Regolamento (CE) n. 1965/98 del Consiglio del 9 settembre 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri di polisolfuro originari degli Stati Uniti d'America e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito
Gazzetta ufficiale n. L 255 del 17/09/1998 pag. 0001 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 1965/98 DEL CONSIGLIO del 9 settembre 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri di polisolfuro originari degli Stati Uniti d'America e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Con regolamento (CE) n. 617/98 (2) (in prosieguo denominato «regolamento del dazio provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di polimeri di polisolfuro (in prosieguo denominati «PPS») di cui al codice NC ex 4002 99 90, originari degli Stati Uniti d'America (in prosieguo denominati «Stati Uniti»). (2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione. (4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Sono state svolte visite di controllo presso i seguenti utilizzatori industriali di PPS: - Kömmerling Chemische Fabrik GmbH & Co., Pirmasens, Germania, - Chemetall GmbH, Francoforte sul Meno, Germania. (5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni. (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione nelle risultanze definitive. B. PRODOTTO IN OGGETTO E PRODOTTO SIMILE (7) Il produttore/esportatore statunitense ha chiesto che i PPS solidi fossero esclusi dall'inchiesta in corso. A tale riguardo, va osservato che la denuncia presentata dall'industria comunitaria e l'inchiesta svolta in seguito a detta denuncia non facevano distinzioni tra PPS liquidi e solidi, né riguardavano esplicitamente i PPS solidi. Dato che il mercato dei PPS liquidi è nettamente più vasto e che l'industria comunitaria produce solo PPS liquidi, l'inchiesta si è basata esclusivamente sulla situazione sui mercati statunitense e comunitario dei PPS liquidi. Tuttavia, dato che il regolamento del dazio provvisorio non faceva distinzioni tra PPS solidi e liquidi, le misure antidumping sono state applicate a tutti i PPS. Essendo risultato dall'inchiesta svolta dopo l'istituzione delle misure provvisorie che i PPS solidi sono un prodotto diverso, per le caratteristiche fisiche e tecniche, dai PPS liquidi, che hanno un'altra struttura molecolare, ed essendosi stabilito che i PPS solidi non possono essere convertiti in PPS liquidi, i PPS solidi sono stati esclusi dalla presente inchiesta. Non essendo state avanzate altre argomentazioni in proposito, si confermano le conclusioni di cui al punto 12 del regolamento del dazio provvisorio. C. DUMPING 1. Valore normale (8) Il produttore/esportatore ha chiesto che il valore normale fosse costruito per tutti i tipi di PPS, poiché la situazione particolare del mercato non consentiva un valido confronto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»), e ha dichiarato che questa situazione particolare era dovuta al fatto che il prodotto in questione veniva venduto in tutta una serie di segmenti di mercato negli Stati Uniti quali l'edilizia, i materiali sigillanti per vetri isolanti, l'industria aerospaziale e automobilistica, mentre nella CE era destinato prevalentemente al mercato dei materiali sigillanti per vetri isolanti. La richiesta è stata respinta, poiché il fatto che le vendite sul mercato interno e quelle all'esportazione vengano effettuate in segmenti di mercato diversi non costituisce una particolare situazione di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. (9) Il produttore/esportatore ha dichiarato inoltre che nel determinare il congruo margine di utile da utilizzare per la costruzione del valore normale si dovrebbe tener conto della particolare struttura dei PPS statunitensi e che detto margine dovrebbe basarsi unicamente sulle vendite effettuate da questo produttore sul mercato dei materiali sigillanti per vetri isolanti. La richiesta è stata respinta poiché, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, l'importo relativo agli utili deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore/esportatore oggetto dell'inchiesta, e non solo ad una parte della produzione e delle vendite, come sostiene il produttore in questione. (10) Non essendo state avanzate nuove argomentazioni in proposito, si confermano le altre risultanze di cui ai punti 13 e 14 del regolamento del dazio provvisorio. 2. Prezzi all'esportazione (11) In mancanza di nuove argomentazioni del produttore/esportatore sulla determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano le risultanze provvisorie di cui al punto 15 del regolamento del dazio provvisorio. 