Regolamento (CE) n. 2141/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 recante sedicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0010 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2141/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 recante sedicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/98 (4); considerando che per i suinetti di peso compreso tra 6 e 13 kg è necessario istituire un metodo di calcolo che permetta l'adattamento regolare e automatico dell'aiuto in funzione delle fluttuazioni dei prezzi di mercato; considerando che è necessario adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria e sanitaria; considerando che l'istituzione di un metodo di calcolo dell'aiuto a favore dei suinetti, che permette di contenere le spese per tale azione, rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue: 1) all'articolo 4, paragrafo 4, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 6 kg, ma inferiore a 13 kg, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, è pari al 90 % dell'aiuto fissato a norma del presente paragrafo per i suinetti di peso medio pari a 13 kg.»; 2) il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14. (4) GU L 233 del 20. 8. 1998, pag. 10. ALLEGATO «ALLEGATO II Parte 1 - Nella provincia di Siviglia, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta de Andalusia del 23 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta del 28 aprile 1998, pag. 4951. Parte 2 Le "comarcas" veterinarie delle province di Saragozza e Siviglia di cui all'allegato I della decisione 98/339/CE.»