31998R1742

Regolamento (CE) n. 1742/98 della Commissione del 5 agosto 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e che accetta gli impegni proposti da alcuni esportatori in relazione a tali importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 06/08/1998 pag. 0016 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 1742/98 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e che accetta gli impegni proposti da alcuni esportatori in relazione a tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare gli articoli 7 e 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 7 novembre 1997, la Commissione ha reso nota, con una comunicazione (di seguito indicata come l'«avviso di apertura») pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di pannelli duri originari di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dai seguenti produttori comunitari: Atex Werke GmbH & Co., Funder Industrie GmbH, Hornitex Werk GmbH, Isoroy SA, Silva Srl, Suomen Kuitulevy OY, Swanboard AB e Techboard Ltd. Queste imprese realizzano una quota molto rilevante della produzione comunitaria del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio che, dopo un attento esame, sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping.

(2) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i denunzianti, i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e gli utilizzatori e fornitori comunitari, offrendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito.

(3) Alcuni produttori/esportatori dei paesi interessati, produttori comunitari denunzianti, utilizzatori e importatori della Comunità hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto domanda entro il termine stabilito e hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite hanno ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da cinque produttori comunitari denunzianti, due società brasiliane, un importatore collegato ad una delle società brasiliane, due società bulgare, una società estone, una società lettone e una società ad essa collegata insediata in Lettonia, una società lituana, sei società polacche e una società russa. La Commissione ha ricevuto risposte significative e complete anche da sei importatori comunitari indipendenti.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti

Germania:

- Atex Werke GmbH & Co., Grafenau;

Francia:

- Tarnaise des Panneaux SA (Groupe Isoroy SA), Castres,

- Saborec SA (Groupe Isoroy SA), Strasbourg;

Italia:

- Silva Srl, S. Michele Mondovi;

Finlandia:

- Suomen Kuitulevy OY (Finnish Fibreboard Ltd), Heinola;

Regno Unito:

- Techboard Ltd., Ebbw Vale.

b) Produttori/esportatori

Brasile:

- Duratex SA, São Paulo,

- Eucatex SA, São Paulo;

Bulgaria:

- Fazerles AD, Silistra.

- Lessoplast AD, Trojan;

Estonia:

- AS Repo Vabrikud, Püssi;

Lettonia:

- AS «Bolderâja», Riga,

- AS «Grîva-B», Riga (società collegata a AS Bolderâja);

Lituania:

- JSC Grigiskes, Grigiskes;

Polonia:

- Alpex-Karlino SA, Karlino,

- Zaklady Plyt Pilsniowych w Czarnej Wodjie, Czarna Woda,

- Ekoplyta S. A., Czarnkow,

- Zaklady Plyt Pilsniowych SA w Przemyslu, Przemysl,

- Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilsniowych SA, Koniecpol,

- Zaklady Plyt Pilsniowych SA w Krosnie Odrzanskim, Krosno Odrzanskie.

c) Importatori

- Duratex Europe GmbH (related to Duratex SA),

- Lord Forest Products Ltd, UK.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 30 settembre 1997 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 30 settembre 1997.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(7) I prodotti oggetto del presente procedimento sono i pannelli duri, definiti come pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici e con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3, attualmente classificabili ai codici NC 4411 11 00 ed ex 4411 19 00.

(8) I pannelli duri si ottengono esclusivamente con un processo di produzione detto «a umido» (per distinguerlo dalla produzione a secco descritta oltre). Una caratteristica di questi pannelli, dovuta al processo a umido, è che allo stato grezzo presentano sulla superficie inferiore l'impronta del traliccio sul quale lo strato di fibra di legno viene steso prima di essere introdotto nella pressa. Nel prodotto lavorato questa superficie ruvida può essere stata eliminata dai successivi processi di levigatura o rifinitura. La superficie superiore, a diretto contatto con la lastra della pressa, è normalmente liscia.

I pannelli duri hanno di solito una massa volumica (densità) variante tra 0,85 e 1,05 g/cm3 e uno spessore che oscilla tra 1,8 e 6,0 mm.

Essi sono utilizzati per lo più nella fabbricazione di mobili, nell'industria delle costruzioni e in quella automobilistica, per il rivestimento di porte e per la fabbricazione di contenitori per l'imballaggio, soprattutto di frutta e verdura.

(9) Alcuni importatori e utilizzatori hanno chiesto di annoverare nella gamma dei prodotti oggetto del procedimento i pannelli di fibre fabbricati a secco quali i pannelli a densità media e alta (MDF/HDF), i pannelli truciolari e il compensato poiché, secondo loro, si tratterebbe dello stesso prodotto. È stata perciò esaminata l'opportunità d'includere detti prodotti nell'analisi delle pratiche di dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e si è giunti all'esito seguente.

a) Pannelli di fibre a densità media e alta (in appresso denominati «pannelli MDF/HDF»)

(10) La richiesta d'includere questi prodotti nel procedimento si basava sul fatto che anch'essi possono presentare una densità superiore a 0,8 g/cm3 e che per le loro caratteristiche fisiche e l'uso cui sono destinati sembrano essere molto simili ai pannelli duri.

La Commissione ha constatato tuttavia l'esistenza di notevoli differenze tra i pannelli duri e i pannelli MDF/HDF.

i) Processo di produzione e conseguenti caratteristiche fisiche e chimiche dei prodotti e loro uso

(11) I pannelli MDF/HDF si ottengono con un processo di produzione a secco diverso da quello a umido utilizzato per la produzione di pannelli duri. Benché il processo produttivo non sia di per sé un fattore determinante nella definizione dell'ambito dell'indagine, i due suddetti processi di produzione conferiscono al prodotto caratteristiche fisiche diverse; nel processo a secco infatti entrambe le superfici dei pannelli escono dalle presse con l'aspetto dato loro dalle lastre utilizzate, che normalmente è liscio.

(12) Il processo di produzione dei pannelli MDF/HDF determina inoltre proprietà fisiche e meccaniche diverse da quelle dei pannelli duri. La più importante differenza chimica è data dalla necessità di impiegare resine nel processo a secco.

In questa tecnica, alle fibre di legno seccate devono essere aggiunte resine termoindurenti per favorire il processo di aggregazione nella pressa. Nel metodo a umido, usato per ottenere pannelli duri, si tende, invece, a non aggiungere resine perché sarebbero sciacquate via con l'acqua della pressa. La quantità massima di resina che può essere trattenuta nei pannelli duri lavorati a umido non è superiore a un decimo della resina contenuta in un normale pannello MDF, pari di solito al 13 % circa. È chiaro pertanto che vi sono notevoli differenze chimiche tra i pannelli duri e i pannelli di fibre.

(13) I pannelli duri, inoltre, hanno normalmente una densità pari a 0,85-1,05 g/cm3, mentre quella dei pannelli MDF/HDF è per lo più inferiore a 0,80 g/cm3, anche se la variante HDF ha una densità superiore a 0,80 g/cm3. Nonostante questa analogia, i pannelli HDF sono un prodotto distinto dai pannelli duri, non solo a causa delle caratteristiche chimiche summenzionate, comuni a tutti i pannelli lavorati a secco, ma anche per le diverse caratteristiche fisiche, quali lo spessore medio, che incidono sull'uso finale cui sono destinati, come viene illustrato oltre.

I pannelli duri sono fabbricati con uno spessore che varia tra 1,8 e 6,0 mm, mentre la grande maggioranza dei pannelli HDF/MDF ha uno spessore superiore a 7-8 mm, benché sia tecnicamente possibile fabbricarne con uno spessore ridotto fino a 1,8 mm.

(14) Le caratteristiche dei due diversi processi di produzione fanno sì che i pannelli duri abbiano allo stato grezzo una superficie liscia e una ruvida con un'impronta a traliccio, mentre i pannelli MDF/HDF hanno due superfici lisce anche allo stato grezzo. Queste differenze hanno determinate conseguenze sull'impiego dei pannelli. Ad esempio, l'industria d'imballaggio della frutta preferisce utilizzare pannelli duri, non solo perché la superficie ruvida agevola l'accatastamento delle casse di frutta, che non scivolano così durante il trasporto, ma anche perché la maggior parte dei pannelli MDF sottili emettono formaldeide in quantità ritenute inappropriate all'imballaggio di alimenti.

Inoltre, i pannelli di fibre lavorati a secco tendono ad essere più fragili di quelli duri dello stesso spessore. La maggiore flessibilità dei pannelli duri è un fattore importante negli impieghi in cui i pannelli devono essere modellati in una forma precisa, come ad esempio nella costruzione di automobili e camper.

I pannelli di fibre lavorati a secco sono pertanto solo parzialmente interscambiabili con i pannelli duri, e solo per quanto riguarda il tipo sottile, cioè di spessore inferiore a 6 mm. I pannelli duri sono utilizzati principalmente per i rivestimenti delle porte, la fabbricazione di mobili (pannelli posteriori di armadi, fondi di cassetti e strutture di divani), cornici, contenitori di frutta e verdura e nell'industria automobilistica. Gli impieghi per cui vengono utilizzati i pannelli MDF sottili sono in qualche caso gli stessi dei pannelli duri, principalmente nei settori dei pannelli posteriori per mobili, dei fondi per cassetti e delle cornici per quadri. Tuttavia, i pannelli duri non sono usati in quella che rappresenta l'applicazione principale dei pannelli HDF, cioè come elemento di base dei listelli di legno da parquet.

ii) Andamento del consumo

(15) La scarsa interscambiabilità tra i pannelli duri e i pannelli MDF/HDF è dimostrata anche dal fatto che la recente forte espansione del mercato dei pannelli MDF/HDF non è avvenuta a spese del settore dei pannelli duri. Le vendite di questi ultimi sono aumentate del 20 % dal 1993.

iii) Conclusioni

(16) In base alle considerazioni che precedono, si conclude che i pannelli duri e i pannelli MDF/HDF non si possono considerare come un unico e medesimo prodotto ai fini della presente inchiesta.

b) Compensato

(17) Come i pannelli MDF/HDF, anche il compensato appartiene alla famiglia dei pannelli di legno ed è costituito da strati di legno incollati tra loro. Si tratta di un prodotto di gamma elevata in termini di qualità e prezzo. Il compensato, in quanto costituito di strati di legno incollati tra loro, non è un pannello di fibre e le sue caratteristiche fisiche differiscono fortemente da quelle dei pannelli duri. Benché abbiano talvolta lo stesso uso finale e siano utilizzati in questi casi come sostituti, il compensato e i pannelli duri non possono, per le loro caratteristiche fisiche, essere considerati come un unico e medesimo prodotto. Il compensato non è stato pertanto incluso nell'inchiesta.

c) Pannelli truciolari

(18) Come i pannelli MDF/HDF, anche i pannelli truciolari appartengono alla famiglia dei pannelli di legno e sono formati di trucioli di legno pressati insieme dopo essere stati impregnati con una resina sintetica termoindurente. I trucioli sono pezzetti di legno tagliati e non defibrati e i pannelli truciolari, di conseguenza, non sono altrettanto flessibili né possiedono la stessa capacità d'incurvatura dei pannelli duri. Anche la qualità della loro superficie non è paragonabile a quella dei pannelli duri.