3. Confronto (12) Il produttore/esportatore ha chiesto nuovamente che i suoi prezzi all'esportazione in marchi tedeschi fossero adeguati per tener conto del fattore di conversione valutaria. Dopo aver riesaminato la richiesta, si è deciso di adeguare il prezzo all'esportazione in funzione delle conversioni valutarie, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, in quanto si era effettivamente verificata una fluttuazione prolungata del tasso di cambio del dollaro statunitense rispetto al marco tedesco. L'adeguamento è stato calcolato basandosi sul fatto che il produttore/esportatore disponeva di 60 giorni per riflettere detta fluttuazione nei tassi di cambio per le transazioni in questione. (13) Non essendo state avanzate nuove argomentazioni in merito al confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale, si confermano le altre risultanze di cui ai punti 16 e 17 del regolamento del dazio provvisorio. 4. Margine di dumping (14) In assenza di nuove argomentazioni riguardanti la determinazione del margine di dumping, si conferma il metodo descritto nei punti 19 e 20 del regolamento del dazio provvisorio. (15) Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è il seguente: - Morton International Inc., Chicago: 47,5 %. Poiché si ritiene che tale società rappresenti il 100 % della produzione statunitense del prodotto di cui trattasi, anche il margine di dumping residuo stabilito in via definitiva è del 47,5 %. D. PREGIUDIZIO 1. Prezzi di vendita sul mercato comunitario (16) Con riferimento al punto 28 del regolamento del dazio provvisorio, va sottolineato che, basandosi sulle informazioni disponibili all'epoca, si è riscontrato che per tutto il periodo in esame i prezzi applicati dal produttore/esportatore sul mercato comunitario sono diminuiti, in media, del 4 %. Tuttavia, dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, la Commissione ha potuto stabilire che il produttore/esportatore non aveva indicato né tutte le note di accredito rilasciate ai clienti con sede nella Comunità né i prezzi netti di vendita risultanti nell'elenco dettagliato delle transazioni contenuto nella sua risposta al questionario. Da queste note di accredito risultava che il produttore in questione aveva praticato sconti notevoli. (17) Se si considerano i prezzi netti di vendita adeguati in funzione di tutte le note di accredito, l'andamento dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, e dal produttore/esportatore a determinati grossi clienti con sede nella Comunità per tutto il periodo in esame denota che, contrariamente all'andamento dei prezzi indicato nel punto 28 del regolamento del dazio provvisorio, il produttore/esportatore ha diminuito i prezzi più di quanto abbia fatto l'industria comunitaria, iniziando nel 1996 con una riduzione del 10 %. Nello stesso anno, l'industria comunitaria ha ribassato i prezzi applicati agli stessi clienti del 6 %. All'inizio del 1997, il produttore/esportatore ha abbassato nuovamente i prezzi del 6 %, per una diminuzione globale del 16 %. 2. Sottoquotazioni dei prezzi (18) Di norma, per calcolare le sottoquotazioni dei prezzi la Commissione si serve dei prezzi di vendita applicati dal produttore/esportatore ai primi clienti indipendenti sul mercato comunitario, al netto di tutti i tipi di sconti o riduzioni. Successivamente, questi prezzi vengono confrontati con i prezzi di vendita corrispondenti dell'industria comunitaria, sempre al netto di tutti i tipi di sconti o riduzioni. Questa regola è stata applicata anche nel caso in oggetto. Per un accertamento accurato della sottoquotazione, i prezzi di vendita dei singoli tipi di PPS sono stati confrontati per Stato membro e per cliente. Di conseguenza, laddove certi tipi di PPS erano venduti in determinati Stati membri dal produttore/esportatore e non dal produttore comunitario, o viceversa, un valido confronto dei prezzi non è stato possibile e non avrebbe avuto alcun senso. (19) Nell'applicare il metodo descritto in precedenza non si è proceduto a una selezione arbitraria delle transazioni, contrariamente a quanto afferma il produttore/esportatore. In realtà, il 70 % del volume di tutte le transazioni del produttore/esportatore è stato confrontato con il 90 % delle operazioni effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, il che corrisponde ad un alto grado di rappresentatività per il calcolo delle sottoquotazioni. (20) Se si tiene conto delle note di accredito del produttore/esportatore ai clienti con sede nella Comunità, che riflettono la politica di riduzione dei prezzi praticata da detto produttore, si ottengono margini di sottoquotazione riveduti compresi tra lo 0,5 e il 36 % a seconda del cliente, del tipo di PPS e della transazione, per una media del 3,7 %. 