31998R2153

Regolamento (CE) n. 2153/98 della Commissione del 7 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2173/92 che fissa le modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 08/10/1998 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 2153/98 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2173/92 che fissa le modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (4), fissa un termine di due mesi tra l'inoltro delle domande e il versamento dell'aiuto comunitario; che, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione delle misure, tale termine appare troppo breve per consentire le verifiche e i controlli necessari, tenuto conto dell'elevato numero di fascicoli in causa, e che risulta pertanto opportuno estenderlo a tre mesi;

considerando che, affinché la misura abbia effetto per i versamenti relativi alla campagna 1997/1998, il regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1° settembre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2173/92, il termine «due» è sostituito dal termine «tre».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU L 217 del 31. 7. 1992, pag. 56.

(4) GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.