Benché in casi limitati l'impiego finale del truciolato possa coincidere con quello dei pannelli duri, ad esempio nella fabbricazione di pannelli posteriori per taluni tipi di mobili, i pannelli duri e i pannelli truciolari non costituiscono un unico e medesimo prodotto date le loro diverse caratteristiche fisiche.

2. Prodotto simile

(19) La Commissione non ha potuto constatare differenze tra le caratteristiche e gli impieghi di base dei pannelli duri importati nella Comunità dai paesi in oggetto e quelli dei pannelli duri prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario. Lo stesso vale per i pannelli prodotti e venduti sui mercati interni di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia (quest'ultimo paese è stato utilizzato come paese di riferimento per le importazioni dalla Russia). Si è concluso pertanto che sia i pannelli duri prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sia i pannelli duri prodotti e venduti sui mercati interni di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia sono simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato il «regolamento di base»), ai pannelli duri importati nella Comunità dai sei paesi oggetto dell'inchiesta.

(20) Gli esportatori brasiliani, come pure alcuni utilizzatori di pannelli duri, in particolare fabbricanti di rivestimenti di porte, hanno affermato che il prodotto brasiliano, preparato esclusivamente con legno di eucalipto, un tipo di legno duro, non è un prodotto simile a quello fabbricato dall'industria comunitaria e dovrebbe essere escluso dal campo dell'inchiesta.

Solo gli esportatori brasiliani tra i produttori/esportatori interessati dall'inchiesta commercializzano nella Comunità pannelli duri a base di eucalipto. Nella Comunità vi sono due produttori di questo tipo di pannelli duri e si trovano entrambi nella penisola iberica, ma nessuno di essi ha partecipato alla denuncia in seguito alla quale è stato avviato il presente procedimento.

(21) Dall'analisi della Commissione è emerso che si possono fabbricare pannelli duri a partire da legno morbido o da legno duro o da una combinazione dei due tipi. Normalmente i pannelli prodotti con legno duro sono più resistenti. L'inchiesta ha indicato che i pannelli duri fabbricati con legno di eucalipto hanno determinate particolarità rispetto ad altri pannelli duri. Innanzitutto, le loro fibre particolarmente corte conferiscono al prodotto finito un aspetto molto regolare, densità elevata e una maggiore capacità di sopportare sollecitazioni. Gli alberi di eucalipto non hanno quasi corteccia, il che consente di ridurre al minimo le imperfezioni nei pannelli pressati.

Queste caratteristiche rendono i pannelli di eucalipto atti ad essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti con una superficie liscia, regolare e priva d'imperfezioni. Il loro impiego principale è costituito infatti dal rivestimento di porte finite di alta qualità. Nell'industria dei pannelli di legno si riconosce che i pannelli duri di eucalipto sono adatti alla produzione di rivestimenti per porte laccate di alta qualità. Per le porte grezze, che sono dipinte di bianco ma devono essere rifinite dal cliente finale, sono utilizzati rivestimenti fabbricati con tipi di legno diversi.

Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta si è constatato che i pannelli di eucalipto sono utilizzati, anche se in misura minore, in talune applicazioni dell'industria automobilistica e, per quanto riguarda gli scarti della fabbricazione di pannelli duri, nella produzione di contenitori per frutta e verdura.

(22) Benché i pannelli di eucalipto siano attualmente utilizzati nella produzione di porte laccate, le loro proprietà non ne escludono tecnicamente l'impiego in qualsiasi altro settore in cui siano utilizzati i pannelli duri, poiché le loro caratteristiche chimiche e fisiche fondamentali sono analoghe a quelle dei pannelli duri fabbricati a partire da altri tipi di legno. La Commissione dispone in effetti d'informazioni (cfr. considerando 107) secondo le quali due terzi dei pannelli di eucalipto importati dal Brasile sarebbero utilizzati in settori diversi da quello dei rivestimenti per porte laccate.

(23) Da quanto suesposto si deduce che i pannelli duri prodotti dall'industria comunitaria e quelli di eucalipto prodotti ed esportati da società brasiliane presentano in misura rilevante le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati fondamentalmente agli stessi usi e costituiscono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Metodo generale

(24) In questa sezione viene illustrato il metodo generale utilizzato per stabilire se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame sono state oggetto di dumping. Le questioni specifiche che si sono presentate per ciascuno dei paesi interessati sono illustrate nella sezione 2.

a) Valore normale

(25) Il valore normale è stato stabilito in base al metodo descritto in questa sezione per tutti i produttori/esportatori ad eccezione della Russia, per la quale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere stabilito facendo riferimento ad un paese terzo ad economia di mercato. Il metodo applicato alla Russia è descritto al considerando 71.

i) Rappresentatività

(26) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha anzitutto accertato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore/esportatore fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle rispettive esportazioni nella Comunità.

ii) Comparabilità dei vari tipi di prodotto

(27) Data l'esistenza di tipi di prodotto diversi, i pannelli duri prodotti nei paesi oggetto dell'inchiesta sono stati classificati in base alle seguenti caratteristiche:

- grado di lavorazione: prodotto grezzo (pannelli grezzi standard o pannelli che hanno subito un determinato trattamento di base, ad esempio levigatura, perforatura ecc.) o prodotto lavorato (pannelli laccati, dipinti, stampati ecc.)

- spessore;

- dimensioni: standard o tagliate su misura.

I tipi di pannelli sono stati considerati direttamente paragonabili se condividevano tutte le suddette caratteristiche.

Là dove si è constatato che un tipo di pannello era disponibile in versioni di diversa qualità, sono stati considerati direttamente comparabili solo i pannelli che condividevano tutte le caratteristiche e presentavano la stessa qualità.

iii) Rappresentatività specifica in base al tipo

(28) Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il loro volume durante il periodo dell'inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume di prodotti di tipo comparabili esportati nella Comunità.

iv) Prova delle normali operazioni commerciali

(29) La Commissione ha poi cercato di stabilire se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto esportato potevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in base alla percentuale di vendite redditizie di tipo comparabile sul mercato interno.

a) Quando il volume in m2 di un tipo di pannelli duri venduto ad un prezzo netto pari o superiore al prezzo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite in m2, il valore normale di questo tipo di pannelli è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, redditizie o meno, effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

b) Quando il volume in m2 di un tipo di pannelli duri venduto ad un prezzo netto pari o superiore al prezzo di produzione rappresentava meno dell'80 % ma più del 10 % del volume totale delle vendite in m2, il valore normale di questo tipo di pannelli è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi unicamente delle vendite redditizie sul mercato interno.

c) Quando il volume in m2 di un tipo di pannelli duri venduto ad un prezzo netto pari o superiore al prezzo di produzione rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite in m2, si è considerato che quel tipo di pannelli non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e che i prezzi sul mercato interno non fornissero una base adeguata per il calcolo del valore normale.

v) Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(30) Quando erano riuniti i requisiti di cui ai precedenti considerando 26, 27, 28 e 29, lettere a) e b), per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato stabilito in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

vi) Valore normale basato sul valore costruito

(31) In tutti gli altri casi il valore normale è stato costruito. A questo proposito va notato che il valore normale non ha potuto essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori, poiché praticamente in tutti i casi gli altri produttori/esportatori disposti a collaborare non vendevano affatto i tipi di prodotto corrispondenti o non li vendevano in quantità significative o non nel corso di normali operazioni commerciali.

Il valore normale costruito è stato determinato sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per gli utili.

A tal fine la Commissione ha esaminato se potevano essere utilizzati i dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita sostenute da ciascuno dei produttori/esportatori interessati sul mercato interno e agli utili da essi realizzati. Si è constatato così che le spese generali, amministrative e di vendita e gli utili di ciascun produttore/esportatore potevano essere determinati in base ai dati relativi alle sue vendite del prodotto simile sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

b) Prezzo all'esportazione

(32) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in questione venivano effettuate verso acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

Quando il prezzo all'esportazione non è stato considerato attendibile poiché le vendite erano effettuate verso parti collegate, è stato costruito un prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità. In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera comunitaria, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e degli utili.

c) Confronto

(33) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Pertanto, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate quindi detrazioni per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, a oneri all'importazione e imposte indirette, a spese d'imballaggio, di credito, a commissioni, a sconti e riduzioni, a spese per il servizio assistenza e la conversione valutaria.