3. Situazione dell'industria comunitaria (21) Il produttore/esportatore ha dichiarato che la Commissione non aveva potuto stabilire correttamente il pregiudizio in quanto, durante il periodo in esame, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 5 % e sono stati effettuati investimenti per aumentarne la capacità di produzione del 28 %. Il produttore/esportatore ha dichiarato altresì che la quota di mercato dell'industria comunitaria, che nel 1988 era solo del 4 %, aveva registrato un notevole incremento. (22) A tale riguardo, va osservato che l'industria comunitaria ha cominciato a produrre PPS nella Comunità nel 1991. Pertanto, è normale che determinati indicatori economici quali la produzione, la capacità di produzione, le vendite e la quota di mercato abbiano registrato, nel complesso, un'evoluzione positiva dal 1991 in poi. Inoltre, il volume del consumo è aumentato del 5 % durante il periodo dell'inchiesta e gli investimenti necessari per incrementare la capacità di produzione sono stati estremamente contenuti. Per di più, l'inchiesta ha confermato che, nell'intero periodo in esame, la redditività dell'industria comunitaria è stata molto negativa a causa dei prezzi di vendita eccessivamente bassi. 4. Conclusione (23) In considerazione di quanto precede, si ritiene che il produttore/esportatore non abbia fornito elementi di prova sufficienti per invalidare le conclusioni provvisorie relative al pregiudizio (punti 24-45 del regolamento del dazio provvisorio). Per contro, le conclusioni raggiunte dopo la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio riguardo ai prezzi all'esportazione, da cui risulta una notevole sottoquotazione dei prezzi, corroborano le conclusioni provvisorie, che pertanto sono confermate. E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria (24) Sul mercato comunitario esistono soltanto due fornitori. L'industria comunitaria non è in grado di soddisfare interamente la domanda comunitaria, mentre la capacità di produzione del produttore/esportatore è superiore a detta domanda. Inoltre, un certo numero di grossi utilizzatori presenti sul mercato ha bisogno di un volume di PPS superiore a quello che può fornire l'industria comunitaria. Considerate questa situazione e la politica praticata dal produttore/esportatore in materia di prezzi, si è rilevato che l'industria comunitaria incontrava particolari difficoltà nei negoziati sui prezzi. (25) Il fatto che le grosse industrie utilizzatrici debbano ricorrere al produttore/esportatore per procurarsi parte dei PPS necessari fa sì che la concorrenza sul mercato comunitario sia praticamente inesistente e permette al produttore/esportatore di ottenere prezzi più alti per questa parte del consumo comunitario. Ciò dimostra che la pressione al ribasso esercitata sui prezzi dell'industria comunitaria non può essere attribuita integralmente alla media relativamente bassa dei margini di sottoquotazione determinati più sopra. In realtà, per valutare la reale portata della tendenza al ribasso basta circoscrivere la determinazione delle sottoquotazioni alla parte di mercato per la quale i due fornitori si trovano in concorrenza. In tal modo, si ottiene un margine di sottoquotazione nettamente superiore a quello determinato basandosi su tutte le importazioni. (26) Il produttore/esportatore, quindi, ha potuto mantenere e persino aumentare la sua quota di mercato. Sebbene il valore del consumo sia diminuito dell'1 % tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta, il produttore/esportatore è riuscito ad aumentare del 2 % la sua quota di mercato in termini di valore, contemporaneamente ad una diminuzione del 6 % della quota dell'industria comunitaria. (27) In base a questi elementi, si può concludere che le importazioni in dumping a basso prezzo hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria, riducendone gli utili e arrecandole quindi un notevole pregiudizio. 