31998R1570

Regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione del 17 luglio 1998 che modifica gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 22/07/1998 pag. 0010 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 1570/98 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1998 che modifica gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1569/98 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che gli allegati a detto regolamento sono stati già più volte modificati successivamente all'adozione della medesima; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d'uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovarsi dell'occasione per precisare o rettificare la denominazione o la designazione chimica di taluni composti e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

A. L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.1. Prodotti chemioterapici

1.1.1. Sulfonamidi

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.2. Derivati della diaminopiridina

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilline

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.2. Cefalosporine

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.3. Quinoloni

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.4. Macrolidi

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.5. Florfenicolo e composti associati

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.6. Tetracicline

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.7. Tiamfenicol e composti connessi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.1.1. Salicilanilide

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1.2. Tetra-idro-imidazoli (imidazoltiazoli)

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.1. Organofosfati

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.2. Formamidine

>SPAZIO PER TABELLA>

2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti

2.3.1. Avermectina

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Antiadrenergici

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Agenti antinflammatori

4.1. Agenti antinflammatori non steroidei

4.1.1. Derivati dell'acido arilpropionico

>SPAZIO PER TABELLA>

4.1.2. Derivati del gruppo dei fenamati

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Corticoidi

5.1. Glucocorticoidi

>SPAZIO PER TABELLA>

B. L'allegato II al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Composti inorganici

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Composti organici

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Sostanze generalmente riconosciute sicure

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Sostanze usate come additivi negli alimenti destinati al consumo umano

>SPAZIO PER TABELLA>

C. L'allegato III al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.1. Chemioterapici

1.1.2. Benzenesolfonamidi

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. Antibiotici

1.2.1. Inibitori di beta-lactamasi

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.2. Macrolidi

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.4. Cefalosporine

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.5. Aminoglicosidi

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.6. Quinoloni

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.9. Polimixine

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.10. Penicilline

>SPAZIO PER TABELLA>

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1.2.11. Florfenicolo e composti associati

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.2. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.1. Formamidine

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.2. Derivati dell'imminofenile tiazolidina

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.4. Organofosfati

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.5. Derivati dell'acilurea

>SPAZIO PER TABELLA>

2.3. Agenti attivi contro gli endo- e ectoparassiti

2.3.1. Avermectine

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Agenti ß2 simpaticomimetici

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Agenti antinflammatori

5.1. Agenti antinflammatori non steroidi

5.1.1. Derivati dell'acido arilpropionico

>SPAZIO PER TABELLA>

D. L'allegato IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

Sostanze farmacologicamente attive

«Cloramfenicolo

Cloroformio

Clorpromazina

Colchicina

Dapsone

Dimetridazolo

Furazolidone

Metromidazole

Nitrofurani

Ronidazolo»