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

d) Margini di dumping per quanto riguarda i paesi a economia di mercato oggetto dell'inchiesta

i) Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

(34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per stabilire il margine di dumping la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto, determinata come indicato ai considerando da 25 a 31, è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, determinata come indicato al considerando 32. Poiché i margini di dumping variano a seconda dei tipi di prodotto, è stata stabilita una media ponderata del margine di dumping.

ii) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato all'inchiesta

(35) Per i produttori/esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

Per ciascun paese oggetto dell'inchiesta, il volume delle esportazioni totali, stabilito in base a dati Eurostat, è stato confrontato con il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori/esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, al fine di stabilire il livello generale di collaborazione. Per tutti i paesi oggetto dell'inchiesta, ad eccezione della Russia, si è constatato che il livello generale di collaborazione era elevato. Si è ritenuto appropriato pertanto, per le società che non collaboravano e appartenevano a paesi con un alto livello di collaborazione, fissare il margine di dumping al livello del margine più elevato o del margine unico calcolato per una società dello stesso paese che collaborava. Non vi è infatti alcuna ragione di ritenere che un produttore/esportatore di uno qualsiasi dei paesi esportatori interessati, che non collaborava, praticasse il dumping ad un livello più basso di quello di un produttore/esportatore dello stesso paese, che collaborava. Tale approccio è stato considerato necessario anche per evitare di premiare l'assenza di collaborazione e di fornire un'opportunità di elusione.

e) Margini di dumping per quanto riguarda la Russia

(36) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per la Russia è stato calcolato un unico margine di dumping valido per tutto il paese.

2. Questioni specifiche sorte durante l'inchiesta per quanto riguarda la determinazione delle pratiche di dumping per ciascuno dei paesi interessati

a) Brasile

i) Valore normale

(37) Il valore normale è stato determinato conformemente al metodo generale illustrato ai considerando da 25 a 31. Per entrambi i produttori/esportatori i valori normali sono stati determinati, a seconda dei tipi di prodotto, in base ai prezzi sul mercato interno e a valori costruiti.

ii) Prezzo all'esportazione

(38) Per le esportazioni verso importatori indipendenti i prezzi sono stati determinati secondo il metodo illustrato al considerando 32, ossia in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili. Nel caso di una delle società brasiliane le esportazioni venivano effettuate in parte verso un importatore comunitario collegato e il corrispondente prezzo all'esportazione è stato pertanto costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, come illustrato anche al considerando 32.

iii) Confronto

(39) Conformemente al metodo generale di cui al considerando 33, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate detrazioni per le differenze inerenti a oneri all'importazione e a imposte indirette, a sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e a spese accessorie, a spese di credito, ai costi del servizio assistenza e alle commissioni.

Detrazione per tener conto della conversione valutaria

(40) Alla luce della rivalutazione del real brasiliano rispetto ad alcune delle valute in cui sono state fatturate le vendite all'esportazione, un produttore/esportatore brasiliano ha chiesto una detrazione per tener conto della differenza dovuta al cambio. La richiesta è stata giustificata sostenendo che doveva essere considerata come data di vendita non la data di fatturazione, bensì la data del contratto. Tuttavia, il produttore/esportatore brasiliano non è stato in grado di dimostrare che la data del contratto era più idonea a determinare le condizioni concrete di vendita. Va notato in particolare a questo proposito che:

- in alcuni casi non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un contratto concluso prima della fornitura;

- gli esemplari di contratti forniti erano esclusivamente contratti quadro; in particolare, in questi documenti non erano stabiliti in modo definitivo i quantitativi dei prodotti e le date di consegna.

Tuttavia, la Commissione ha constatato che alcune valute nelle quali sono state fatturate le esportazioni sono state oggetto, durante il periodo dell'inchiesta, di notevoli variazioni dei tassi di cambio e ha deciso pertanto di accordare una detrazione per tener conto della conversione valutaria ad entrambi i produttori/esportatori brasiliani, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e ha dato loro 60 giorni per adeguare i prezzi alle suddette modificazioni.

Detrazione del rendimento finanziario derivante da crediti all'esportazione

(41) Un produttore/esportatore brasiliano ha chiesto una detrazione facendo valere l'esistenza di un regime di credito introdotto dal governo brasiliano, in base al quale una banca brasiliana acquista in anticipo il valore di un'operazione di esportazione effettuata in valuta estera da un'impresa, per consentire a quest'ultima di finanziare l'acquisto di materie prime e i costi di produzione delle merci da esportare. In virtù di questo regime la società in questione ha potuto ottenere un anticipo in valuta locale ad un tasso d'interesse vantaggioso. Poiché la società mantiene sufficienti liquidità per finanziare i propri costi di produzione, ha investito la somma anticipatale a un tasso d'interesse più elevato sul mercato dei capitali interno. La società ha chiesto che il rendimento finanziario di tale operazione sia aggiunto al valore franco fabbrica delle sue operazioni di esportazione. Tuttavia, gli utili in questione sono derivati da un'operazione finanziaria effettuata nel quadro di un regime di crediti all'esportazione e non sono un elemento di cui tener conto nella determinazione dei prezzi applicati. Il regime non incide pertanto sulla comparabilità dei prezzi e la richiesta dev'essere, di conseguenza, respinta.

Detrazione delle spese per il finanziamento di scorte costituite per le vendite sul mercato interno

(42) Un produttore/esportatore brasiliano ha chiesto un adeguamento del valore normale attribuitogli in base al fatto che le sue vendite sul mercato interno sono effettuate a partire da scorte che gli determinano spese di finanziamento, mentre la sua produzione destinata all'esportazione è effettuata su ordinazione e non determina spese corrispondenti. Le differenze per spese di questo tipo non danno però diritto ad un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Ciò vale in particolare per gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), dal momento che la società non ha dimostrato che tale differenza incide sulla comparabilità dei prezzi. In particolare non è stato dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno pagano prezzi sostanzialmente diversi a causa del suddetto fattore.

Detrazione delle commissioni relative alle vendite sul mercato interno

(43) Un produttore/esportatore brasiliano ha chiesto un adeguamento per commissioni pagate in relazione alle vendite sul mercato interno. Tali commissioni costituiscono una parte variabile degli stipendi del personale della società addetto alle vendite sul mercato interno e fungono da incentivi.

Detti pagamenti non danno però diritto ad un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto il sistema di retribuzione del personale della società addetto alle vendite non incide, in linea di principio, sulla comparabilità dei prezzi. In particolare la società non ha dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno pagano prezzi sostanzialmente diversi a causa di tale fattore.

iv) Margine di dumping

(44) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Bulgaria

(45) Dati gli alti livelli d'inflazione registrati in Bulgaria durante il periodo dell'inchiesta, la prova delle normali operazioni commerciali è stata effettuata su base mensile i valori normali sono stati determinati a loro volta su base mensile. Lo stesso vale per il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

i) Valore normale

(46) Le vendite sul mercato interno di ciascun produttore/esportatore erano, in generale, rappresentative. Il valore normale è stato stabilito su base mensile conformemente al metodo generale illustrato ai considerando da 25 a 31. Di conseguenza, per ciascun tipo di prodotto esportato, che è stato venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi e nel corso di normali operazioni commerciali, il normale valore mensile è stato calcolato in base al corrispondente prezzo sul mercato interno. Quando il valore normale ha dovuto essere costruito, sono stati utilizzati costi di produzione e margini di utili sul mercato interno stabiliti su base mensile.

ii) Prezzo all'esportazione

(47) Tutte le vendite del prodotto interessato effettuate dai due produttori/esportatori bulgari sul mercato comunitario sono avvenute verso acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente al metodo generale illustrato al considerando 32, ossia in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile.

iii) Confronto

(48) Conformemente al metodo generale di cui al considerando 33, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate detrazioni per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, a spese d'imballaggio, di credito e a commissioni.

Uno dei due produttori/esportatori bulgari non ha fornito prove sufficienti dell'esistenza di differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi per quanto riguarda alcuni adeguamenti volti a esprimere le vendite all'esportazione franco fabbrica. A questo proposito si è ritenuto che le informazioni presentate dall'altra società bulgara costituissero la base più adeguata per procedere ai necessari adeguamenti.

iv) Margine di dumping

(49) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Estonia

i) Valore normale

(50) Il produttore/esportatore estone ha esportato solo un tipo di pannelli duri nella Comunità. Il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivamente applicato a tutte le vendite sul mercato interno di questo tipo di pannelli, conformemente al metodo generale illustrato ai considerando da 25 a 31.

ii) Prezzo all'esportazione

(51) Tutte le vendite del prodotto interessato effettuate dal produttore/esportatore estone sul mercato comunitario sono avvenute verso acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente al metodo generale illustrato al considerando 32, ossia in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile.

iii) Confronto

(52) Conformemente al metodo generale di cui al considerando 33, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate detrazioni per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, a spese d'imballaggio e di credito.

Il produttore/esportatore estone ha chiesto un adeguamento del valore normale per l'esistenza di differenze di stadio commerciale. L'inchiesta non ha rivelato però alcuna differenza nelle funzioni svolte dalla società né una differenza costante ed evidente tra i prezzi per i diversi stadi commerciali nel mercato interno. L'adeguamento richiesto non è stato perciò accordato.

iv) Margine di dumping

(53) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Lettonia

i) Valore normale

(54) Il produttore/esportatore lettone oggetto dell'inchiesta aveva una consistente partecipazione in un'altra impresa lettone di pannelli duri, che s'incaricava della rifinitura di taluni tipi di pannelli esportati nella Comunità. Per stabilire il valore normale di tali tipi di prodotto, pertanto, la prova di rappresentatività e la prova delle normali condizioni commerciali sono state effettuate in base al volume totale delle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione aggregati delle due società, per ciascuno dei tipi di prodotto fabbricati da entrambe.

Per tutti gli altri aspetti il valore normale è stato stabilito conformemente al metodo generale illustrato ai considerando da 25 a 31.

Ove opportuno, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati dalle due società un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per gli utili. Poiché le vendite globali sul mercato interno erano rappresentative, è stata utilizzata la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute sul mercato interno dal produttore/esportatore in oggetto e dal produttore nazionale ad esso collegato. Per il margine di utile è stata utilizzata la media ponderata dei margini di utile realizzati dal produttore/esportatore e dal produttore nazionale ad esso collegato sulle vendite del prodotto in questione effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

ii) Prezzo all'esportazione

(55) Il produttore/esportatore lettone effettuava una parte delle operazioni di esportazione nella Comunità attraverso un acquirente comunitario che deteneva una piccola partecipazione nella società lettone (notevolmente meno del 5 %). Dato che un confronto tra le condizioni di tali esportazioni e quelle di altre esportazioni tramite acquirenti indipendenti indicava che le prime erano state effettuate a normali condizioni di mercato, si è deciso di stabilire il prezzo all'esportazione per tutte le operazioni di esportazione facendo riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, come illustrato al considerando 32.

iii) Confronto

(56) Conformemente al metodo generale di cui al considerando 33, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate detrazioni per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie e a spese di credito.

