovvenzione, essendo condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, è considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base e di conseguenza è compensabile. Alla luce di tali elementi, non è pertinente stabilire se i beni capitali siano utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti per esportazione. (29) È stato inoltre sostenuto che nella definizione di «fattori produttivi» di cui all'allegato I, lettera i) del regolamento di base sono compresi anche i beni capitali e che, in conformità di detto allegato, la remissione di dazi in sé non costituisce una sovvenzione, se non è in eccesso rispetto ai dazi riscossi. I beni capitali, tuttavia, non essendo materialmente incorporati nei prodotti esportati, non sono fattori produttivi ai sensi del regolamento di base. (30) Secondo il governo indiano, all'importazione dei beni capitali nell'ambito di questo sistema, la riscossione dei dazi è soltanto rinviata in attesa dell'adempimento dell'impegno di esportazione assunto dall'esportatore. In tali circostanze, le questioni relative alla rinuncia ad entrate dovute alla pubblica amministrazione e al vantaggio conferito al beneficiario sorgono unicamente alla fine del periodo per il quale l'esportatore si è impegnato. Riguardo a questa affermazione, si può ritenere che, quando una società chiede l'autorizzazione di utilizzare il sistema e si impegna a realizzare esportazioni, l'obbligo di esportazione venga soddisfatto e che l'esenzione definitiva dal pagamento dei dazi all'importazione venga concessa. È in realtà del tutto probabile che le società tengano conto dell'esenzione dai dazi nella determinazione dei rispettivi prezzi. In caso contrario il sistema sarebbe privo di scopo. Si considera quindi che, all'atto dell'importazione dei beni capitali, la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute e all'importatore venga conferito un vantaggio in forma di mancato pagamento del dazio. b) Calcolo dell'importo della sovvenzione (31) Il governo indiano ha affermato che il periodo di ammortamento utilizzato dalla Commissione per le risultanze provvisorie (10 anni, come specificato nel considerando 50 del regolamento sul dazio provvisorio) non è corretto. Se la Commissione avesse tenuto conto della vita economica dei beni capitali prevista dalla legislazione indiana e del costo della garanzia bancaria che l'esportatore è tenuto a fornire quando realizza le importazioni previste dal sistema, l'eventuale vantaggio conferito dal sistema sarebbe stato irrilevante. Riguardo a questa affermazione, la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha utilizzato il normale periodo di ammortamento di beni capitali nell'industria degli antibiotici, pari a 10 anni, in base alle informazioni comunicate dai produttori-esportatori indiani che hanno collaborato. Questo metodo è conforme all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, che prescrive che, qualora la sovvenzione possa essere collegata all'acquisto di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. Va rilevato che non sono stati comunicati elementi di prova a sostegno di un periodo di ammortamento di beni capitali nel settore farmaceutico diverso dal periodo decennale utilizzato dalla Commissione ai fini delle risultanze provvisorie. Riguardo al costo della garanzia bancaria sostenuto dall'esportatore per la realizzazione delle importazioni previste dal sistema, l'argomentazione è respinta, poiché gli esportatori che hanno collaborato non hanno chiesto la deduzione di tali costi in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. La richiesta è pertanto respinta. (32) Il governo indiano ha contestato il fatto che, ai fini del calcolo dell'importo della sovvenzione per unità, nelle conclusioni provvisorie la Commissione abbia ripartito i vantaggi conferiti dal sistema unicamente sul totale delle esportazioni. È stato infatti affermato che, poiché i beni capitali importati con il sistema vengono utilizzati per la produzione di merci destinate tanto all'esportazione, quanto al mercato interno, i vantaggi conferiti dal sistema avrebbero dovuto essere ripartiti sul totale delle vendite. È stato tuttavia stabilito che il sistema è condizionato unicamente all'andamento delle esportazioni (vedi considerando 28). In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si considera opportuno ripartire il vantaggio conferito dal sistema unicamente sul totale delle esportazioni, poiché la sovvenzione viene concessa in riferimento ad esportazioni effettuate per un valore determinato ed entro un dato periodo. Viene quindi respinta la richiesta di ripartire i vantaggi conferiti dal sistema sul totale delle vendite. (33) Il governo indiano ha infine affermato che la Commissione per calcolare il vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema ha tenuto conto di un importo corrispondente agli interessi e che questo metodo non è previsto dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'aggiunta di un importo per gli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema sarebbe inoltre contraria alla prassi comunitaria. A questo proposito va ricordato che si tiene conto di un importo per l'interesse per calcolare il vantaggio conferito al beneficiario in termini di costi che quest'ultimo avrebbe sostenuto se avesse dovuto ottenere un importo analogo sul mercato. L'articolo 6 del regolamento di base specifica che il riferimento per il calcolo della sovvenzione è il costo equivalente dei fondi reperibili a condizioni di mercato. In tali circostanze, la prassi normalmente seguita dalla Comunità tiene conto degli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo. La richiesta è pertanto respinta. (34) Un produttore-esportatore indiano ha affermato che le informazioni comunicate alla Commissione sulle importazioni di beni capitali, successivamente sottoposte a verifica dai servizi della Commissione e utilizzate per il calcolo del vantaggio conferito dal sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali, contenevano alcuni errori. