Regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione del 29 luglio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 212 del 30/07/1998 pag. 0018 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 1677/98 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249, considerando che è opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (4), relative al dichiarante del valore in dogana delle merci alle disposizioni vigenti per il dichiarante doganale onde consentire un'applicazione coerente delle due sfere normative; considerando che la normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo prevede ancora casi in cui talune autorizzazioni vengono concesse su decisione della Commissione; che una semplificazione dovrebbe essere introdotta modificando la procedura di rilascio di un'autorizzazione a una persona diversa da quella che ha effettuato le operazioni di perfezionamento passivo, avvalendosi, ove richiesto, della procedura del comitato; considerando che, per beneficiare del trattamento riservato alle merci in reintroduzione, i prodotti agricoli devono essere reimportati entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, senza possibilità di proroga; che, alla luce dell'esperienza, le autorità doganali dovrebbero poter consentire che tale periodo venga superato in casi eccezionali debitamente giustificati; che, per garantire l'uniformità della regolarizzazione delle restituzioni nel quadro della politica agraria comune, la Commissione deve ricevere informazioni dettagliate sui casi in questione; considerando che, in particolare nell'ambito del traffico aereo, succede che debbano essere spedite grandi quantità di merci in tempi molto rapidi, il che provoca errori di designazione della posizione delle merci, che vengono corretti all'arrivo a destinazione, su iniziativa dell'interessato o per suo conto; che in caso simile, in cui il controllo doganale avviene soltanto successivamente, è possibile, se l'errore viene corretto senza che vengano lesi gli interessi finanziari, considerare le merci non ancora definitivamente sottratte al controllo doganale; che è opportuno escludere da tale possibilità i casi di abuso; considerando che è opportuno razionalizzare le procedure da porre in essere a livello comunitario, relative, da un lato, alle situazioni che potrebbero consentire di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dati all'importazione o dei dazi all'esportazione e, dall'altro, alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione; considerando che è opportuno aumentare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere direttamente, salvo in caso di dubbi da parte loro, di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi qualora ritengano che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: «il codice»); che occorre inoltre prevedere una soglia in ecu al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere direttamente, salvo in caso di dubbi da parte loro, di accordare un rimborso o uno sgravio dei dazi qualora ritengano che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del codice; considerando che occorre assicurare che venga effettivamente garantito il diritto ad essere ascoltate alle persone interessate da una decisione relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione o da una decisione che rifiuta un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione; che occorre pertanto dar loro la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito a qualsiasi obiezione che la Commissione prevede di sollevare nei loro confronti nelle proprie decisioni; che una situazione di questo genere richiede un adeguamento dei termini di adozione delle suddette decisioni da parte della Commissione; considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, concernente l'introduzione dell'euro (5) prevede che l'euro diventi la moneta degli Stati membri partecipanti a decorrere dal 1° gennaio 1999, che l'unità monetaria sia l'euro e che l'euro sia diviso, fino al 31 dicembre 2001, in unità monetarie nazionali a seconda dei tassi di conversione; che esiste pertanto un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali; che durante il periodo transitorio i contratti, le normative nazionali e altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi nell'unità euro o nelle unità monetarie nazionali; considerando che è necessario adattare le norme di utilizzazione del documento amministrativo unico affinché possa essere impiegata l'unità euro; che di conseguenza è opportuno adattare l'allegato 37 in tal senso; considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio, del 12 febbraio 1998, che modifica gli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (6), a decorrere dal 1° gennaio 1999 la nomenclatura dei paesi attualmente utilizzata ai fini delle statistiche degli scambi di beni sarà sostituita da una nomenclatura alfabetica basata sulla codifica ISO alfa-2; considerando che si ritiene quindi necessario introdurre una misura volta ad adeguare a questa nuova situazione le norme per l'utilizzazione del documento amministrativo unico; che pertanto occorre adeguare l'allegato 38; che, tuttavia, si ritiene opportuno consentire agli Stati membri di continuare ad utilizzare i codici attuali, fino alla sostituzione degli allegati 34 e 38; considerando che, per motivi economici, è opportuno ampliare l'elenco di cui all'allegato 87 relativamente ad alcuni componenti elettronici e ciò a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: 1) All'articolo 178, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.» 