31998R2071

Regolamento (CE) n. 2071/98 del Consiglio del 28 settembre 1998 relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 30/09/1998 pag. 0002 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2071/98 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1998 relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (3), ha istituito un nuovo sistema di etichettatura delle carni bovine volto a fornire garanzie supplementari ai consumatori; che pare indispensabile informare questi ultimi di tale nuovo sistema mediante azioni specifiche sovvenzionate dalla Comunità;

considerando che per ottenere la massima efficacia dalle azioni succitate occorre prevedere la possibilità per la Commissione di ricorrere ad un'assistenza tecnica nei settori interessati;

considerando che è opportuno considerare le spese connesse con il finanziamento delle azioni e con l'assistenza tecnica, misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

considerando che il Consiglio può pronunciarsi in un secondo momento sulla parte della proposta relativa alle azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può finanziare azioni di comunicazione, da decidere di concerto con gli Stati membri, volte ad informare i consumatori sulle garanzie offerte dal regime di etichettatura delle carni bovine istituito dal regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, in particolare per la scelta dei mezzi di strategia, per la valutazione e la sorveglianza delle azioni, la Commissione può ricorrere all'assistenza tecnica di esperti nel campo della comunicazione in possesso di una conoscenza approfondita del settore delle carni bovine.

Articolo 3

Le spese connesse con il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 1 e con l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2 sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5).

La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La prima relazione è presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 149 del 17. 5. 1997, pag. 26 e GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 12.

(2) GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 171.

(3) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

(4) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 del 28. 6. 1995, pag. 1).

(5) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97 (GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25).