31998R2093

Regolamento (CE) n. 2093/98 della Commissione del 30 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0059 - 0060


REGOLAMENTO (CE) N. 2093/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (4), il burro posto in vendita deve essere stato ammassato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura viene seguita per la vendita di burro nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98 (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2408/97 (8), ha stabilito il termine entro il quale deve essere stato ammassato il burro venduto nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96 (10); che quest'ultimo regolamento è stato modificato varie volte allo scopo di modificare il termine in esame; che si è riscontrato che all'atto delle ultime due modifiche, apportate rispettivamente con i regolamenti della Commissione (CE) n. 2224/97 (11) e (CE) n. 2408/97, per errore è stato modificato il primo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, anziché il secondo comma; che è necessario ripristinare il testo corretto dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2571/97; che è opportuno quindi adeguare i relativi rinvii;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1609/98 è modificato come segue:

1) Nel titolo, il rinvio «(CEE) n. 570/88» è sostituito da «(CE) n. 2571/97»;

2) All'articolo 1, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1993.

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° luglio 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(4) GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

(5) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

(6) GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

(7) GU L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

(8) GU L 332 del 4. 12. 1997, pag. 39.

(9) GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(10) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

(11) GU L 305 del 24. 11. 1997, pag. 24.