31998R2138

Regolamento (CE) n. 2138/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0004 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2138/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/98 (4), ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che tale nomenclatura prevede, nelle note in calce del settore 9 dell'allegato, le regole da seguire per la concessione e il calcolo delle restituzioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari; che, in virtù di tali regole, la concessione di una restituzione per il permeato aggiunto ai prodotti lattiero-caseari è esclusa; che occorre precisare che tale esclusione riguarda anche i prodotti costituiti esclusivamente di permeato;

considerando che, per evitare problemi connessi alla prassi commerciale, nell'espletamento delle formalità doganali è necessario sostituire l'obbligo di dichiarare il tenore effettivo di materie aggiunte non ammissibili al beneficio di una restituzione con l'obbligo di dichiarare il tenore massimo di tali materie aggiunte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 9 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo delle note in calce n. 1, 2, 4, 8, 10, 13 e 14 è sostituito da quello figurante nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 29.

ALLEGATO

Note

(1) Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito di permeato e se sono state addizionate sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte, non è concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte, o se il prodotto è costituito di permeato.

(2) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito di permeato non beneficia di restituzioni.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sia costituito di permeato o se siano stati aggiunti o meno sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,

- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(4) L'importo della restituzione per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto delle sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dal siero di latte e/o dai prodotti derivati dal siero di latte aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se la parte lattica sia costituita di permeato o se siano stati aggiunti o meno delle sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte. In caso affermativo deve specificare:

- il tenore massimo, in peso, di siero di latte e/o di prodotti derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 e di saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,

- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto. Se la parte lattica è costituita di permeato non è concessa alcuna restituzione.

(8) Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione:

- il tenore, in peso, di latte scremato in polvere,

- se siano stati aggiunti o meno del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, indicando in caso affermativo:

- il tenore massimo, in peso, del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,

- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto per 100 kg di prodotto finito.

(10) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti, non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

(13) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo delle restituzioni.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(14) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di cui a questa voce è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.