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie il produttore-esportatore indiano ha comunicato nuove informazioni su alcune importazioni di beni capitali e ha chiesto alla Commissione di tener conto di tali informazioni ai fini delle conclusioni definitive. Tuttavia, dato che non sono state presentate entro i termini fissati e non sono verificabili, le nuove informazioni devono essere disattese, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base. 5. Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione a) Beni capitali (35) Riguardo all'importazione di beni capitali nell'ambito del sistema relativo alle zone di trasformazione per l'esportazione e alle unità orientate all'esportazione, il governo indiano ha presentato argomentazioni analoghe a quelle esposte nei considerando 29-34 per il sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali. Queste argomentazioni sono respinte per gli stessi motivi esposti nei considerando suddetti. (36) Il governo indiano ha inoltre affermato che i beni capitali importati nell'ambito del sistema, descritto nei considerando 51-53 del regolamento sul dazio provvisorio, non sono esenti da dazi all'importazione, dato che sono immesse in una zona franca. La riscossione dei dazi è infatti semplicemente sospesa sino allo svincolo delle merci e non si tratterebbe quindi di una rinuncia ad entrate dovute alla pubblica amministrazione. È stato quindi affermato che il caso in esame non rientra nella definizione di sovvenzione dell'articolo 2 del regolamento di base, secondo la quale vi è sovvenzione, tra l'altro, quando la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute. A questo proposito si ritiene che, analogamente a quanto avviene per il sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali, una società che importi beni capitali in esenzione da oneri all'importazione preveda di soddisfare l'obbligo di esportazione e quindi di non dover pagare tali oneri. La società può quindi tener conto della riduzione dei costi (in forma di dazi non pagati) nella determinazione dei prezzi. In tali circostanze viene conferito un vantaggio, in quanto la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate dovute all'importazione quando la società si è impegnata a soddisfare un obbligo di esportazione. Si considera quindi che, quando viene rinviata la riscossione dei dazi all'importazione sui beni capitali, la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e all'importatore viene conferito un vantaggio in forma di mancato pagamento del dazio. La richiesta è pertanto respinta. b) Materie prime (37) Il governo indiano e un produttore-esportatore indiano hanno affermato che il sistema non costituisce una sovvenzione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, poiché le materie prime importate in esenzione di oneri all'importazione sono utilizzate e materialmente incorporate nella fabbricazione di prodotti per l'esportazione. Riguardo a questa argomentazione va precisato in primo luogo che nel corso del presente procedimento un'unità orientata all'esportazione ufficialmente riconosciuta, la Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, ha risposto al questionario della Commissione, ma non ha comunicato informazioni verificabili nel corso dell'inchiesta. Ai fini delle risultanze provvisorie la Commissione, in assenza di informazioni attendibili, ha calcolato l'importo del vantaggio conferito all'esportatore in questione dalle disposizioni del sistema relative all'esenzione dai dazi sulle materie prime in base ai dati disponibili. È stato considerato che i dati più attendibili fossero quelli contenuti nei bilanci certificati della società per tutti gli acquisti di materie prime, poiché non era possibile valutare, in base ad informazioni verificabili, se le materie prime importate da detta società in esenzione da oneri all'importazione fossero utilizzate e materialmente incorporate nella fabbricazione di prodotti per l'esportazione. In tali circostanze le conclusioni definitive su questo sistema devono essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Ai fini delle risultanze definitive è stato tuttavia considerato opportuno elaborare tali conclusioni in base alle informazioni comunicate da altri produttori-esportatori indiani che hanno collaborato per altri sistemi che, analogamente al sistema relativo alle zone di trasformazione per l'esportazione e alle unità orientate all'esportazione, prevedono l'importazione di materie prime in esenzione doganale (ovvero il libretto crediti e il sistema di credito di dazi d'importazione). L'importo della sovvenzione per la società riconosciuta come unità orientata all'esportazione è stato quindi opportunamente adeguato. (38) Il governo indiano ha inoltre affermato che zone di trasformazione per l'esportazione si trovano anche in altri paesi. Nella fattispecie non si mette tuttavia in discussione il principio delle zone di trasformazione per l'esportazione in quanto tali. È stato invece accertato che alcune zone di trasformazione indiane soggette alla presente inchiesta hanno conferito sovvenzioni compensabili ad una società indiana esportatrice di antibiotici. 6. Esenzione dall'imposta sul reddito (39) Il governo indiano e un produttore-esportatore indiano hanno affermato che, poiché l'aliquota dell'imposta sulle società di cui ai considerando 57-61 del regolamento sul dazio provvisorio è stata ridotta a decorrere dall'anno fiscale 1996/1997 (periodo in base al quale la Commissione ha elaborato le conclusioni provvisorie), si doveva tener conto dell'aliquota ridotta ai fini del calcolo dell'eventuale vantaggio di cui hanno beneficiato i produttori-esportatori indiani interessati. A questo proposito va rilevato che, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili deve essere calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Per le risultanze provvisorie la Commissione, come già si è detto, ha calcolato il vantaggio sulla base dell'anno fiscale 1996/1997 (dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997) che meglio corrisponde al periodo dell'inchiesta. