31998R1607

Regolamento (CE) n. 1607/98 del Consiglio del 24 luglio 1998 relativo al divieto di nuovi investimenti nella Repubblica serba

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1607/98 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1998 relativo al divieto di nuovi investimenti nella Repubblica serba

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune 98/374/PESC, dell'8 giugno 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che tale divieto rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando quindi che, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite in tale trattato;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare il presente regolamento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato trasferire fondi o altre attività finanziarie

- allo Stato o al governo della Repubblica federale di Iugoslavia e della Repubblica serba,

- a qualsiasi persona fisica nella Repubblica serba o ivi residente,

- a qualsiasi organismo che svolge un'attività economica, registrato o costituito a norma della legge della Repubblica serba,

- a qualsiasi organismo di proprietà o sotto il controllo di qualsiasi governo, persona fisica o organismo menzionato nel presente paragrafo,

- a qualsiasi persona che agisca a nome dei suddetti governi, persone fisiche o organismi,

nella misura in cui tali fondi o altre attività finanziarie siano trasferiti allo scopo di stabilire un legame economico duraturo con la Repubblica serba, incluso l'acquisto di beni immobili in questo paese.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «fondi o o altre attività finanziarie» si intendono attività di pronto realizzo, attività liquide, dividendi, interessi o altri redditi derivanti da azioni, interessi, titoli obbligazionari o somme derivanti da diritti su attività materiali e immateriali, dalla loro vendita o altra forma di trasferimento o da qualsiasi operazione sugli stessi, inclusi i diritti connessi al possesso degli stessi.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e l'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci e servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, la liberazione dei fondi o di altre attività finanziarie se tali fondi o altre attività sono destinati unicamente a progetti a sostegno della democratizzazione, di attività umanitarie e educative e dei media indipendenti.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4

Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza, le autorità competenti degli Stati membri hanno il potere di chiedere alle banche, alle istituzioni finanziarie e agli altri enti o persone tutte le informazioni necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

- a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

- a tutti gli organismi registrati o costituiti a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 165 del 10. 6. 1998, pag. 1.