2. Concorrenza dei prodotti sostitutivi, andamento del consumo (28) Secondo il produttore/esportatore, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il mercato del prodotto in questione costituisce un segmento a parte all'interno di un mercato più vasto per i polimeri alternativi. Quest'ultimo avrebbe avuto un'incidenza notevole sulla domanda e sui prezzi dei PPS, poiché gli utilizzatori potevano agevolmente passare dai PPS ad altri polimeri in caso di superamento di una certa soglia di prezzi dei PPS. Alcuni utilizzatori di PPS hanno dichiarato che, durante il periodo in esame, la domanda di sigillanti a base di poliuretano, principali concorrenti dei PPS, aveva fatto salire dal 9 al 12 % la loro quota del mercato comunitario dei sigillanti. (29) Nonostante l'asserito incremento del consumo di prodotti sostitutivi, si è concluso che la loro concorrenza aveva avuto tutt'al più un impatto molto limitato sulla situazione dell'industria comunitaria. Sebbene il consumo di sigillanti a base di poliuretano sia aumentato del 3 %, l'incremento in volume del consumo di PPS è stato superiore. Inoltre, i prodotti sostitutivi inciderebbero sul consumo di PPS solo se il rincaro del prezzo di questi ultimi superasse una certa soglia. Il ribasso dei prezzi dei PPS dimostra che ciò non si è verificato. Per di più, per passare dai PPS ad altri sigillanti a base di polimeri occorrono investimenti piuttosto ingenti, che verrebbero probabilmente ammortizzati mediante un notevole aumento del prezzo dei sigillanti a base di polimeri diversi dai PPS. (30) Il produttore/esportatore ha contestato le conclusioni provvisorie sul consumo comunitario di PPS affermando che, tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta (marzo 1997), il mercato aveva dato segni di crescita sostenuta. Inoltre, sempre secondo il produttore/esportatore, la perdita del 20 % in valore delle vendite dell'industria comunitaria registrata nel 1996 era dovuta ad una breve stasi dell'attività dell'industria edilizia. (31) A tale riguardo, va osservato che è contraddittorio sostenere che il consumo di PPS ha registrato un incremento sostenuto, che vi è stata una concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi e che il calo delle vendite dell'industria comunitaria è dovuto ad una breve stasi dell'attività dell'industria edilizia. In realtà, l'inchiesta ha dimostrato che la capacità eccessiva dell'industria degli isolanti per vetri, principale mercato dei PPS nella Comunità, aveva provocato lievi diminuzioni e lievi aumenti del consumo, come risulta dall'andamento registrato tra il 1994 e il marzo 1997. Si è ritenuto tuttavia che, essendo la stessa per tutti gli operatori, la congiuntura del mercato avrebbe dovuto avere effetti analoghi su tutti. (32) L'inchiesta ha smentito questa tesi. Infatti, nonostante il calo delle vendite dell'industria comunitaria registrato nel 1996, nello stesso anno il volume e il valore delle vendite del produttore/esportatore sono aumentati rispettivamente dell'8 e del 6 % rispetto al 1995, con un incremento della sua quota di mercato, in volume e in valore, rispettivamente del 5 e del 6 %. A quest'evoluzione ha fatto riscontro una diminuzione della quota di mercato della Comunità in termini di volume (- 16 %) e di valore (- 25 %). (33) Contrariamente a quanto afferma il produttore/esportatore, il calo del 20 % in valore delle vendite effettuate dall'industria comunitaria tra il 1994 e il 1996 non può essere attribuito al ristagno dell'attività dell'industria edilizia. L'andamento del consumo è stato positivo tra il 1994 e il 1996. Inoltre, l'inchiesta ha confermato le conclusioni di cui al punto 34 del regolamento del dazio provvisorio, in particolare il fatto che, anziché ordinare PPS all'industria comunitaria, nel 1996 uno dei principali clienti aveva scelto di ricorrere interamente alle forniture a basso prezzo del produttore/esportatore. (34) Nel 1996, quindi, la quota di mercato comunitario dell'industria comunitaria è scesa a livelli minimi in termini di volume e di valore. La quota di mercato in termini di volume è aumentata nuovamente solo alla fine del periodo dell'inchiesta mentre, a causa dei prezzi applicati dal produttore/esportatore, alla fine del periodo dell'inchiesta si era perso il 6 % del valore del mercato rispetto al 1994. Inoltre, se si considera che in questo periodo il consumo è aumentato del 5 % (838 tonnellate), il produttore/esportatore si è assicurato la maggior parte delle nuove ordinazioni (circa tre quarti). 