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 43 %. Per l'anno fiscale successivo (dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998) l'aliquota dell'imposta applicabile era del 35 %. Poiché una parte di quest'ultimo anno fiscale rientra nel periodo dell'inchiesta del presente procedimento, si considera opportuno calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili proporzionalmente alle due aliquote d'imposta applicate nel periodo dell'inchiesta. Sono stati pertanto applicati opportuni adeguamenti all'importo della sovvenzione per le società beneficiarie del sistema. (40) Il governo indiano ha inoltre affermato che la Commissione, ai fini delle conclusioni provvisorie, ha calcolato il vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema tenendo conto di un importo corrispondente agli interessi e che questo metodo è contrario alla prassi precedentemente seguita, nonché all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e al regolamento di base. Ai fini della valutazione del sistema, è stato considerato che l'importo dell'imposta non corrisposto nell'anno fiscale maggiormente corrispondente al periodo dell'inchiesta fosse l'indicatore più attendibile del vantaggio conferito alle società beneficiarie. L'importo è considerato equivalente ad un sussidio unico di cui le società possono beneficiare nel periodo dell'inchiesta. Il sussidio è stato maggiorato di un importo corrispondente all'interesse per i motivi esposti nel considerando 34. L'argomentazione è quindi respinta. (41) Un produttore-esportatore indiano ha affermato che le informazioni comunicate alla Commissione relativamente alla sua domanda di esenzione dall'imposta sul reddito con riferimento alla sezione 80HHC della Income Tax Act contenevano alcuni errori. Le informazioni erano state successivamente verificate dai servizi della Commissione e utilizzate per il calcolo del vantaggio conferito dal sistema. Il produttore-esportatore indiano ha ora comunicato nuove informazioni sulla sua domanda di esenzione dall'imposta sul reddito e ha chiesto alla Commissione di tener conto di tali informazioni ai fini della conclusione definitiva. Un altro produttore-esportatore indiano ha comunicato nuove informazioni sulla sua domanda di esenzione per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione in conformità della sezione 80HHC della Income Tax Act. Le nuove informazioni non sono state presentate entro i termini fissati e non sono verificabili e devono quindi essere disattese, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base. Le due richieste sono respinte. (42) Un produttore-esportatore indiano ha affermato che la Income Tax Act prevede il pagamento dell'imposta in rate trimestrali e ha chiesto che si tenesse conto di questo elemento per la determinazione dell'interesse ai fini del calcolo dell'importo complessivo del vantaggio. A questo proposito si è ritenuto che una società, quando presenta all'amministrazione finanziaria la sua denuncia dei redditi, presumibilmente in conformità della legislazione in vigore, possa legittimamente prevedere che venga approvata, in attesa dell'esito dell'accertamento. La società riceve quindi un vantaggio immediato corrispondente all'importo complessivo delle imposte non pagate in seguito alla domanda di esenzione in conformità della sezione pertinente della Income Tax Act. È quindi opportuno applicare l'interesse all'intero importo del vantaggio conferito alla società per l'anno fiscale in esame. 7. Importo delle sovvenzioni compensabili (43) In considerazione delle risultanze definitive sui diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascun produttore-esportatore sottoposto all'inchiesta è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> D. INDUSTRIA COMUNITARIA (44) Poiché le parti interessate non hanno comunicato nuove osservazioni o informazioni riguardo alla definizione di industria comunitaria, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 64 e 65 del regolamento sul dazio provvisorio. E. PREGIUDIZIO 1. Consumo, volume delle importazioni e quota di mercato (45) I produttori-esportatori indiani hanno affermato che l'analisi della Commissione relativamente alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari dell'India non era corretta e hanno addotto a sostegno di questa affermazione il fatto che i dati Eurostat erano inattendibili, dato che i codici NC presi in considerazione comprendevano un numero di antibiotici o di loro presentazioni superiore a quello dei prodotti oggetto del procedimento. È stata presentata una serie completa di calcoli basati su statistiche indiane relative alle esportazioni, nonché su dati comunicati dai produttori-esportatori indiani ed è stato affermato che le informazioni così comunicate costituivano i dati più precisi sulle importazioni effettive dei prodotti in questione originari dell'India. I codici NC citati possono effettivamente comprendere antibiotici o loro presentazioni diversi dai prodotti specifici soggetti al procedimento. Tuttavia, questi antibiotici o loro preparazioni non erano prodotti in India, come metampicillina e pivampicillina, oppure erano irrilevanti in termini di quota di mercato comunitario come l'amoxicillina, l'ampicillina sodica sterile e l'ampicillina anidra. Riguardo alla cefalexina, altri antibiotici e le loro presentazioni possono avere maggiore rilevanza. Tuttavia, tutti i prodotti classificati nel codice NC pertinente rappresentavano soltanto una piccola percentuale delle esportazioni complessive dei prodotti in questione originari dell'India. Alla luce di quanto precede, è stato concluso che le statistiche indiane sulle esportazioni non rivelavano alcuna differenza sostanziale rispetto alle risultanze provvisorie della Commissione in materia di consumo nella Comunità, volume delle importazioni e quota di mercato del prodotto in questione. Questa conclusione è stata confermata dai risultati della determinazione, a