Detrazione per tener conto della conversione valutaria

(57) Alla luce della rivalutazione del lats lettone rispetto ad alcune delle valute in cui sono state fatturate le vendite all'esportazione, il produttore/esportatore lettone ha chiesto una detrazione per tener conto della differenza dovuta al cambio. La richiesta si basava su un confronto tra l'importo in lats che la società avrebbe ottenuto applicando il tasso di cambio valido al momento della conclusione del contratto e l'importo da essa effettivamente ottenuto. Si è constatato tuttavia che i testi dei contratti presentati dal produttore/esportatore lettone non erano idonei a determinare le condizioni concrete di vendita e che la data delle fatture le determinava invece in modo più appropriato. In particolare, va notato che le condizioni dei contratti erano cambiate durante il loro periodo di validità. È stato deciso pertanto di considerare come data di vendita la data di fatturazione. Dato che non sussistevano inoltre le condizioni per procedere ad un adeguamento a causa di variazioni considerevoli dei tassi di cambio, la richiesta è stata respinta.

iv) Margine di dumping

(58) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Lituania

i) Valore normale

(59) Il valore normale relativo al produttore/esportatore lituano interessato dall'inchiesta è stato stabilito, conformemente al metodo generale illustrato ai considerando da 25 a 31, facendo riferimento ai prezzi di vendita sul mercato interno per due tipi di prodotto, mentre per un terzo tipo il valore normale ha dovuto essere costruito.

ii) Prezzo all'esportazione

(60) Tutte le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione effettuate dal produttore/esportatore lituano sono avvenute sotto forma di vendite ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è stato perciò stabilito conformemente al metodo generale illustrato al considerando 32, ossia in base a prezzi effettivamente pagati o pagabili.

iii) Confronto

(61) Conformemente al metodo generale di cui al considerando 33, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate detrazioni per le differenze inerenti a spese di trasporto, movimentazione, carico e accessorie e a spese di credito, imballaggio, a commissioni e alla conversione valutaria.

Detrazione per differenze relative allo stadio commerciale

(62) Il produttore/esportatore lituano ha chiesto un adeguamento del valore normale per l'esistenza di differenze di stadio commerciale, sostenendo che le esportazioni nella Comunità erano costituite da vendite a distributori e grossisti, che acquistavano grandi quantità, mentre sul mercato interno i prodotti erano venduti a distributori, rivenditori, imprese di trasformazione e consumatori finali. Tuttavia, la società non ha potuto dimostrare l'esistenza di una differenza nelle funzioni da essa svolte né di una differenza costante ed evidente tra i prezzi per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'adeguamento richiesto non è stato perciò concesso.

Detrazione per tener conto della conversione valutaria

(63) Alla luce della rivalutazione del litas lituano rispetto ad alcune delle valute in cui sono state fatturate le vendite all'esportazione, il produttore/esportatore lituano ha chiesto una detrazione per tener conto della differenza dovuta al cambio. La richiesta si basava su un confronto tra l'importo in litas che la società avrebbe ottenuto applicando il tasso di cambio valido al momento della conclusione del contratto e l'importo da essa effettivamente ottenuto (ossia applicando il tasso di cambio valido alla data del pagamento). Si è constatato tuttavia che i testi dei contratti presentati dal produttore/esportatore lituano non erano idonei a determinare le condizioni concrete di vendita e che la data della fatture li determinava invece in modo più appropriato.

Tuttavia, la Commissione ha constatato che alcune valute nelle quali sono state fatturate le esportazioni sono state oggetto, durante il periodo dell'inchiesta, di sensibili variazioni dei tassi di cambio e ha deciso pertanto di accordare una detrazione per tener conto della conversione valutaria, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e dato al produttore/esportatore lituano 60 giorni per adeguare i prezzi alle suddette modificazioni.

iv) Margine di dumping

(64) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Polonia

i) Valore normale

(65) Il valore normale è stato stabilito conformemente al metodo generale illustrato ai considerando da 25 a 31. Per tutti e sei i produttori/esportatori polacchi i valori normali sono stati determinati, a seconda dei tipi di prodotto, in base ai prezzi sul mercato interno e a valori costruiti.

Uno dei produttori/esportatori polacchi ha chiesto un adeguamento del valore normale attribuitogli per tener conto dei costi di avvio della produzione di pannelli duri lavorati. L'adeguamento richiesto era equivalente alla riduzione dei costi unitari di produzione che si sarebbe potuta ottenere con un utilizzo della capacità del 70 %. In base alle informazioni fornite dalla società, si è constatato però che, secondo calcoli ragionevoli, la fase di avvio dell'attività era scaduta prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta. Inoltre, l'utilizzo della capacità non ha registrato alcun incremento nemmeno in seguito, durante il periodo dell'inchiesta, restando al livello del 20 %. In queste circostanze non ha potuto essere concesso un adeguamento per i costi di avvio dell'attività.

ii) Prezzo all'esportazione

(66) Tutte le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione effettuate dai sei produttori/esportatori polacchi sono avvenute sotto forma di vendite ad acquirenti indipendenti. I prezzi all'esportazione sono stati perciò stabiliti conformemente al metodo generale illustrato al considerando 32, ossia in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

iii) Confronto

(67) Conformemente al metodo generale di cui al considerando 33, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, sono state effettuate detrazioni per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, agli oneri all'importazione, alle spese di trasporto, movimentazione, carico e accessorie, agli sconti, alle spese di credito, a quelle d'imballaggio, alle commissioni e alla conversione valutaria.

iv) Margine di dumping

(68) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

g) Russia

i) Paese di riferimento

(69) Poiché alla Russia si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale dei prodotti russi doveva essere stabilito facendo riferimento ad un paese terzo ad economia di mercato avente caratteristiche analoghe. I denunzianti avevano proposto quali possibili paesi di riferimento gli Stati Uniti, il Cile e l'Argentina, ma non è stato possibile ottenere la collaborazione di alcun produttore di pannelli duri di uno di tali paesi. In queste circostanze si è deciso di utilizzare un paese sottoposto all'inchiesta.

Le autorità russe hanno proposto di scegliere, in quanto maggiormente adatto, un paese dell'Europa centrale e orientale (PECO), di preferenza la Bulgaria.

La Commissione ha chiesto alle autorità russe di motivare la proposta della Bulgaria e di fornire informazioni specifiche a sostegno dell'adeguatezza della scelta, ma non ha finora ottenuto risposta.

Tra i PECO sottoposti all'inchiesta il paese di riferimento più appropriato è stato considerato la Polonia. In primo luogo, il mercato interno polacco è il più importante per dimensioni ed è caratterizzato da un gran numero di produttori locali in concorrenza tra loro. Le dimensioni del mercato interno polacco sono più di tre volte superiori a quelle di altri PECO sottoposti all'inchiesta e sono rappresentative se confrontate alle importazioni russe nella Comunità. In secondo luogo, il mercato polacco è anche aperto ad importazioni di pannelli duri da altri paesi. Va notato in proposito che il dazio convenzionale all'importazione applicabile in Polonia ai pannelli duri è del 9 %. Le importazioni provenienti dalla Comunità e dai paesi EFTA sono soggette ad un dazio dell'1,8 % e quelle provenienti da paesi in via di sviluppo e da taluni PECO (quali la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Slovacchia, la Lettonia e altri) sono esenti da dazio. In queste circostanze la Polonia è stata ritenuta un paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Russia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

ii) Livello di collaborazione

(70) Solo un produttore russo che esportava nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta ha risposto al questionario. In base ai dati comunicati da Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta il volume delle esportazioni di tale società rappresentava sensibilmente meno del 10 % delle esportazioni totali russe di pannelli duri nella Comunità. Inoltre, la società russa esportava solo una categoria di pannelli, quelli non lavorati, mentre i dati di Eurostat si riferivano alle due categorie del prodotto in questione, i pannelli grezzi e quelli lavorati.

Alla luce di tale assenza di collaborazione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative alle restanti importazioni dalla Russia sono state elaborate in base ai dati disponibili.

iii) Valore normale

(71) Il valore normale per la Russia è stato calcolato in base alla media ponderata dei valori normali stabiliti per le società polacche che hanno collaborato, come descritto al considerando 65. Il valore normale del tipo di prodotto esportato dalla società russa che ha collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dei valori normali degli stessi tipi di prodotti fabbricati dai produttori/esportatori polacchi. Il valore normale degli altri pannelli duri grezzi originari della Russia è stato calcolato in base alla media ponderata dei valori normali di tutti i tipi di prodotti grezzi esportati nella Comunità dalle società polacche che hanno collaborato. Il valore normale dei pannelli duri lavorati originari della Russia è stato calcolato in base alla media ponderata dei valori normali di tutti i tipi di prodotti lavorati esportati nella Comunità dalle società polacche che hanno collaborato.

iv) Prezzo all'esportazione

(72) Le esportazioni russe nella Comunità, per le quali sono state fornite informazioni ragionevolmente dettagliate nel corso dell'inchiesta, sono avvenute sotto forma di vendite dirette ad importatori indipendenti della Comunità. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione di tali prodotti è stato stabilito facendo riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli importatori indipendenti all'unico esportatore russo noto per i pannelli duri acquistati.

