31998R1957

Regolamento (CE) n. 1957/98 della Commissione del 15 settembre 1998 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 1998 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 16/09/1998 pag. 0003 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1957/98 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1998 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 1998 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che i regolamenti del Consiglio (CE) n. 390/97 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/97 (5), (CE) n. 392/97 (6), (CE) n. 394/97 (7), (CE) n. 395/97 (8), modificato dal regolamento (CE) n. 2429/97 (9), (CE) n. 396/97 (10), (CE) n. 398/97 (11), (CE) n. 400/97 (12), (CE) n. 402/97 (13), (CE) n. 404/97 (14), (CE) n. 406/97 (15) e (CE) n. 407/97 (16) hanno stabilito a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96;

considerando che i regolamenti del Consiglio (CE) n. 45/98 (17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 (18), (CE) n. 47/98 (19), (CE) n. 49/98 (20), (CE) n. 50/98 (21), (CE) n. 51/98 (22), (CE) n. 53/98 (23), (CE) n. 55/98 (24), (CE) n. 57/98 (25), (CE) n. 59/98 (26), (CE) n. 61/98 (27), (CE) n. 62/98 (28), (CE) n. 63/98 (29) e (CE) n. 65/98 (30), modificato dal regolamento (CE) n. 1283/98 (31), hanno stabilito i contingenti di cattura per alcuni stock ittici nel 1998;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente; che, nei limiti indicati in detto articolo, la Commissione aumenterà il contingente 1998 dei quantitativi riportati;

considerando che, secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 1997 alcuni Stati membri hanno effettuato catture eccedenti gli sbarchi consentiti; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 1998 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 1997 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 1998 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 390/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 45/98 e (CE) n. 62/98 del Consiglio sono aumentati o ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

(4) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

(5) GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.

(6) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 57.

(7) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 69.

(8) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 71.

(9) GU L 337 del 9. 12. 1997, pag. 1.

(10) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 74.

(11) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 83.

(12) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 92.

(13) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 101.

(14) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 110.

(15) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 119.

(16) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 133.

(17) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

(18) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

(19) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 58.

(20) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 70.

(21) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 72.

(22) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 75.

(23) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 84.

(24) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 93.

(25) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 102.

(26) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 111.

(27) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 119.

(28) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 121.

(29) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 136.

(30) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 145.

(31) GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>