titolo sperimentale, degli indicatori pertinenti in base ai dati comunicati dai produttori-esportatori indiani. Secondo questo calcolo, tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta le esportazioni indiane complessive sono aumentate di quasi il 200 %, mentre secondo i dati Eurostat l'aumento era di quasi il 300 %. Nello stesso periodo, in base ai dati comunicati dai produttori-esportatori indiani, la quota di mercato di queste importazioni è praticamente raddoppiata, mentre le cifre Eurostat rivelano un aumento della quota di mercato pari al 157 %. (46) Si conclude pertanto che, indipendentemente dalla fonte utilizzata, sono confermate le conclusioni elaborate dalla Commissione a titolo provvisorio, in particolare per quanto riguarda il considerevole incremento delle esportazioni complessive del prodotto in questione originario dell'India e l'aumento sostanziale della corrispondente quota di mercato nella Comunità. (47) Gli esportatori indiani hanno affermato inoltre che praticamente tutti i prodotti importati vengono riesportati in paesi terzi, nello stato in cui si trovano oppure dopo una successiva trasformazione. Effettivamente il fatto che i prodotti in questione non siano soggetti al pagamento di dazi doganali all'importazione (aliquota del dazio zero) non incoraggia operatori commerciali o industrie di trasformazione a ricorrere a regimi doganali di ammissione temporanea (come il perfezionamento passivo). Questo elemento non può tuttavia essere interpretato come una prova a sostegno dell'affermazione dei produttori-esportatori indiani in materia di riesportazione. Dato che, a questo proposito, non sono stati presentati elementi di prova sufficienti, la Commissione ha disatteso queste informazioni. Di conseguenza, sono confermate le risultanze esposte nei considerando 66-69 del regolamento sul dazio provvisorio ed elaborate in base alle statistiche Eurostat relative ai volumi effettivi dei prodotti immessi in libera pratica nella Comunità. 2. Prezzi delle importazioni sovvenzionate (48) I produttori-esportatori indiani hanno affermato che il confronto tra i prezzi effettuato nel regolamento sul dazio provvisorio in base ai dati Eurostat non era attendibile, principalmente per il fatto che il prezzo delle forme finite oppure delle presentazioni era sensibilmente diverso da quello dei prodotti sfusi. (49) Poiché tuttavia, come risulta dal considerando 9, le forme finite o le presentazioni non sono comprese nei codici NC ai quali si riferisce il presente regolamento, si può concludere che non è stato fatto alcun confronto tra prodotti sfusi e finiti. (50) Va inoltre ricordato che i produttori-esportatori indiani hanno ammesso nelle loro osservazioni che i prezzi all'esportazione erano diminuiti e non hanno contestato l'entità della diminuzione dei prezzi (pari al 40 %) stabilita nel considerando 70 del regolamento sul dazio provvisorio. (51) Alla luce di quanto precede, è soppresso il riferimento alle forme finite nel considerando 70 del regolamento sul dazio provvisorio e sono confermate le restanti risultanze esposte nei considerando 70-75 di detto regolamento. 3. Situazione dell'industria comunitaria (52) Il governo indiano ha affermato che quasi tutti gli indicatori del pregiudizio esaminati nel regolamento sul dazio provvisorio mettevano in evidenza tendenze positive relativamente alla situazione dell'industria comunitaria e che soltanto alcuni indicatori erano negativi. Tuttavia, come già è stato affermato nei considerando 84-87 del regolamento sul dazio provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che le tendenze generali relative alla situazione dell'industria comunitaria erano negative, in particolare in termini di quota di mercato e di prezzi, dimostrando chiaramente l'esistenza di un pregiudizio grave. Va inoltre rilevato che l'andamento positivo di alcuni indicatori è unicamente dovuto all'espansione globale del mercato e ai risultati ottenuti dall'industria comunitaria sui mercati delle esportazioni. Si può pertanto concludere che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave. 4. Conclusione sul pregiudizio (53) Alla luce di quanto precede, è confermato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ 1. Effetti delle importazioni sovvenzionate (54) I produttori-esportatori indiani hanno affermato che non era possibile stabilire chiaramente un rapporto di correlazione tra le esportazioni indiane sovvenzionate e i sistemi di sovvenzioni accertati nel corso dell'inchiesta. È stato affermato che questa circostanza era tale da annullare il rapporto di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il ragionamento alla base di questa argomentazione era fondato su alcune considerazioni. In primo luogo, le statistiche Eurostat sulle importazioni non erano attendibili e avrebbero dovuto essere sostituite dalle statistiche indiane sulle esportazioni ufficialmente pubblicate, dalle quali risultava che le esportazioni avevano raggiunto il massimo livello ed erano aumentate in misura maggiore in volume nel periodo aprile 1994 - marzo 1995. In secondo luogo, in detto periodo non erano ancora stati introdotti i principali sistemi di sovvenzioni. Poiché, secondo le statistiche indiane sulle esportazioni, dopo l'introduzione dei sistemi di sovvenzione suddetti le consegne di prodotti indiani sono diminuite, è evidente che l'attuazione dei sistemi di sovvenzione non ha favorito le esportazioni. È stato affermato quindi che, in tali circostanze, era impossibile attribuire l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria alle importazioni indiane sovvenzionate. Infine, per una corretta valutazione del rapporto di causalità, tali elementi giustificavano una diminuzione del periodo preso in esame ai fini dell'accertamento del pregiudizio. È stato affermato che, invece del periodo di quattro anni, doveva essere scelto un periodo di due anni e mezzo, a decorrere dal 1995, e che in base a tale periodo non sarebbe stata accertata l'esistenza di pregiudizio, in mancanza