Per tutte le altre importazioni dalla Russia, che rappresentano più del 90 % del volume totale delle importazioni russe nella Comunità, si è giunti alla conclusione provvisoria che i prezzi all'esportazione dovevano essere basati sui dati Eurostat. A questo proposito va notato tuttavia che permangono alcuni dubbi quanto all'adeguatezza dei dati Eurostat (tra l'altro a motivo del fatto che Eurostat non distingue tra i vari tipi di pannelli duri e il prodotto in questione non è coperto da un codice NC intero). Per questi motivi la questione sarà ulteriormente esaminata nel corso dell'inchiesta.

v) Confronto

(73) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato fatto in base rispettivamente a prezzi fob frontiera polacca e prezzi fob frontiera russa. Per quanto riguarda il valore normale, tutte le detrazioni concesse ai produttori/esportatori polacchi sono state utilizzate anche per stabilire il valore normale dei prodotti russi. Si è proceduto poi ai necessari adeguamenti per portare i valori normali al livello fob frontiera polacca.

Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, sono stati operati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto e assicurazione. Queste sono state calcolate in base alle informazioni fornite da un importatore indipendente che ha collaborato all'inchiesta.

vi) Margine di dumping per la Russia

(74) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping nelle importazioni nella Comunità di pannelli duri provenienti dalla Russia. È stato calcolato un unico margine di dumping, pari a 31,1 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

(75) Gli indicatori del pregiudizio causato dalle importazioni relativi a tutto il periodo in esame sono stati espressi per lo più in tonnellate, poiché le informazioni per gli anni precedenti il periodo dell'inchiesta provengono principalmente da Eurostat, che fornisce tali dati esclusivamente in tonnellate. A fini di accuratezza, gli indicatori di pregiudizio relativi all'andamento dei volumi delle vendite e ai prezzi dell'industria comunitaria nonché ai prezzi dei produttori comunitari diversi dai denunzianti sono stati espressi in metri quadri, dal momento che questo è il sistema di misura utilizzato da tutta l'industria (compresi i produttori/esportatori). Ad ogni modo, anche se i dati che seguono, espressi in metri quadri, fossero stati convertiti in tonnellate, la valutazione e le conclusioni relative al pregiudizio non sarebbero cambiate. Va notato infine che i dati relativi ai margini di sottoquotazione e di pregiudizio si basano su dati espressi in metri quadri.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(76) Cinque degli otto produttori comunitari autori della denuncia hanno risposto al questionario della Commissione entro il termine stabilito. Gli altri produttori non hanno collaborato all'inchiesta. La produzione delle cinque società che hanno collaborato rappresentava il 43 % della produzione totale comunitaria del prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta. Tra i produttori diversi dai denunzianti solo uno, la cui produzione rappresenta il 5 % circa della produzione comunitaria, si è opposto alla denuncia per quanto riguarda le importazioni dal Brasile. I produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano pertanto una quota maggioritaria della produzione comunitaria e pertanto l'industria comunitaria, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. In appresso l'espressione «industria comunitaria» si riferirà soltanto a questi cinque produttori che hanno collaborato all'inchiesta.

3. Consumo

(77) La produzione comunitaria totale del prodotto in questione, considerati insieme i produttori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato, è aumentata passando da 668 900 t nel 1993 a 777 000 t nel periodo dell'inchiesta.

(78) Il consumo comunitario apparente, che è stato determinato sommando alla produzione comunitaria di cui sopra il totale delle importazioni e sottraendovi il totale delle esportazioni, è aumentato del 20 %, passando da 989 497 t nel 1993 a 1 188 557 t alla fine del periodo dell'inchiesta.

4. Importazioni dai paesi in oggetto

a) Cumulo

(79) È stato esaminato se gli effetti delle importazioni di pannelli duri originari dei paesi in oggetto potessero essere valutati cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

Gli esportatori brasiliani che hanno collaborato hanno sostenuto che le importazioni originarie del Brasile non possono essere cumulate con quelle degli altri paesi interessati dal procedimento, dato che le condizioni della concorrenza tra i pannelli duri brasiliani e quelli di detti paesi e della Comunità sono diverse. Essi hanno sostenuto che i pannelli duri prodotti in Brasile ed esportati nella Comunità sono diversi per caratteristiche fisiche e qualità dai pannelli duri prodotti negli altri paesi soggetti all'inchiesta e sono pertanto venduti in mercati diversi, a prezzi diversi e tramite canali di vendita diversi. Essi hanno affermato inoltre che il volume e la quota di mercato delle loro esportazioni nel periodo in esame indicano un trend divergente rispetto a quello degli altri paesi interessati.

A questo proposito va notato che i margini di dumping stabiliti per gli esportatori brasiliani interessati sono sensibilmente superiori al livello de minimis di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base; inoltre, la quota del mercato comunitario rappresentata dalle importazioni di tali produttori non è trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Lo stesso vale per le importazioni originarie di altri paesi in oggetto. Infine, per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i pannelli brasiliani e quelli degli altri paesi in oggetto e della Comunità, nell'analisi delle questioni relative al prodotto simile si è giunti alla conclusione che i pannelli duri di origine brasiliana sono in concorrenza con quelli importati nella Comunità dagli altri paesi soggetti all'inchiesta e con la produzione comunitaria. Si è stabilito anche che i prodotti provenienti da tutti i paesi in oggetto, compreso il Brasile, sono venduti a prezzi più bassi di quelli dell'industria comunitaria (cfr. considerando 82). Sussistono pertanto le condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base per procedere ad una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni originarie del Brasile e di quelle originarie degli altri paesi in oggetto.

b) Andamento dei volumi, del valore e delle quote di mercato

(80) Il volume delle importazioni originarie dei paesi in oggetto è aumentato del 18 % durante il periodo esaminato, passando da 234 083 t nel 1993 a 276 992 t nel periodo dell'inchiesta. Il valore corrispondente è passato da 46 824 000 ECU a 64 828 000 ECU, con un incremento del 38 %.

Le quote di mercato corrispondenti a tali importazioni sono aumentate dal 23,7 % nel 1993 al 27,7 % nel 1995, per ritornare più o meno al livello precedente, cioè al 23,3 % nel periodo dell'inchiesta.

c) Andamento dei prezzi

(81) Le società non hanno fornito dati relativi ai prezzi all'esportazione dei singoli tipi di prodotto per il periodo precedente il periodo dell'inchiesta. Per stabilire il trend dei prezzi a partire dal 1993 si è fatto ricorso alle informazioni Eurostat sui valori unitari.

Le informazioni disponibili hanno rivelato che in media i valori unitari delle importazioni originarie dei paesi in oggetto sono aumentati costantemente per tutto il periodo, passando da 200 a 234 ECU/t. Dall'indice 100 nel 1993 sono passati a 117 alla fine del periodo dell'inchiesta. Ciononostante, nel periodo dell'inchiesta i prodotti provenienti da tutti i paesi in oggetto continuavano ad essere venduti al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria, come illustrato in appresso.

d) Confronto dei prezzi e sottoquotazione

(82) L'esistenza di una sottoquotazione è stata messa in evidenza da un confronto tra i prezzi dei produttori comunitari e i prezzi cif all'esportazione franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, allo stesso stadio commerciale, dei prodotti importati dai paesi in oggetto.

Sono stati messi a confronto nella misura maggiore possibile i prezzi di tipi simili di prodotti. Le operazioni di esportazione utilizzate per il confronto rappresentano almeno il 21 % delle esportazioni totali di ciascun produttore/esportatore interessato e almeno il 78 % delle esportazioni totali di ciascun paese interessato.

I livelli di sottoquotazione constatati sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Avvertenza

(83) Le informazioni che seguono non comprendono i dati relativi ad un produttore comunitario che è uno dei denunzianti e ha collaborato all'inchiesta, la società britannica Techboard Ltd, che ha iniziato a produrre pannelli duri nel dicembre 1995. Durante il periodo dell'inchiesta la società non solo era lungi dall'utilizzare pienamente la sua capacità, ma con le sue vendite non era nemmeno in grado di coprire i costi variabili. I risultati di Techboard non sono stati perciò considerati sufficientemente rappresentativi da essere aggregati a quelli degli altri produttori comunitari e i suoi dati, soprattutto le sue consistenti perdite finanziarie, altererebbero la visione della situazione dell'industria comunitaria. I dati relativi a tale società non sono pertanto stati considerati nel valutare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

b) Produzione e utilizzo della capacità

(84) La produzione ha subito una flessione del 2 %, da 308 259 t nel 1993 a 302 653 t nel periodo dell'inchiesta. La capacità di produzione è rimasta stabile attorno alle 412 083 t, mentre il grado di utilizzo è diminuito leggermente dal 75 % al 73 %.

c) Vendite nella Comunità: volume e quota di mercato

(85) Il volume delle vendite nell'Unione europea, espresso in m2, è aumentato del 13 % nel periodo in esame, passando da 91,6 milioni nel 1993 a 103,6 milioni nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 28% nel 1993 al 25,3 % nel 1995, è risalita poi al 26,9 % nel 1996, per ritornare al 26,4 % nel periodo dell'inchiesta.

d) Vendite nella Comunità: fatturato e prezzi

(86) Il fatturato è diminuito del 5 %, passando da 101,7 milioni di ECU nel 1993 a 96,3 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta. La media dei prezzi unitari è caduta del 16 %, da 1,11 ECU/m2 a 0,93 ECU/m2 nello stesso periodo.

e) Costi di produzione

(87) I costi di produzione sono aumentati in media da 379 ECU/t nel 1993 a 400 ECU/t nel 1995, scendendo di nuovo a 380 ECU/t nel periodo dell'inchiesta. Questo andamento dei costi unitari non è dovuto a variazioni del prezzo della materia prima, bensì riflette la produttività dell'industria, che è diminuita tra il 1993 e il 1995 e ha recuperato in seguito grazie agli sforzi compiuti per incrementare l'efficienza.

f) Redditività

(88) L'industria comunitaria non è mai stata redditizia nel periodo in esame; le sue perdite sono aumentate dall'8,1 % del fatturato nel 1993 al 12,7 % nel 1994. Dopo un lieve miglioramento nel 1995, quando sono scese al 10,9 %, le perdite dell'industria comunitaria sono risalite al 12,6 % nel 1996, raggiungendo infine il 13 % nel periodo dell'inchiesta. Questo sviluppo negativo è il risultato di un declino dei prezzi superiore alla riduzione dei costi di produzione unitari, ottenuta dall'industria comunitaria a partire dal 1995.

