31998R1578

Regolamento (CE) n. 1578/98 della Commissione del 22 luglio 1998 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio in ordine alla distribuzione delle quote di produzione complementari e alle clausole ai contratti di coltivazione per il raccolto 1997 in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 23/07/1998 pag. 0019 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 1578/98 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1998 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio in ordine alla distribuzione delle quote di produzione complementari e alle clausole ai contratti di coltivazione per il raccolto 1997 in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (2), in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che le modalità di applicazione nel settore del tabacco relative al regime dei premi al regime delle quote sono state stabilite, rispettivamente, dai regolamenti (CEE) n. 3478/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/98 (4), e dal regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/98 (6);

considerando che è opportuno tener conto delle circostanze eccezionali verificatesi nelle regioni di produzione di tabacco in Italia nel corso del raccolto 1997, a causa delle quali non è stato possibile utilizzare una parte degli attestati di quota;

considerando che è quindi opportuno permettere all'Italia di procedere alla distribuzione di attestati di quota complementari corrispondenti alla differenza tra le quantità effettivamente consegnate e il limite di garanzia per un dato gruppo di varietà;

considerando che è necessario rendere ammissibili al premio le consegne di tabacco greggio corrispondenti alla quota di produzione che un produttore italiano ha acquisito nell'ambito di una ridistribuzione di quote supplementari; che, di conseguenza, è opportuno dare la facoltà alle parti contraenti di un contratto di coltivazione di aumentare le quantità inizialmente indicate nel contratto, limitatamente alla quota di produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1066/95 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga dal disposto del paragrafo 1, per il raccolto 1997 la competente autorità italiana, nel rispetto del limite di garanzia fissato per un dato gruppo di varietà e dopo aver constatato che tutte le consegne di tale gruppo di varietà sono state effettuate conformemente al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3478/92, può procedere alla distribuzione di attestati di quota complementari per la parte di attestati non utilizzata.

La competente autorità italiana distribuisce gli attestati di quota complementari per un dato gruppo di varietà ai produttori:

- che già disponevano, per il raccolto 1997, di attestati di quota per tale gruppo di varietà;

- che, dopo aver consegnato tutti i quantitativi menzionati nel loro contratto di coltivazione, dispongono ancora di quantità eccedenti.»

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3478/92 è sostituito dal testo seguente:

«7. Per il raccolto 1997, le parti che hanno stipulato in Italia un contratto di coltivazione possono maggiorare, mediante una clausola addizionale scritta, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il produttore interessato ha ricevuto un attestato di quota complementare a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (*);

b) la clausola addizionale specifica l'eccedenza di produzione realizzata dal produttore nei luoghi e per il raccolto contemplati dal contratto;

c) la clausola addizionale è presentata all'autorità competente, per registrazione, entro il 22 agosto 1998.

(*) GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(2) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11.

(3) GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

(4) GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 8.

(5) GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

(6) GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 102.