3. Conclusioni (35) Le affermazioni del produttore/esportatore relative alla causa del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria sono state giudicate infondate. A mano a mano che proseguiva l'inchiesta, si è riscontrato invece che la sottoquotazione è stata ancora più pregiudizievole a causa dei prezzi applicati dal produttore/esportatore agli utilizzatori con sede nella Comunità. Pertanto, in assenza di nuove argomentazioni concrete connesse alle risultanze di cui ai punti 47-61 del regolamento del dazio provvisorio, si conferma la conclusione provvisoria, secondo la quale gli elevati volumi di PPS a prezzi di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria e gli eventuali effetti negativi dovuti ad una variazione del consumo non sono tali da eliminare il nesso causale. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Industria comunitaria (36) Alcune parti interessate hanno dichiarato che il produttore comunitario è risultato competitivo e vitale e che, anche se non si istituissero misure antidumping, la sua produzione di PPS non cesserebbe, in particolare a causa degli investimenti fatti e degli sviluppi positivi previsti sul mercato comunitario. (37) L'inchiesta ha rivelato che, nel periodo in esame, le condizioni del mercato non erano buone, in quanto i prezzi di rivendita erano inferiori ai costi relativi di produzione e le perdite finanziarie accumulate non potevano essere sostenute in eterno dall'industria comunitaria. Nel caso in oggetto, nonostante la sua vitalità strutturale e la sua competitività, l'industria comunitaria, che è l'operatore di minore importanza sul mercato comunitario, trarrebbe vantaggio da un miglioramento della situazione del mercato solo se si ripristinassero condizioni effettive di concorrenza. 2. Ripercussioni sull'occupazione (38) Gli importatori collegati al produttore/esportatore hanno dichiarato altresì che la Commissione non aveva tenuto conto dell'incidenza dell'istituzione delle misure antidumping sulla loro attività, paragonabile a quella dell'industria comunitaria. (39) Si è accertato che, per tutto il periodo dell'inchiesta, il numero di dipendenti dell'industria comunitaria direttamente impiegati nella produzione e nella vendita di PPS era diminuito del 7 %. Basandosi sui punti 67 e 68 del regolamento del dazio provvisorio, si è concluso che la mancata istituzione delle misure non causerebbe soltanto una riduzione dell'occupazione diretta, ma metterebbe in pericolo anche un gran numero di posti di lavoro nei settori collegati. Si ricorda inoltre che le misure proposte non sono tali da escludere il produttore/esportatore dal mercato comunitario. Si ritiene pertanto che esse non avrebbero ripercussioni indebite sull'occupazione nelle società di vendita collegate della Comunità che, in ogni caso, è inferiore a quella dell'industria comunitaria. 3. Interesse degli utilizzatori comunitari (40) Gli importatori collegati al produttore/esportatore hanno affermato che, secondo gli utilizzatori, le misure antidumping avrebbero un impatto negativo sui loro costi e prezzi e comprometterebbero il fragile equilibrio esistente tra PPS e prodotti sostitutivi. (41) L'inchiesta ha rivelato che il livello di prezzi al di sopra del quale gli utilizzatori potrebbero essere indotti a passare dai PPS ai polimeri alternativi è determinato dai seguenti fattori: tecnicamente parlando, il PPS è il polimero più adatto per isolare i vetri; si tratta di un polimero facile da lavorare e che costituisce un sigillante estremamente affidabile per queste applicazioni; lo strato di PPS necessario per isolare il vetro ha un volume inferiore del 25 % a quello dei prodotti alternativi quali il poliuretano. Di conseguenza, è probabile che il consumo di PPS diminuirebbe solo se l'aumento dei prezzi attuali di questi prodotti fosse superiore al 20 %. (42) Inoltre, come si è detto nel punto 29, per produrre altri sigillanti a base di polimeri in sostituzione dei PPS occorrerebbero investimenti ingenti, che farebbero sicuramente aumentare il prezzo di rivendita sul mercato comunitario. Si ritiene pertanto che il livello delle misure proposte non sia tale da indurre gli utilizzatori a passare dai PPS ad altri polimeri. (43) L'impatto negativo dei dazi antidumping sulle attività degli utilizzatori dovrebbe essere rapportato al livello superiore di prezzi che prevaleva sul mercato comunitario quando esisteva un unico fornitore, vale a dire il produttore/esportatore. In primo luogo, non sembra probabile che l'aumento dei prezzi nella Comunità corrisponda all'intero importo del dazio antidumping, dato che l'industria comunitaria beneficerebbe anche di un incremento del volume delle vendite. In secondo luogo, come si è già