g) Occupazione

(89) Nel periodo in esame il numero degli occupati nel settore in oggetto è diminuito del 13 %, passando da 1 054 unità nel 1993 a 912 unità nel periodo dell'inchiesta.

h) Investimenti

(90) Gli investimenti hanno registrato un calo sostanziale, da 4,3 milioni di ECU nel 1993 a 2,9 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta, pari al 33 %.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

(91) Alla luce degli elementi suesposti, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave. È vero che la produzione e la quota di mercato sono diminuite solo leggermente e il volume delle vendite è aumentato nel periodo esaminato, ma ciò è stato possibile solo a prezzo di un sostanziale deterioramento dei prezzi, che ha causato crescenti perdite finanziarie e una diminuzione del cash flow, il quale è risultato insufficiente a finanziare investimenti per il rinnovo e la manutenzione degli impianti. In realtà l'industria comunitaria si è sforzata, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, di migliorare la sua produttività, mantenendo gli stessi livelli di produzione e riducendo sensibilmente i costi di produzione e il numero di occupati, ed è riuscita a riportare i costi unitari al livello del 1993. Questo sforzo ha inciso però solo limitatamente su una situazione finanziaria in deterioramento.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Impatto delle importazioni provenienti dai paesi in oggetto

(92) Il volume delle importazioni provenienti dai paesi in oggetto è aumentato del 18 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Benché siano aumentati, in media, del 17 % nello stesso lasso di tempo, i prezzi di tali importazioni erano ancora sostanzialmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Questi ultimi sono diminuiti dall'indice 100 all'indice 84 nel periodo in esame. Questi dati indicano chiaramente l'esistenza di una forte pressione al ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria, che risulta confermata dall'andamento dei prezzi medi delle esportazioni dell'industria comunitaria verso paesi terzi. Tali prezzi erano, nel periodo dell'inchiesta, sostanzialmente superiori a quelli praticati nella Comunità, essendo aumentati del 17 % nel periodo esaminato.

L'industria comunitaria è riuscita in generale a mantenere i propri livelli di produzione e di utilizzo della capacità ed ha persino aumentato il volume delle vendite. Va notato che, a causa degli elevati costi fissi che questa industria richiede, un utilizzo della capacità pieno e costante è essenziale per mantenere i costi di produzione ad un livello ragionevole. La caduta dei prezzi, tuttavia, ha fatto sì che il fatturato dei produttori comunitari diminuisse del 5 % nel periodo considerato.

La quota di mercato dell'industria comunitaria è migliorata parzialmente nel periodo dell'inchiesta (26,4 %), dopo essere scesa al 25 % nel 1995, ma non ha più recuperato il livello del 1994 (28 %). Nel frattempo le sue perdite si sono aggravate, raggiungendo, nel periodo dell'inchiesta, il 13 % del fatturato.

Tutti questi elementi indicano che l'industria comunitaria è stata costretta ad adeguare i propri prezzi a quelli delle importazioni in dumping per poter mantenere il proprio volume di vendite. Ne è risultato un deterioramento della situazione finanziaria delle imprese, che erano già in perdita.

2. Altri fattori

a) Importazioni da altri paesi terzi

(93) Alcuni produttori/esportatori hanno sostenuto che il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria è stato causato da importazioni provenienti da altri paesi non sottoposti all'inchiesta. Essi sottolineano il fatto che la quota di mercato dei paesi sottoposti all'inchiesta è diminuita dal 1995, passando dal 28 % al 23 %, mentre quelle di altri paesi terzi e dell'industria comunitaria sono aumentate nello stesso periodo.

La seguente tabella, basata su dati Eurostat, indica che vi è stato effettivamente un aumento significativo nei volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, accompagnato da un incremento della quota di mercato di tali paesi di 3,6 punti percentuali tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta; alla fine del periodo dell'inchiesta la loro quota di mercato aveva raggiunto il 15,5 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le statistiche di Eurostat relative ai valori unitari consentono di fare due osservazioni. In primo luogo, il prezzo per tonnellata delle esportazioni di altri paesi terzi verso la Comunità è aumentato del 23 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, in tutto questo periodo, il prezzo per tonnellata delle esportazioni di altri paesi terzi è stato sempre sensibilmente superiore al valore unitario delle esportazioni dei paesi sottoposti all'inchiesta ed era più che raddoppiato alla fine del periodo dell'inchiesta. Tale prezzo si è mantenuto al di sopra anche di quello dell'industria comunitaria per il tutto il periodo considerato.

Pertanto, poiché le informazioni disponibili indicano che i prezzi delle esportazioni provenienti da altri paesi terzi non erano inferiori a quelli comunitari o non li comprimevano, se esse hanno avuto un impatto pregiudizievole sui prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria, non può essere stato rilevante.

b) Concorrenza di produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta

(94) La Commissione ha esaminato se l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio dalla concorrenza di altri produttori comunitari che non si sono uniti alla denuncia in oggetto. Come indicato sopra, la produzione comunitaria totale del prodotto simile è aumentata del 16 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, mentre la produzione dell'industria comunitaria è leggermente calata (2 %) nello stesso periodo. La differenza era dovuta ad un aumento della produzione dei produttori comunitari diversi dai denunzianti.

Per analizzare la situazione la Commissione ha utilizzato i dati relativi alla produzione e al volume e al valore delle vendite, forniti da alcuni dei produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta. In base a tali dati, i prezzi unitari per m2 dei produttori comunitari diversi dai denunzianti erano i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Come si vede dalla tabella, i prezzi unitari dei produttori diversi dai denunzianti erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria solo fino al 1995. Da allora in poi i prezzi di quest'ultima erano più bassi. È pertanto improbabile che i produttori comunitari diversi dai denunzianti abbiano causato pregiudizio all'industria comunitaria, soprattutto in considerazione del fatto che i prezzi delle importazioni originarie dei paesi oggetto dell'inchiesta erano inferiori ai prezzi unitari di tutti i produttori comunitari, denunzianti e non denunzianti.

c) Concorrenza dei pannelli di fibre MDF/HDF

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398R1742.1

(95) Vari produttori/esportatori hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era stato causato dalle importazioni in dumping, bensì dalla concorrenza dei pannelli MDF/MHF. Questi prodotti sono ritenuti essere di qualità elevata e competitivi sotto il profilo dei prezzi e negli ultimi anni il loro consumo è aumentato notevolmente. Secondo i produttori/esportatori interessati, stanno, in molti usi, sostituendo progressivamente i pannelli duri.

La Commissione ha preso in considerazione il ruolo dei pannelli MDF/HDF nell'esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Come era già stato rilevato nella sezione «Prodotto in esame», l'analisi conferma che la forte crescita del mercato dei pannelli MDF/HDF, che si è effettivamente verificata negli ultimi anni, non è avvenuta a spese del mercato dei pannelli duri. Il consumo di pannelli duri è infatti aumentato dal 1993. L'inchiesta ha anche stabilito che solo i pannelli MDF sottili, che nel 1997 rappresentavano il 14 % circa della produzione comunitaria di pannelli MDF, sono in concorrenza con i pannelli duri e solo in taluni segmenti di mercato; l'interscambiabilità è perciò possibile solo in misura limitata.

A questo proposito va notato che i dati non indicano un avvenuto interscambio, poiché i volumi delle vendite dell'industria comunitaria sono rimasti costanti, anche se a prezzi inferiori, a causa della forte pressione al ribasso esercitata dalle importazioni in dumping. Dal momento che non è stata riscontrata alcuna prova del fatto che i pannelli MDF/HDF siano venduti a prezzi inferiori a quelli dei pannelli duri dell'industria comunitaria, non è stato stabilito alcun collegamento tra il pregiudizio in termini di compressione dei prezzi e l'espansione del mercato dei pannelli MDF/HDF.

d) I pannelli duri come prodotto in declino

(96) Varie parti interessate hanno obiettato che l'industria dei pannelli duri è in declino e i suoi prodotti si trovano alla fine del loro ciclo vitale, sottintendendo in tal modo che la presunta maturità del mercato sarebbe la ragione principale delle difficoltà dell'industria comunitaria.

La Commissione non condivide questa opinione. Come indicato sopra, il consumo apparente del prodotto interessato è aumentato del 20 % tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta. L'aumento della domanda non è un tratto caratteristico di un mercato in declino. Questa constatazione è tanto più valida in quanto la crescita del consumo di pannelli duri è avvenuta contemporaneamente ad una sensibile espansione del mercato dei pannelli MDF sottili.

3. Conclusioni relative al nesso di causalità

(97) L'esame che precede dimostra che l'industria comunitaria ha dovuto adeguare i propri prezzi a quelli delle importazioni in dumping, per salvaguardare il volume della produzione, il livello delle vendite e l'utilizzo della capacità, nel tentativo di mantenere bassi i costi di produzione unitari. Nel far ciò l'industria comunitaria ha aggravato considerevolmente le sue perdite. Benché la concorrenza delle importazioni di altri paesi terzi e dei produttori comunitari diversi dai denunzianti, come pure la crescita registrata da prodotti di sostituzione quali i pannelli MDF sottili, possa aver contribuito a pregiudicare l'industria comunitaria, gli effetti di questi fattori non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dai paesi in questione e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

(98) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione, alla luce di tutti gli elementi di prova presentati, ha esaminato:

- in primo luogo i probabili effetti positivi e negativi dell'adozione e della non adozione di misure e

- in secondo luogo, se si poteva chiaramente concludere che non è nell'interesse generale della Comunità applicare misure in questo caso particolare.

(99) Nell'avviare il procedimento la Commissione ha invitato le associazioni industriali che rappresentano gli utilizzatori e i fornitori dell'industria comunitaria a presentare le loro osservazioni; sono state contattate 35 associazioni. In seguito, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate che si erano manifestate entro il termine stabilito a presentare informazioni documentate sulle questioni relative all'interesse comunitario. Per semplificare l'operazione, la Commissione ha invitato le parti interessate a completare dei questionari che erano stati preparati appositamente per ciascun tipo di operatore economico potenzialmente interessato. Questionari sono stati inviati dunque a imprese di fornitura che nella catena di produzione operano a monte dell'industria comunitaria, come pure a imprese utilizzatrici di pannelli duri. Anche i questionari inviati agli importatori comunitari indipendenti contenevano una sezione riguardante l'interesse della Comunità.

