31998R1586

Regolamento (CE) n. 1586/98 della Commissione del 22 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1007/98 che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario per gli anticipi per il 1998

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 23/07/1998 pag. 0042 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 1586/98 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1007/98 che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario per gli anticipi per il 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/95 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che all'atto dell'adozione, da parte del Consiglio, delle decisioni relative alla campagna 1998/99 per vari prodotti agricoli, la Commissione si è impegnata ad aumentare l'importo unitario degli anticipi per l'aiuto compensativo da erogare per l'anno 1998; che è necessario stabilire tale importo e adattare quindi l'importo della cauzione che deve essere costituita a corredo delle domande presentate a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1007/98 della Commissione (5);

considerando che tenendo conto del calendario fissato per la presentazione e la gestione delle domande di anticipo nel quadro del succitato regime è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1007/98, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a ottobre 1998 è pari a 19,44 ECU/100 kg.

L'importo della relativa cauzione è di 9,72 ECU/100 kg.

Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie perché si proceda senza indugio al pagamento dei complementi dell'anticipo dovuti per gli scorsi periodi dell'anno 1998, in virtù del primo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

(4) GU L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 17.

(5) GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 4.