detto, l'esperienza acquisita dopo l'ingresso del produttore comunitario sul mercato dimostra che l'eventuale ritorno ad una situazione di monopolio sul mercato comunitario avrebbe ripercussioni negative anche sui prezzi di vendita. Questo stato di cose potrebbe verificarsi nuovamente se l'industria comunitaria fosse costretta a lasciare il mercato a causa del pregiudizio arrecato dalle pratiche di dumping del produttore/esportatore. (44) In base ai fatti e alle considerazioni suddetti si ritiene che, malgrado l'istituzione delle misure antidumping, la presenza di due fornitori sul mercato comunitario risulterebbe, a lungo termine, nettamente vantaggiosa per gli utilizzatori. (45) Uno degli utilizzatori ha fatto presente, fra l'altro, che l'istituzione di dazi antidumping avrebbe provocato un aumento dei prezzi, mettendo a repentaglio la competitività non solo all'interno della Comunità, ma anche sui mercati di esportazione come l'Asia. Per quanto riguarda il mercato comunitario, si è dichiarato che i dazi antidumping faranno sì che determinati utilizzatori si trovino in una posizione vantaggiosa rispetto ad altri, poiché detti dazi danneggeranno maggiormente coloro che si rifornivano principalmente presso il produttore/esportatore. Ciò vale soprattutto per il principale utilizzatore del mercato comunitario. Pertanto, la concorrenza fra i vari utilizzatori risulterebbe falsata. (46) Per quanto riguarda la prima argomentazione, va ricordato che i dazi antidumping non possono incidere sulla competitività delle esportazioni nei paesi terzi, in quanto o non sono esigibili perché il prodotto in questione viene importato in regime di perfezionamento attivo o vengono rimborsati perché il prodotto è riesportato tale quale o incorporato in un altro prodotto. L'onere amministrativo supplementare che ne conseguirebbe non può essere considerato un argomento valido contro l'istituzione di dazi antidumping. Per quanto riguarda la dipendenza dai PPS importati, si ritiene che gli utilizzatori abbiano deciso di ricorrere a più fonti di approvvigionamento in funzione dei loro singoli interessi, a prescindere da qualsiasi considerazione antidumping. Pertanto, non ci si può basare su una decisione individuale di tal genere per valutare l'interesse generale degli utilizzatori. (47) Si è affermato altresì che l'istituzione di dazi antidumping potrebbe causare una penuria di prodotti se il principale fornitore, ossia il produttore/esportatore, si ritirasse dal mercato o ricominciasse a vendere il prodotto finale contenente PPS. La prima eventualità sembra molto improbabile, visto che la Comunità rappresenta il principale mercato del produttore/esportatore. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, il produttore/esportatore potrebbe ricominciare a vendere il prodotto finale indipendentemente dall'istituzione di dazi sui PPS. Tuttavia, nulla fa ritenere che il produttore/esportatore disponga di una capacita di produzione sufficiente per rifornire il più vasto mercato del mondo, quello comunitario, di sigillanti a base di PPS utilizzati principalmente per isolare i vetri. 4. Conclusioni (48) A parte quanto precede, non sono state presentate nuove prove o richieste in relazione all'inchiesta sull'interesse della Comunità. Si conferma quindi che non esistono motivi impellenti tali da dimostrare che l'istituzione delle misure antidumping nell'ambito del presente procedimento non è nell'interesse della Comunità. G. MISURE ANTIDUMPING 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (49) Le misure definitive dovrebbero impedire che le importazioni in dumping dagli Stati Uniti causino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Pertanto, i margini di dumping stabiliti facendo riferimento ai punti 82 e 83 del regolamento del dazio provvisorio sono stati ricalcolati in base alle risultanze riguardanti i prezzi di rivendita del produttore/esportatore sul mercato comunitario. (50) Per quanto riguarda il punto 82 del regolamento del dazio provvisorio, si e confermato che l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping dovrebbe portare i prezzi delle importazioni a un livello sufficiente per consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi costi di produzione e di realizzare un margine di utile ragionevole sulle vendite. (51) Il produttore/esportatore ha obiettato che il margine di utile del 9 % utilizzato nella fase provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio non era stato debitamente giustificato e che