di un aumento significativo del volume delle importazioni. Dette argomentazioni richiedono alcune osservazioni. (55) In primo luogo, riguardo all'andamento delle importazioni, la Commissione ha già spiegato che non esistono motivi validi per giustificare la sostituzione delle statistiche comunitarie sulle importazioni con le statistiche indiane sulle esportazioni. Poiché l'attendibilità delle statistiche Eurostat era sufficientemente accertata, mentre la fonte di quelle indiane non poteva essere verificata, si ritiene opportuno confermare le tendenze stabilite a titolo provvisorio. Va inoltre ricordato che, secondo le statistiche Eurostat, le importazioni dall'India hanno raggiunto il livello massimo nel 1996 e sono soltanto leggermente diminuite nel periodo dell'inchiesta. (56) La seconda e la terza argomentazione dei produttori-esportatori indiani propongono la questione di principio relativa alla scelta di un congruo periodo per l'accertamento del pregiudizio nell'ambito di un'inchiesta antisovvenzioni. A questo proposito va rilevato che l'accertamento del pregiudizio implica un esame in due fasi. In primo luogo, occorre stabilire se l'industria comunitaria abbia subito pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, tali risultanze vanno esaminate alla luce dell'andamento di indicatori specifici negli anni precedenti. A tal fine, secondo la prassi consueta, viene esaminata la situazione dell'industria comunitaria per un periodo comprendente almeno i tre anni precedenti il periodo dell'inchiesta. L'andamento degli indicatori del pregiudizio viene esaminato unicamente nell'ambito di tale valutazione. È quindi confermato che, nel contesto dell'accertamento del pregiudizio, il periodo in esame non deve essere adattato. Nel caso in esame è stato stabilito che le importazioni hanno raggiunto il livello massimo prima del periodo dell'inchiesta. Contrariamente a quanto è stato affermato, questa circostanza da sola non è sufficiente per annullare il rapporto di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria; il costante aumento delle importazioni non costituisce un presupposto alla conclusione che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni. Nel periodo dell'inchiesta nel quale è stata accertata l'esistenza di sovvenzioni sono stati osservati indicatori quali sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni in questione, depressione dei prezzi e insufficiente redditività dell'industria comunitaria. Inoltre, anche se il volume massimo delle importazioni fosse stato raggiunto prima dell'applicazione dei principali sistemi di sovvenzione, tale aumento delle esportazioni sarebbe stato probabilmente ottenuto senza sottoquotazione dei prezzi e quindi non sarebbe stato pregiudizievole. A questo proposito va rilevato che, dal punto di vista giuridico, il regolamento di base non prescrive di individuare la causa del pregiudizio derivante da pratiche come la sottoquotazione per dimostrare che i produttori-esportatori hanno effettivamente utilizzato il vantaggio ottenuto dalla pubblica amministrazione per diminuire i prezzi. È infatti evidente che le sovvenzioni possono essere utilizzate anche per compensare perdite presenti o passate e quindi possono non implicare una diminuzione diretta dei prezzi. Al contrario importazioni stabili o in diminuzione, se sono effettuate a prezzi aggressivi, possono essere causa di pregiudizio. Nel caso in esame, effettivamente, il pregiudizio riguarda essenzialmente i prezzi e si è manifestato in forma di depressione dei prezzi, per la quale, in un mercato sensibile e trasparente, non sono necessari ingenti volumi di importazioni. In altri termini, si considera che le importazioni sovvenzionate del prodotto in questione, indipendentemente dall'andamento del volume, hanno avuto un impatto considerevolmente negativo sull'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. (57) Si conclude quindi che gli elementi addotti dai produttori-esportatori indiani non compromettono la validità della risultanza del regolamento sul dazio provvisorio relativa al rapporto di causalità tra le importazioni sovvenzionate originarie dell'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 2. Effetti di altri fattori 2.1. Importazioni da altri paesi terzi (58) I produttori-esportatori indiani hanno affermato che le importazioni dagli Stati Uniti, effettuate a prezzi superiori, erano aumentate in volume del 100 % e che pertanto il mercato dei prodotti in questione non era sensibile ai prezzi, contrariamente a quanto affermato nel regolamento sul dazio provvisorio e nel considerando 56 del presente regolamento. (59) Riguardo alle importazioni dagli Stati Uniti, va rilevato che le spiegazioni fornite in precedenza (considerando 96 del regolamento sul dazio provvisorio) riguardo al livello relativamente elevato dei prezzi al kg devono essere disattese, poiché i prodotti in forme finite non possono essere dichiarati nella voce in questione. Tuttavia, quasi tutte le importazioni in questione sono apparentemente eseguite nell'ambito di un gruppo tra una società europea e una società collegata negli Stati Uniti ed è probabile che l'esistenza di questo rapporto incida sui prezzi. Riguardo alle importazioni originarie di altri paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti, non sono state comunicate osservazioni, né sono state elaborate risultanze sull'eventuale effetto da esse esercitato sulla situazione dell'industria comunitaria. È pertanto confermato che l'incidenza delle importazioni da altri paesi terzi non era tale da annullare il rapporto di causalità tra le importazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 2.2. Competitività dell'industria comunitaria e fluttuazione dei prezzi delle materie prime (60) I produttori-esportatori indiani hanno nuovamente sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto principalmente alla diminuzione, dal 1996 in poi, del prezzo della penicillina G, la principale materia prima utilizzata per la produzione degli