31998R2101

Regolamento (CE) n. 2101/98 della Commissione del 30 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1352/98 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0078 - 0079


REGOLAMENTO (CE) N. 2101/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1352/98 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1097/98 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1352/98 della Commissione, del 26 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), ha modificato le disposizioni di tale regolamento relative ai prodotti contenenti zucchero diversi dallo zucchero bianco, assimilandoli allo zucchero bianco;

considerando che gli impegni della Comunità in materia di concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli incorporati in talune merci non comprese nell'allegato II del trattato comprendono esclusivamente i prodotti di base che figurano nell'offerta della Comunità al GATT nonché i prodotti ad essi assimilati e i prodotti ottenuti dalla trasformazione di tali prodotti; considerando che al momento dell'offerta della Comunità gli sciroppi di inulina non erano assimilati a un prodotto di base e che non sono ottenuti dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato; considerando che gli sciroppi di inulina, anche se sono contemplati dall'organizzazione comune del mercato dello zucchero a titolo di «altri sciroppi di zucchero» e sono quindi soggetti all'applicazione di un prelievo, non potevano beneficiare di una restituzione all'esportazione al momento dell'offerta;

considerando che è opportuno limitare rigorosamente la concessione di restituzioni all'esportazione ai prodotti agricoli che potevano beneficiare di restituzioni all'esportazione sotto forma di talune merci, non comprese nell'allegato II del trattato al momento dell'offerta della Comunità in materia di impegni all'esportazione di prodotti agricoli sotto forma di tali merci; che è pertanto opportuno sopprimere la regola dell'assimilazione dello sciroppo di inulina allo zucchero bianco e la conversione delle quantità di sciroppo di inulina in quantità equivalenti di zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1352/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, punto 2), che modifica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1222/94, il quinto trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1222/94 è soppresso.

2) All'articolo 1, punto 4) che modifica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1222/94, l'ultimo trattino è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 1.

(3) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.