i calcoli erano stati effettuati in base ad un campione di transazioni selezionato arbitrariamente, che induceva a concludere che il produttore/esportatore aveva venduto sottocosto. I valori utilizzati in determinate transazioni erano stati sottovalutati, facendo sì che la Commissione arrivasse ad un margine di pregiudizio troppo elevato. (52) Si ritiene che questo minimo margine di utile consenta all'industria comunitaria di effettuare investimenti a lungo termine e di recuperare le perdite accumulatesi negli ultimi anni. Inoltre, si tratta di un margine di utile ragionevole, che l'industria comunitaria potrebbe aspettarsi di realizzare in assenza del pregiudizio causato dal dumping. In mancanza di elementi di prova tali da dimostrare che il margine scelto era troppo elevato, e considerando che era nettamente inferiore al margine di utile che il produttore/esportatore ritiene opportuno applicare per costruire il valore normale negli Stati Uniti, si conferma il margine del 9 %. Per quanto riguarda la selezione delle transazioni di vendita, è stata riproposta l'argomentazione addotta per la determinazione della sottoquotazione, alla quale si è replicato nel punto 19. (53) I livelli di eliminazione del pregiudizio determinati per ciascun tipo di PPS sono stati confrontati con i prezzi di vendita dei tipi di prodotto corrispondenti originari degli Stati Uniti al livello degli utilizzatori industriali, tenendo in considerazione tutti gli sconti. La differenza positiva, espressa in percentuale del valore netto cif frontiera comunitaria delle transazioni confrontate, e risultata del 13,2 %. 2. Forma e livello delle misure provvisorie (54) In base alle precedenti conclusioni sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso causale e sull'interesse della Comunità, si sono determinati la forma e il livello delle misure antidumping necessarie per eliminare le distorsioni commerciali provocate dagli effetti pregiudizievoli del dumping e per ripristinare condizioni effettive di concorrenza sul mercato comunitario. 1. Livello delle misure antidumping (55) Poiché il margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base il livello delle misure è stato determinato in base al margine di pregiudizio. 2. Impegni (56) Dopo aver ricevuto le comunicazioni definitive, il produttore/esportatore ha offerto un impegno in materia di prezzi. Avendo esaminato l'offerta, si è riscontrato che gli aumenti di prezzi contenuti negli impegni non bastavano per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e, pertanto, non erano conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Inoltre, gli impegni in materia di prezzi non sono adatti alla struttura duopolistica di approvvigionamento del mercato comunitario. Per di più, i PPS originari degli Stati Uniti sono importati in tutta una serie di tipi e imballaggi e venduti ai clienti con sede nella Comunità a condizioni diverse che incidono considerevolmente sui prezzi d'importazione e di rivendita. Ciò rende praticamente impossibile sorvegliare l'osservanza degli impegni in materia di prezzi. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso, previa consultazione, che non poteva accettare l'impegno in materia di prezzi e ne ha informato il produttore/esportatore. 3. Dazio antidumping definitivo (57) In considerazione di quanto precede, si deve istituire un dazio ad valorem definitivo del 13,2 % sulle importazioni di PPS originari degli Stati Uniti d'America. H. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (58) Considerate l'entità dei margini di dumping stabiliti per i produttori/esportatori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per le transazioni riguardanti il prodotto in oggetto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri di polisolfuro liquidi originari degli Stati Uniti d'America. Il prodotto in questione è classificato al codice NC ex 4002 99 90 (codice Taric: 4002 99 90 * 11). Il presente regolamento non si applica ai polimeri di polisolfuro solidi di cui al codice NC ex 4002 99 90 (codice Taric: 4002 99 90 * 19). 2. Ai fini del presente regolamento, l'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 13,2 %. Articolo 2 Gli importi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 617/98 vengono riscossi definitivamente, tranne quelli depositati per le importazioni di polimeri di polisolfuro solidi, che vengono svincolati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18). (2) GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 25.