antibiotici in questione. In particolare, i produttori-esportatori indiani hanno affermato che il calo dei prezzi all'importazione nel periodo dell'inchiesta era dovuto unicamente al fatto di aver traslato sui clienti il miglioramento della produttività e il calo dei prezzi della penicillina G. In altri termini, i produttori-esportatori indiani hanno sostenuto che la sottoquotazione accertata nel periodo dell'inchiesta non aveva alcun rapporto con le eventuali sovvenzioni. È stato nuovamente affermato che l'industria comunitaria non era competitiva nel settore dei prodotti in esame. L'industria comunitaria ha affermato che i produttori-esportatori indiani avevano diminuito i prezzi dei prodotti in questione in misura nettamente superiore al margine loro accordato dal calo dei prezzi della penicillina G. Effettivamente, a decorrere dal 1996, i prezzi della penicillina G hanno manifestato una tendenza alla diminuzione. Poiché la penicillina G rappresenta una considerevole proporzione del costo complessivo dei fattori produttivi del prodotto finito, un calo del prezzo dovrebbe incidere, anche parzialmente, sui prezzi dei prodotti in questione. Le osservazioni comunicate sui livelli dei prezzi della penicillina G erano tuttavia inconseguenti e talvolta contraddittorie. In particolare, dopo l'istituzione di misure provvisorie, i produttori-esportatori indiani hanno comunicato una serie di quotazioni della media ponderata dei prezzi della penicillina G, ma hanno successivamente affermato di aver acquistato il prodotto a prezzi nettamente inferiori a tali quotazioni. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire effetti precisi e quantificabili del calo dei prezzi della penicillina G sui prezzi dei prodotti in questione. Inoltre, gli effetti della diminuzione dei costi della penicillina G si manifesterebbero unicamente per le società che non hanno una struttura di integrazione verticale, ovvero che acquistano le materie prime invece di produrle (vedi anche considerando 64-66). I produttori-esportatori indiani hanno affermato che, non avendo una struttura integrata, hanno potuto beneficiare pienamente di questo vantaggio e quindi ridurre i prezzi, mentre l'industria comunitaria, in gran parte integrata, non ha potuto fare altrettanto. Tuttavia, dall'analisi della situazione di un produttore comunitario non integrato, che avrebbe dovuto beneficiare del basso prezzo della penicillina G sui mercati mondiali, è risultato che questo produttore aveva una redditività eccessivamente bassa e doveva far fronte alla sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni indiane, particolarmente nella seconda metà del periodo dell'inchiesta. Va osservato inoltre che l'esame del rapporto di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non ha l'obiettivo di valutare le eventuali motivazioni del comportamento dei produttori-esportatori, poiché nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che i produttori-esportatori beneficiavano di sovvenzioni compensabili. (61) La competitività dell'industria comunitaria, che è tra le prime del mondo per il prodotto in esame, è indubbia. Ne sono prova tanto i suoi risultati sui mercati d'esportazione quanto la riduzione dei costi e il conseguente aumento di produttività. L'industria comunitaria ha ottenuto un aumento del volume di produzione del 30 %, mantenendo nel contempo l'occupazione ad un livello stabile. L'inchiesta non ha inoltre rivelato alcuna inefficienza in termini di costo di produzione. Riguardo alle società integrate, è stato riscontrato che il processo di produzione della penicillina G era estremamente efficiente a livello mondiale. (62) A sostegno dell'affermazione secondo la quale l'industria comunitaria non era riuscita ad ottenere una maggiore efficienza, è stato affermato che anche produttori notoriamente efficienti, come la società olandese Gist-Brocades BV, hanno incontrato difficoltà in seguito al calo dei prezzi della penicillina G. È stato citato un brano dell'ultima relazione annuale della società: «È stato necessario rivedere la previsione dei profitti formulata nel marzo 1997, passando da un netto incremento ad una leggera flessione. Questa situazione è dovuta al fatto che i prezzi della penicillina sui mercati mondiali sono scesi sino ad un minimo storico». (63) In questo contesto, il confronto tra la situazione dell'industria comunitaria che fabbrica il prodotto in esame e quella della Gist-Brocades BV è fuorviante. La Gist-Brocades vende quantitativi considerevoli di penicillina G e il calo dei prezzi di questo prodotto può avere effetti negativi di notevole portata sulla redditività di questo settore di attività. L'industria comunitaria, tuttavia, produce la penicillina G per uso interno e non per la vendita. (64) I produttori-esportatori indiani hanno affermato che gli effetti negativi del calo dei prezzi della penicillina G sarebbero stati più gravi per i produttori con una struttura di integrazione verticale, ovvero con una produzione propria di penicillina G, poiché non avrebbero potuto beneficiare del calo dei prezzi e sarebbero stati costretti ad aumentare l'efficienza dei processi produttivi. Secondo quanto è stato affermato, l'industria comunitaria non avrebbe potuto ottenere questo risultato. (65) Effettivamente il calo dei prezzi delle materie prime potrebbe incidere in misura diversa sui produttori con una struttura integrata rispetto a quelli che acquistano le materie prime. I produttori non integrati dovrebbero beneficiare quasi immediatamente del calo dei costi di approvvigionamento, mentre i produttori integrati non sono direttamente esposti agli effetti delle variazioni dei prezzi su tali costi. Essi tuttavia possono essere danneggiati dall'incidenza del calo dei costi sui prezzi di vendita che i concorrenti non integrati possono applicare per i prodotti trasformati. (66) Inoltre, se i prezzi delle materie prime aumentano, una struttura integrata come quella della maggior parte dei produttori comunitari costituisce chiaramente un