Regolamento (CE) n. 1734/98 della Commissione del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0012 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 1734/98 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2) in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9, considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98 (4) ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione; considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96; che l'articolo 5 dello stesso regolamento istituisce un limite di garanzia il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/1999; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1998/1999: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 39,259 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, è pari a 12,517 ECU/100 kg. Articolo 2 Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998. Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29. (2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1. (3) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14. (4) GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 11.