31998R1948

Regolamento (CE) n. 1948/98 della Commissione dell'11 settembre 1998 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 15/09/1998 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1948/98 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 1998 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 47/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997 (3), che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 luglio 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1998.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di questi navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 58.