vantaggio. La decisione di investire in un impianto pienamente integrato è quindi economicamente giustificata. Va rilevato, a questo proposito, che i produttori-esportatori indiani non hanno chiaramente affermato che l'industria comunitaria avrebbe dovuto chiudere e riaprire impianti ad alto investimento e modificare le tecniche di produzione per far fronte alle variazioni a breve termine dei prezzi delle materie prime. (67) Alla luce di quanto precede, anche se non si può totalmente escludere che il calo dei prezzi delle materie prime abbia avuto effetti negativi sulla redditività di alcuni produttori comunitari, si può concludere che il calo dei prezzi della penicillina G non è la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria in forma di redditività insufficiente e di perdita di quota di mercato. Il fatto incontestabile che le esportazioni indiane dei prodotti in questione fossero oggetto di sovvenzioni spiega le distorsioni della situazione concorrenziale a favore dei prodotti indiani. (68) È pertanto concluso che le importazioni sovvenzionate, considerate isolatamente e tenendo conto in particolare del livello eccessivamente basso dei prezzi, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Questa conclusione rimane valida anche se non si possono escludere effetti negativi dovuti al calo dei costi delle materie prime. L'incidenza del calo dei costi, tuttavia, non era tale da annullare il rapporto di causalità tra le importazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 3. Conclusione sul rapporto di causalità (69) Alla luce di quanto precede, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 88 a 104 del regolamento sul dazio provvisorio. È tuttavia soppresso il riferimento ai quantitativi in forme finite di cui al considerando 96. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazione preliminare (70) Non sono state presentate nuove osservazioni in merito agli interessi dell'industria comunitaria e dei suoi fornitori, degli utilizzatori dei prodotti in questione e del produttore comunitario non denunziante, la società Gist-Brocades BV. Sono confermate le risultanze del regolamento sul dazio provvisorio, in particolare quelle relative all'incidenza delle misure alla luce dei diversi interessi. È quindi confermato che le misure avrebbero effetti positivi o comunque non negativi oppure trascurabili. 2. Argomentazioni degli importatori e degli operatori commerciali (71) Diversi importatori od operatori commerciali hanno comunicato osservazioni dopo l'istituzione di misure provvisorie. Sono state essenzialmente addotte le seguenti argomentazioni. Le esportazioni indiane non hanno causato alcun pregiudizio ai produttori comunitari, poiché i prezzi dei prodotti indiani sono scesi in seguito al calo dei prezzi della penicillina G e inoltre le società indiane non erano responsabili dei problemi dovuti alla sovrapproduzione nella Comunità. I quantitativi dei prodotti indiani venduti nella Comunità erano molto limitati rispetto alle vendite dei produttori comunitari che hanno inoltre realizzato profitti elevati. L'imposizione di dazi compensativi potrebbe causare aumenti ingiustificati dei prezzi dei produttori comunitari. I produttori comunitari si sono lasciati sfuggire l'occasione di avviare un processo di modernizzazione e di sviluppare una gamma di prodotti più avanzati, invece di continuare a fornire prodotti di base disponibili sui mercati mondiali. I fabbricanti comunitari di prodotti finiti, inoltre, non potrebbero più beneficiare di opzioni concorrenziali, poiché le opportunità di acquistare prodotti indiani a prezzi inferiori diminuirebbero. Un operatore commerciale ha confermato dette argomentazioni e ha fatto riferimento al bando imposto in India alle importazioni di penicillina G per il consumo interno. Infine, l'imposizione di dazi compensativi avrebbe effetti negativi sulla redditività degli importatori e degli operatori commerciali e limiterebbe la loro scelta di fonti di approvvigionamento. Un importatore ha osservato che, in qualità di agente esclusivo di un produttore-esportatore indiano, non aveva alcuna possibilità di acquistare prodotti da altri fornitori. (72) Le osservazioni relative al calo dei prezzi della penicillina G e ai quantitativi delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'India sono già state esaminate nel presente regolamento. Il basso livello di redditività dell'industria comunitaria è già stato dimostrato e sarà ulteriormente esaminato in seguito. Inoltre, l'eventuale aumento dei prezzi derivante dall'istituzione di misure compensative ha l'obiettivo di correggere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate. (73) L'affermazione secondo la quale l'industria comunitaria dovrebbe abbandonare la produzione di prodotti di base sembra mettere in dubbio l'efficienza e la competitività dell'industria comunitaria in questo settore. La competitività dell'industria comunitaria è tuttavia indiscussa. Inoltre, il mercato dei prodotti farmaceutici generici è in espansione e le società comunitarie non hanno alcun valido motivo per abbandonare questo promettente settore. (74) Le affermazioni generiche relative ai fabbricanti di prodotti finiti non sono accettabili, poiché, contrariamente a quanto avviene in realtà, implicano che detti produttori utilizzino antibiotici originari dell'India per la realizzazione di prodotti finiti. In realtà, dalle risposte ai questionari risulta che alcune di queste società non sono assolutamente contrarie all'istituzione di misure compensative. Una società era persino favorevole all'istituzione di misure, poiché, nella vendita dei suoi prodotti, aveva subito la concorrenza di prodotti nei quali erano state incorporate le importazioni sovvenzionate a basso prezzo. (75) L'imposizione di dazi compensativi può avere effetti negativi su importatori e operatori commerciali. L'incidenza delle misure dipende dal grado di specializzazione e dai paesi fornitori. Quasi tutti gli importatori e operatori commerciali non trattano