Regolamento (CE) n. 2095/98 della Commissione del 30 settembre 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0062 - 0062
REGOLAMENTO (CE) N. 2095/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2, considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto se la produzione effettiva di una data campagna superi il quantitativo massimo garantito per essa fissato; che tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna; considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata; che l'importo unitario dell'aiuto deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori; considerando che per stabilire la produzione stimata gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per ogni campagna; che la Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione; considerando che per stabilire l'importo dell'anticipo è necessario tener conto della trattenuta per la creazione dello schedario oleicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 2159/92 del Consiglio (5), e della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1997/98 la produzione stimata è pari a 2 290 600 t e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato è pari a 72,53 ECU/100 kg. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32. (3) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 38. (5) GU L 217 del 31. 7. 1992, pag. 8. (6) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 4.