2. Impatto sull'industria comunitaria

a) Caratteristiche dell'industria

(100) L'industria comunitaria è un'industria ben affermata che produce pannelli duri da più di quattro decenni. Le società tipiche del settore sono di medie dimensioni e producono di solito tutta una gamma di pannelli di legno, cosicché la produzione di pannelli duri rappresenta solo una parte delle loro attività.

Nel corso degli anni l'industria comunitaria ha dovuto investire molto per conformarsi ai criteri comunitari di protezione ambientale. Ciò ha significato in generale, per il processo di produzione a umido, l'installazione di filtri per l'acqua e di impianti di depurazione, senza i quali una produzione continua non sarebbe stata consentita dalla legge.

L'industria comunitaria soddisfa la domanda continua di un prodotto che continua a trovare applicazione in numerosi campi, dall'industria automobilistica all'arredamento, fino al bricolage e all'imballaggio della frutta. Nel corso della sua esistenza l'industria comunitaria ha costantemente investito in nuove tecnologie e tecniche di fabbricazione che ne hanno incrementato la produttività. L'alta qualità dei suoi prodotti e l'efficienza della sua produzione, assicurati pur dovendo rispettare una rigorosa legislazione ambientale, ne garantisce la capacità di vita e la competitività future.

(101) Il problema principale dell'industria comunitaria, come si è visto nella sezione relativa al pregiudizio, è di aver dovuto abbassare i prezzi per sostenere la concorrenza delle importazioni in dumping, nel tentativo di conservare la propria quota di mercato e mantenere il volume della produzione. In conseguenza di tale strategia, la redditività è calata, tanto che le perdite sono arrivate a rappresentare il 13 % (media ponderata) del fatturato alla fine del periodo dell'inchiesta, nonostante gli sforzi compiuti per migliorare l'efficienza. In queste circostanze si ritiene che, se i prezzi aumentassero di nuovo in seguito all'eliminazione della distorsione degli scambi provocata dalle importazioni in dumping, l'industria comunitaria sarebbe in grado di ridurre le perdite e di affrontare le altre sfide che l'attendono sul mercato dei pannelli di legno.

b) Concorrenza di prodotti alternativi

(102) Uno degli importatori ha argomentato che l'applicazione di misure antidumping non aiuterà l'industria comunitaria in quanto il livello attuale dei prezzi dei pannelli MDF sottili funge, secondo tale impresa, da massimale allo sviluppo dei prezzi dei pannelli duri. I due prodotti hanno livelli di prezzo più o meno equivalenti, ha sostenuto l'importatore; pertanto, qualsiasi tentativo di alzare il prezzo dei pannelli duri fabbricati nella Comunità, determinerà unicamente un aumento della domanda di pannelli MDF sottili, a spese della domanda di pannelli duri dei produttori comunitari.

Questa argomentazione si basa sul presupposto che i pannelli MDF sottili siano completamente interscambiabili con i pannelli duri. Come si è visto nella sezione relativa al prodotto simile, però, ciò non è vero, in quanto nelle rispettive applicazioni finali i due prodotti non sono interscambiabili. I dati disponibili sui prezzi dei pannelli MDF/HDF indicano che solo recentemente i prezzi dei pannelli MDF sottili hanno iniziato a diminuire per raggiungere i livelli dei pannelli duri di spessore equivalente prodotti nella Comunità. Ad ogni modo, anche se questa tendenza dovesse confermarsi nel prossimo futuro, poiché i due prodotti non sono totalmente interscambiabili, non è certo che il tentativo di alzare il prezzo dei pannelli duri avrà l'unico risultato di incrementare la domanda di pannelli MDF sottili.

3. Impatto sulle industrie a monte

(103) I contatti con associazioni nazionali delle industrie di forniture hanno rivelato una certa mancanza d'interesse nel presente procedimento.

L'Organizzazione europea delle segherie, che si è manifestata come parte interessata entro il termine stabilito, non ha presentato ulteriori osservazioni.

La Commissione ha inviato questionari anche a cinque società che affermavano di essere interessate a collaborare all'inchiesta. Nessuna di esse ha però risposto al questionario entro il termine stabilito. Non avendo ricevuto alcuna informazione dai fornitori delle imprese di fabbricazione di pannelli duri, la Commissione non ha potuto tener conto di questo settore nel trarre le sue conclusioni provvisorie.

(104) Si sono manifestati inoltre tre costruttori di macchinari utilizzati nella fabbricazione di pannelli duri. In questa fase, tuttavia, le informazioni disponibili non consentono di trarre conclusioni certe sull'impatto di eventuali misure su questo settore.

4. Impatto sugli importatori e sui commercianti

(105) La Commissione ha inviato questionari a 38 importatori comunitari e ha ricevuto, entro il termine stabilito, sei risposte utilizzabili.

In generale nelle risposte si esprimeva l'opinione che la concorrenza tra prodotti alternativi, ossia pannelli duri e pannelli MDF sottili, fosse il principale fattore determinante dell'impatto di eventuali misure antidumping sugli importatori, come illustrato sopra al considerando 102. La presunta sostituzione dei pannelli duri con pannelli MDF sottili danneggerebbe gli importatori e i commercianti, costringendoli eventualmente anche alla chiusura.

Come si è detto, i dati raccolti finora confermano che il prezzo dei pannelli MDF sottili è sceso costantemente negli ultimi anni e si sta avvicinando ai livelli di quello dei pannelli duri di spessore equivalente prodotti dall'industria comunitaria. Esso è però ancora ampiamente al di sopra del prezzo medio delle importazioni in dumping dai paesi oggetto dell'inchiesta. È perciò improbabile che l'applicazione di misure antidumping determini una sostituzione tra i pannelli duri d'importazione e i pannelli MDF sottili.

Inoltre, anche se si verificasse una sostituzione parziale dei pannelli duri con i pannelli MDF/HDF o con altri prodotti, non è chiaro quali ne sarebbero le conseguenze sugli importatori. Dato che i pannelli duri non rappresentano una quota importante del fatturato degli importatori che hanno fornito informazioni, è probabile che, se la domanda di prodotti alternativi dovesse aumentare, detti importatori possano facilmente passare a commercializzare tali prodotti.

5. Impatto sugli utilizzatori

(106) La Commissione ha inviato 43 questionari ad imprese utilizzatrici e ha ricevuto dieci risposte utili, provenienti esclusivamente da produttori di porte che impiegano pannelli duri per il rivestimento. Gli utilizzatori in questione hanno compiuto acquisti per il 3 % del consumo comunitario di pannelli duri durante il periodo dell'inchiesta.

Nel 1997 queste dieci società, che impiegavano 1 389 dipendenti, hanno realizzato insieme un fatturato totale pari a 100 milioni di ECU e hanno prodotto più di 4,2 milioni di porte.

(107) Le osservazioni dei suddetti produttori di porte riguardavano esclusivamente le importazioni dal Brasile. Le dieci società hanno acquistato nel 1997 il 34 % circa del volume delle importazioni dal Brasile (41 % in termini di valore). Tutte le esportazioni brasiliane di pannelli duri nella Comunità sono costituite da pannelli di eucalipto. I produttori di porte della Comunità hanno fatto notare che non vi sono produttori di pannelli duri di eucalipto tra i denunzianti, affermando che non può essere pertanto nell'interesse della Comunità applicare misure antidumping alle importazioni di un prodotto che non viene nemmeno fabbricato dall'industria comunitaria.

I fabbricanti di porte hanno confermato anche l'informazione, già menzionata nella sezione relativa al prodotto simile, secondo la quale i pannelli di eucalipto presentano certe caratteristiche naturali che li rendono particolarmente adatti alla produzione di porte laccate di alta qualità. Benché vi siano produttori di pannelli duri che fabbricano pannelli di eucalipto - che non sostengono la denuncia all'origine del presente procedimento - il volume della loro produzione è ritenuto insufficiente a soddisfare la domanda di tale prodotto esistente nella Comunità.

I fabbricanti di porte laccate hanno sostenuto inoltre che l'industria comunitaria non produce pannelli duri della qualità necessaria alla loro produzione di porte. I rigorosi controlli di qualità da essi effettuati portano a scartare una certa percentuale dei rivestimenti fabbricati. Tale percentuale raggiunge il 20 % se utilizzano pannelli prodotti nella Comunità a partire da tipi di legno duro alternativi. Se invece utilizzano pannelli di eucalipto, la percentuale scende al 2 %. Con un tasso di scarto del 20 %, produrre rivestimenti a partire da pannelli non di eucalipto significa aggiungere al processo di produzione costi ritenuti inaccettabili.

La Commissione ha esaminato questi argomenti.

(108) Come illustrato nella sezione relativa al prodotto simile, la Commissione è giunta alla conclusione che i pannelli duri brasiliani sono un prodotto simile ai pannelli duri fabbricati nella Comunità. Inoltre, la parte dell'inchiesta relativa all'interesse comunitario ha rivelato che la quota relativa ai pannelli duri nei costi di produzione dei fabbricanti di porte è, in base ad una media ponderata, pari al 9 %. La materia prima dei pannelli duri non rappresenta pertanto una quota importante dei costi dei fabbricanti di porte. Queste proporzioni indicano che l'imposizione di un dazio medio pari al 30 % circa sulle importazioni dal Brasile può avere un impatto massimo del 3 % di aumento sui costi di produzione dei fabbricanti comunitari di porte. Si deve tener presente anche che, come ha rivelato l'inchiesta, il 54 % (in termini di valore) degli acquisti di pannelli duri da parte dei suddetti utilizzatori è effettuato in Brasile. L'impatto definitivo sui prezzi di vendita delle porte laccate dovrebbe essere pertanto inferiore al 3 %, anche supponendo che ogni incremento dei costi dovuto al dazio sia trasferito interamente agli acquirenti - il che è possibile alla luce delle informazioni sulla redditività delle imprese comunitarie di porte laccate raccolte finora dalla Commissione.