esclusivamente i prodotti in questione originari dell'India, ma si occupano piuttosto di una vasta gamma di prodotti farmaceutici sfusi che acquistano su scala mondiale. L'incidenza delle misure su importatori e operatori commerciali dovrebbe pertanto essere limitata. In alcuni casi, tuttavia, l'incidenza di tali misure può essere significativa, in particolare per gli importatori o operatori commerciali che hanno accordi di esclusiva o simili per i prodotti in questione originari dell'India. (76) Questa circostanza dovrebbe tuttavia essere considerata alla luce dell'interesse dell'industria comunitaria, che, in assenza degli effetti riparatori di misure volte a correggere le conseguenze negative delle importazioni sovvenzionate, dovrebbe continuare a far fronte alla sottoquotazione e alla conseguente depressione dei prezzi che ha causato il deterioramento della sua redditività. Se tale situazione dovesse protrarsi, l'industria comunitaria non potrebbe fare altro che chiudere definitivamente alcune linee di produzione o addirittura interi impianti. Va ricordato che le linee di produzione o gli impianti utilizzati esclusivamente per la produzione dei prodotti in questione occupano quasi 1 200 persone. 3. Conclusioni relative all'interesse della Comunità (77) In conclusione, esaminati i vari interessi in causa, si considera che non esistono ragioni valide per non adottare misure contro le importazioni in questione in modo da ripristinare un mercato competitivo caratterizzato da pratiche leali in materia di determinazione dei prezzi ed evitare un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. H. MISURE DEFINITIVE 1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio (78) Riguardo al margine di profitto utilizzato per stabilire il livello dei prezzi dell'industria comunitaria necessario per eliminare il pregiudizio, i produttori-esportatori indiani hanno affermato che l'industria comunitaria non doveva investire in attività di ricerca e sviluppo, poiché l'industria farmaceutica non finanzia, né dovrebbe finanziare la ricerca con i proventi delle vendite di prodotti di base non brevettati, come i prodotti in questione, e hanno sostenuto che il margine di profitto minimo del 15 % sul giro d'affari era eccessivo. (79) Anche se i margini di profitto possono variare in misura significativa a seconda che si tratti di farmaci tutelati da un brevetto o da un'altra forma di protezione della proprietà intellettuale oppure di farmaci generici, l'affermazione secondo la quale i profitti realizzati sulle vendite di prodotti non brevettati non debbano essere utilizzati per finanziare le spese di ricerca non è accettabile. (80) Va ricordato che le spese di ricerca sono finanziate quasi interamente dall'industria stessa. La capacità a lungo termine di generare le risorse necessarie per migliorare i processi di produzione e per immettere nuovi prodotti sul mercato è quindi determinante per la futura competitività e tali risorse possono essere ottenute unicamente con sufficienti profitti sui prodotti già commercializzati. (81) È molto probabile che, senza la maggiore efficienza raggiunta con spese di ricerca e investimenti per migliorare il rendimento e i processi, l'industria comunitaria avrebbe già subito perdite. È evidente che l'attuale livello eccessivamente basso dei profitti rappresenta un grave rischio per i futuri investimenti, pregiudicando in tal modo la competitività dell'industria comunitaria. Va inoltre ricordato che l'industria farmaceutica è un settore con un elevato livello di investimenti. Per ottenere un adeguato utile sul capitale investito, l'utile sul giro d'affari deve essere superiore a quello normalmente realizzato in settori con un livello inferiore di investimenti. (82) Alla luce di quanto precede, un profitto del 15 % sul giro d'affari è considerato il minimo necessario per un'industria farmaceutica integrata. 2. Forma e livello del dazio PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398R2164.1 (83) Non sono state presentate osservazioni sulla forma delle misure. La determinazione provvisoria dell'importo delle sovvenzioni compensabili è stata opportunamente modificata. L'aliquota del dazio compensativo definitivo per tre produttori-esportatori indiani che hanno collaborato è quindi inferiore al livello del dazio provvisorio. Sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento sul dazio provvisorio. I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO (84) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori-esportatori indiani e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1204/98 siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui ai codici NC ex 2941 10 10 (codice TARIC 2941 10 10 * 10), ex 2941 10 20 (codice TARIC 2941 10 20 * 10) ed ex 2941 90 00 (codice TARIC 2941 90 00 * 30), originarie dell'India. 2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per le importazioni dei prodotti fabbricati dalle società citate, è pari a: - 9,6 % per Biochem Synergy Ltd, Indore (codice addizionale TARIC: 8219), - 9,1 % per Harshita Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8788), - 8,7 % per Kopran Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8220), - 6,3 % per Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8221), - 4,6 % per Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8222), - 12 % per Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai (codice addizionale TARIC: 8224), - 0 % per Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad (codice addizionale TARIC: 8225), - 0 % per Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8225), - 0 % per Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8225), - 14,6 % per le altre società (codice addizionale TARIC: 8900). 3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1204/98 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi imposti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL (1) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1. (2) GU L 166 dell'11. 6. 1998, pag. 17.