2) L'articolo 759, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Qualora più di uno Stato membro sia interessato alle operazioni di esportazione e venga richiesto il rilascio di una autorizzazione unica, si applica la procedura prevista all'articolo 751, paragrafo 2. Qualora siano sollevate obiezioni nei confronti di un progetto di autorizzazione, la Commissione può decidere, secondo la procedura del comitato, in merito al rilascio dell'autorizzazione e alle relative condizioni.» 3) All'articolo 844, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.» 4) All'articolo 865 viene aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.» 5) All'articolo 869, lettera b), i termini «2 000 ECU» sono sostituiti dai termini «50 000 ECU». 6) È inserito l'articolo 872 bis seguente: «Articolo 872 bis In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.» 7) L'articolo 873 è così modificato: a) al secondo comma, prima e seconda frase, i termini «sei mesi» sono sostituiti dai termini «nove mesi»; b) è aggiunto il comma seguente: «Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata dal caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un periodo equivalente al periodo di tempo trascorso tra la data dell'invio delle obiezioni da parte della Commissione e la data di ricevimento della risposta dell'interessato o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale essa avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.» 8) All'articolo 905, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente: «Tuttavia, salvo in caso di dubbi da parte della suddetta autorità doganale di decisione, questa può decidere di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del codice, e purché l'importo che riguarda un operatore in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o di esportazione, sia inferiore a 50 000 ECU.» 9) È inserito l'articolo 906 bis seguente: «Articolo 906 bis In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.» 10) L'articolo 907 è modificato nel modo seguente: a) al secondo comma, prima e seconda frase, i termini «sei mesi» sono sostituiti dai termini «nove mesi»; b) è aggiunto il comma seguente: «Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un periodo equivalente al periodo di tempo trascorso tra la data dell'invio delle obiezioni da parte della Commissione e la data di ricevimento della risposta dell'interessato o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.» 11) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. 12) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. 13) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1, punti 11 e 12, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1. (3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (4) GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3. (5) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1. (6) GU L 48 del 19. 2. 1998, pag. 6. ALLEGATO I L'allegato 37 è così modificato: 1) Le note esplicative di cui al titolo II, sezioni A e C, casella 44, sono completate dai seguenti commi: «A decorrere dal 1° gennaio 1999 le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella sottocasella che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata - unità nazionale o unità euro. Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione. Detto indicatore sarà costituito dal codice iso alpha-3 delle monete (ISO 4217).» 2) Il primo comma della nota esplicativa di cui al titolo II, sezione A, casella 46, è sostituito dal testo seguente: «Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.» 3) La nota esplicativa di cui al titolo II, sezione A, casella 47, è completata dal comma seguente, che va inserito dopo il testo attuale: «Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.» 4) La nota esplicativa di cui al titolo II, sezione C, casella 45, è completata dal comma seguente, che va inserito dopo il testo attuale: «Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione.» 5) Il primo comma della nota esplicativa di cui al titolo II, sezione C, casella 46, è sostituito dal testo seguente: «Indicare l'importo del valore statistico espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.» 6) La nota esplicativa di cui al titolo II, sezione C, casella 47, è completata dal comma seguente, che va inserito dopo il testo attuale: «Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione.» ALLEGATO II La nota esplicativa dell'allegato 38 relativa alla casella 22 (moneta di fatturazione) è sostituita dal testo seguente: «L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217). Tuttavia, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare i codici numerici di tre cifre della geonomenclatura adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (*). (*) GU L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.» ALLEGATO III All'allegato 87 è aggiunto il punto seguente: >SPAZIO PER TABELLA>