Qualsiasi aumento dei costi e dei prezzi, tuttavia, non sarà sproporzionato rispetto ai vantaggi che l'industria comunitaria trarrà dall'eliminazione del pregiudizio causato dal dumping. Va aggiunto inoltre che, se i fabbricanti di porte sostengono che l'uso di pannelli prodotti nella Comunità è troppo caro per rappresentare un'alternativa economica, l'industria comunitaria afferma che, pur non producendo pannelli di eucalipto, produce altri tipi di pannelli duri che potrebbero reggere la concorrenza nella fabbricazione di porte laccate se i prezzi non fossero distorti dal dumping.

6. Conseguenze della non applicazione di misure alle importazioni dal Brasile

(109) Come indicato al considerando 107, solo il 34 % circa del volume delle importazioni dal Brasile (41 % in termini di valore) è stato acquistato dai dieci produttori di porte laccate che hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori. Poiché tali produttori affermano di rappresentare il 90 % del mercato delle porte laccate, si deve concludere che due terzi circa delle importazioni dal Brasile sono destinati a settori diversi dalle porte laccate. In questi altri settori i pannelli duri di eucalipto oggetto di dumping esercitano una concorrenza ancora più forte nei confronti dei pannelli prodotti dall'industria comunitaria.

Le esportazioni brasiliane verso questi settori comprendono anche gli scarti dei pannelli, che sono talvolta venduti a prezzi molto bassi, notevolmente inferiori a quelli dei prodotti comunitari dello stesso tipo, con forti effetti destabilizzanti all'estremità inferiore del mercato. Allo stesso tempo, gli esportatori brasiliani, praticando il dumping sui prodotti di alta qualità, esercitano una pressione al ribasso sui prezzi all'estremità superiore del mercato.

Di conseguenza, se non vengono applicate misure nei confronti del Brasile, la maggioranza delle esportazioni provenienti da questo paese continuerà ad abbattere i prezzi dell'industria comunitaria, che non potrà beneficiare completamente dell'aumento dei prezzi determinato dalle misure applicate agli altri paesi in oggetto.

Contemporaneamente i produttori/esportatori brasiliani trarranno comunque vantaggio dall'aumento dei prezzi delle importazioni soggette al dazio, dato che gli utilizzatori potranno acquistare pannelli brasiliani di migliore qualità più o meno allo stesso prezzo dei pannelli di uno degli altri paesi esportatori di qualità media, sottoposti a misure antidumping, deviando in parte la domanda verso il Brasile. L'efficacia generale delle misure risulterà in tal modo fortemente ridotta.

La non applicazione di misure potrebbe determinare pertanto una denuncia da parte degli altri paesi esportatori per trattamento discriminatorio a favore del Brasile. In effetti, a proposito delle importazioni originarie del Brasile si è constatato, come per quelle originarie degli altri paesi sottoposti all'inchiesta, che sono oggetto di dumping e che hanno causato pregiudizio.

7. Distorsioni degli scambi

(110) Considerando che durante il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria deteneva una quota di mercato del 26 % e le importazioni da paesi terzi non sottoposti all'inchiesta rappresentavano il 16 %, l'applicazione di misure antidumping provvisorie non determinerà la creazione di una posizione dominante dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Le fonti di approvvigionamento alternative per gli utilizzatori comunitari, offerte dai produttori comunitari di pannelli duri che non partecipano al procedimento o da paesi terzi, rappresentano la metà del mercato comunitario e non saranno interessate dalle misure.

8. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(111) La Commissione ha constatato che le importazioni in dumping originarie dei paesi oggetto dell'inchiesta hanno causato pregiudizio all'industria comunitaria e stabilisce che, in considerazione di quanto precede, è nell'interesse generale della Comunità adottare misure antidumping provvisorie.

Tale conclusione si applica anche alle importazioni di pannelli duri di eucalipto dal Brasile. La mancata applicazione di misure nei confronti del Brasile rischierebbe di compromettere i benefici previsti per l'industria comunitaria dall'imposizione di misure nei confronti degli altri paesi in oggetto.

G. MISURE PROVVISORIE

(112) In base alle suddette conclusioni relative al dumping e al pregiudizio, la Commissione ha valutato il livello delle misure provvisorie da adottare. A tal fine, ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(113) Per evitare che le importazioni in dumping causino un ulteriore pregiudizio, la Commissione ritiene necessario adottare misure antidumping provvisorie. Ai fini della determinazione del livello di tali misure, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari sul mercato comunitario è diminuita sensibilmente tra il 1993 e il 1997 per adeguarsi ai livelli di prezzo delle importazioni in dumping e che, di conseguenza, i prezzi di tali importazioni vanno elevati ad un livello che elimini il pregiudizio.

L'aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, dei vari tipi di prodotto e la media ponderata dei costi di produzione unitari franco fabbrica dell'industria comunitaria, maggiorata di un margine di utile del 7 %. L'inchiesta ha consentito di stabilire che un margine di utile del 7 % poteva essere considerato un valore minimo appropriato, tenuto conto della necessità d'investimenti a lungo termine in un'industria che è ad alta intensità di capitale, e costituiva l'importo che l'industria comunitaria poteva ragionevolmente attendersi di realizzare in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

L'importo necessario ad eliminare il pregiudizio o il margine di pregiudizio è stato stabilito per ciascuno dei produttori/esportatori interessati in base al suddetto confronto ed è stato espresso in percentuale del valore cif delle loro esportazioni nella Comunità.

2. Dazi provvisori

(114) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il livello del dazio provvisorio dev'essere pari al margine di dumping o all'importo necessario ad eliminare il pregiudizio, se questo è inferiore.

Per tutte le società di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia sottoposte all'inchiesta, il margine di pregiudizio constatato era in tutti i casi superiore al margine di dumping. Di conseguenza, i dazi provvisori per tali società devono basarsi sul margine di dumping accertato.

Per le due società brasiliane sottoposte all'inchiesta, i margini di pregiudizio erano inferiori al margine di dumping; pertanto, i dazi provvisori relativi a tali società devono basarsi sui margini di pregiudizio.

3. Impegni

(115) Alcuni produttori di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno proposto di assumere impegni relativi ai prezzi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione stima che gli impegni proposti dai produttori/esportatori interessati possano essere accettati purché riguardino un numero ristretto di tipi di prodotti e si limitino ad un determinato quantitativo. Se non venissero poste queste due condizioni, non sarebbe possibile procedere ad un controllo efficace e le società sarebbero incoraggiate ad eludere gli impegni dichiarando coperti dagli impegni tipi di prodotti che non lo sono. Gli impegni proposti da alcune società soddisfano le suddette condizioni e possono pertanto essere accettati.

Per garantire che il volume delle importazioni dei tipi di pannelli duri esentati dal dazio ad valorem non superi la quantità per la quale è stato accettato l'impegno, l'esenzione dev'essere subordinata alla presentazione agli uffici doganali degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno, che identifichi chiaramente il produttore e contenga le informazioni elencate in allegato.

(116) La Commissione ricorda che, in caso di violazione o revoca dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

(117) Va notato, inoltre, che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse comunitario è portata a termine anche se, nel corso dell'inchiesta, gli impegni sono accettati.

H. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

(118) Nell'interesse di una sana gestione, si dovrà stabilire un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potranno essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri, definiti come pannelli lavorati a umido di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici e con massa volumica superiore a 0,8 cm3, attualmente classificabili ai codici NC ex 4411 11 00 e ex 4411 19 00 (codici Taric 4411 11 00 * 10 e 4411 19 00 * 10), originarie di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto in questione fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni di pannelli duri prodotti e direttamente esportati e fatturati ad una società d'importazione della Comunità dalle società indicate al paragrafo 3, le cui proposte d'impegno sui prezzi sono state accettate, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica, l'esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro competente di una fattura valida corrispondente all'impegno, rilasciata da una delle società di cui al paragrafo 3. La fattura corrispondente all'impegno, i cui elementi essenziali sono elencati in allegato, dev'essere conforme ai requisiti stabiliti nel testo dell'impegno accettato dalla Commissione.

3. Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno sono dichiarate ai seguenti codici addizionali Taric:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

1. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, e salvo restando il disposto dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento, le parti interessate che si siano manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura del procedimento possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

Le relazioni degli Stati membri alla Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 indicano per ciascuna immissione in libera pratica l'anno e il mese d'importazione, il codice NC, i codici Taric e i codici addizionali Taric, il tipo di misura, il paese d'origine, il quantitativo, il valore, se del caso l'importo del dazio antidumping e lo Stato membro d'importazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU C 336 del 7. 11. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

Elementi che vanno indicati nella fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

1. Codice del prodotto (identico a quello figurante nel testo dell'impegno proposto dal produttore/esportatore).

2. Descrizione esatta delle merci, specificante:

- il codice del prodotto della società; se si tratta di pannelli duri lavorati o grezzi; lo spessore e le misure precise dei pannelli, con l'indicazione tra parentesi se si tratta di misure standard o tagliate su misura;

- il codice NC;

- il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento);

- quantitativo (in m2);

3. Descrizione dei termini di vendita, comprendente:

- il prezzo al metro quadro (1);

- i termini di pagamento applicabili;

- i termini di consegna applicabili;

- gli sconti e le riduzioni totali.

4. Nome dell'importatore al quale la fattura è rilasciata direttamente dalla società.

5. Nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita all'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla . . . . [società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 1742/98. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.».

(1) Per le fatture corrispondenti all'impegno rilasciate dal produttore/esportatore lettone AS «Bolderâja», nel caso di vendite effettuate tramite agenti stabiliti nella Comunità, il prezzo al m2 può figurare su una fattura aggiuntiva rilasciata dall'agente invece che nella fattura di AS «Bolderâja». In tal caso, la fattura corrispondente all'impegno deve menzionare anche il nome dell'agente.