31998R1804

Regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio del 14 agosto 1998 che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 20/08/1998 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1804/98 DEL CONSIGLIO del 14 agosto 1998 che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a decorrere dal 1° giugno 1998 gli Stati Uniti d'America hanno deciso di introdurre una misura di salvaguardia sotto forma di restrizione quantitativa alle importazioni di glutine di frumento provenienti, tra l'altro, dalla Comunità;

considerando che questa misura danneggia considerevolmente i produttori comunitari interessati e compromette l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dall'accordo OMC; che il contingentamento limiterà in modo significativo le esportazioni comunitarie di glutine di frumento verso gli Stati Uniti d'America con una perdita di almeno 13,65 milioni di ecu all'anno;

considerando che le consultazioni tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità, avviate ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, non hanno avuto esito soddisfacente;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, i membri esportatori interessati hanno facoltà di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti, a condizione che il consiglio per gli scambi di merci non disapprovi la misura;

considerando che è opportuno che la sospensione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti sia applicata nel medesimo settore; che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 costituiscono prodotti agricoli;

considerando che l'imposizione di un contingente tariffario con dazio di 5 ecu/t per 2 730 000 t di residui della fabbricazione di amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America importati annualmente nella Comunità rappresenta una concessione commerciale sostanzialmente equivalente; che è opportuno stabilire un dazio autonomo per garantire il rispetto del contingente;

considerando che la Comunità ha trasmesso avviso scritto di siffatta sospensione al consiglio per gli scambi di merci il 29 luglio 1998; che il consiglio per gli scambi di merci non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicato il giudizio di compatibilità con l'accordo OMC della misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti d'America; che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, la sospensione andrebbe applicata dal 1° giugno 2001 e fino alla revoca della misura di salvaguardia degli Stati Uniti d'America; che la sospensione andrebbe applicata immediatamente qualora l'organismo di conciliazione dell'OMC decidesse che l'azione di salvaguardia degli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC;

considerando che è opportuno prevedere un riesame del presente regolamento alla luce dell'evoluzione che si registrerà in particolare sul mercato del glutine di frumento negli Stati Uniti d'America;

considerando che disposizioni d'applicazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 è fissato a 50 ecu/t.

2. Ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America non si applica l'aliquota convenzionale del dazio.

Articolo 2

1. È aperto un contingente tariffario annuale, riferito al periodo dal 1° giugno al 31 maggio, per l'importazione di 2 730 000 t di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio applicabile al contingente è di 5 ecu/t.

Articolo 3

La libera circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1 può essere subordinata alla presentazione di una prova dell'origine.

Articolo 4

Non appena sono state importate 2 730 000 t di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco - corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 5, le disposizioni necessarie per sospendere l'aliquota del dazio e applicare l'esenzione.

Articolo 5

La Commissione adotta le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 6

Se necessario, le modifiche del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il presente regolamento è applicabile:

- dal 1° giugno 2001; oppure, se precedente,

- dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organismo di conciliazione dell'OMC ha deciso che la misura di salvaguardia imposta dagli Stati Uniti d'America è incompatibile non l'accordo OMC

e fino a quando gli Stati Uniti d'America revocano la misura di salvaguardia in parola. Ove si verifichi la seconda ipotesi, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui precisa la data della decisione dell'organismo di conciliazione dell'OMC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 agosto 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).